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Document JOC_2002_262_E_0295_01

    Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico [COM(2002) 355 def. — 2002/0138(CNS)]

    GU C 262E del 29.10.2002, p. 295–309 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0355

    Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico /* COM/2002/0355 def. - CNS 2002/0138 */

    Gazzetta ufficiale n. 262 E del 29/10/2002 pag. 0295 - 0309


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Dal 1981 la Comunità europea è parte contraente della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico. Essa è tenuta a recepire nel diritto comunitario le misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche previste da tale convenzione.

    Le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) comprendono numerose norme relative alle specifiche tecniche applicabili all'esercizio delle attività di pesca. La maggior parte di queste misure è stata nel frattempo recepita nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96 (GU L 6 del 10.01.1998, pag. 1).

    Il sistema di controllo delle attività di pesca nella zona della convenzione è stato invece recepito dal regolamento (CEE) n. 3943/90del Consiglio, del 19 dicembre 1990, concernente l'applicazione del sistema di vigilanza e di ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 379 del 31.12.1990, pag. 45). Questo regolamento riguarda sia l'ispezione in mare che la presenza di osservatori scientifici a bordo dei pescherecci incaricati, in particolare, di valutare lo stato degli stock.

    I due testi succitati debbono essere aggiornati per tener conto delle modifiche introdotte nelle corrispondenti misure CCAMLR, che sono state particolarmente sostanziali nel corso degli ultimi tre esercizi (dalla sessione XVII del 1998 alla sessione XX del 2001). Già dal 1998 i limiti e i divieti di cattura (nonché alcune misure che disciplinano la stessa attività di pesca di determinate specie interessate dalla convenzione), che rientravano in precedenza nelle disposizioni del succitato regolamento 66/98, sono state recepite nell'ambito dell'esercizio annuale di fissazione dei TAC e dei contingenti. Per quanto concerne le altre misure contenute nello stesso regolamento sono state apportate, nell'ambito della CCAMLR, modifiche di rilievo alle misure tecniche che tale regolamento recepisce (articolo 6 - attrezzi di pesca, articolo 14 - dimensioni delle maglie, articolo 19 - osservatori scientifici e articolo 20 - impiego di cinghie di imballaggio di plastica). La CCAMLR ha inoltre adottato, dopo il 1998, nuove misure tecniche che riguardano in particolare lo svolgimento delle attività di pesca sperimentale dei granchi e dei calamari, nonché la riduzione della mortalità accidentale di uccelli e di mammiferi marini.

    Per quanto concerne il sistema di controllo, la CCAMLR ha introdotto alcune modifiche volte in particolare a separare le attività d'ispezione dalle attività di osservazione scientifica che servono alla raccolta dei dati, principalmente allo scopo di valutare lo stato degli stock. Il sistema degli osservatori scientifici ha infatti un carattere tecnico più accentuato di quello del controllo. La separazione dei due tipi di attività decisa dalla CCAMLR giustifica ed agevola pertanto il recepimento del regime degli osservatori scientifici nel presente regolamento.

    La Commissione intende pertanto raccogliere in un unico testo tutte le disposizioni relative alle misure tecniche applicabili alle attività di pesca delle navi comunitarie nella zona della convenzione. La proposta che segue è strutturata in cinque capitoli che riguardano:

    - le disposizioni generali;

    - gli attrezzi da pesca ed altri tipi di materiale regolamentato;

    - le norme relative allo svolgimento delle attività di pesca;

    - l'applicazione del sistema CCAMLR degli osservatori scientifici a bordo delle navi che operano nella zona della convenzione;

    - le disposizioni finali.

    La presente proposta è presentata contestualmente ad un progetto di regolamento relativo alle misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione.

    A questo proposito va segnalato che essa contiene le norme per la determinazione delle dimensioni minime delle maglie, norme che rientravano generalmente nella normativa in materia di controllo delle attività di pesca. Il loro inserimento nel presente testo tiene dipende dal fatto che la nozione di norme tecniche utilizzata nel diritto comunitario (vedasi in particolare la direttiva 98/34/CE sulle norme e le regolamentazioni tecniche) comprende non solo le specificazioni tecniche cui debbono rispondere i prodotti (nella fattispecie gli attrezzi da pesca), ma anche le procedure previste per il controllo della conformità di questi prodotti alle specificazioni tecniche obbligatorie. L'esecuzione di questo tipo di controlli va inoltre al di là delle ispezioni in mare e in porto previste dalla proposta relativa ai controlli.

    Nelle due proposte si fa ricorso alle cosiddette procedure "di comitatologia" stabilite dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 2999. La procedura di gestione di cui all'articolo 4 di questa decisione interviene quando si tratta di stabilire le misure necessarie per l'attuazione di alcune parti del dispositivo, mentre la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione riguarda la modifica degli allegati.

    La Commissione propone quindi al Consiglio di adottare il regolamento accluso.

    2002/0138 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C ... del ..., pag.

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C ... del ..., pag.

    considerando quanto segue:

    (1) La Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «convenzione», è stata approvata dalla Comunità con la decisione 81/691/CEE del Consiglio [3] ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.

    [3] GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26.

    (2) La convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata "CCAMLR", e l'adozione da parte di quest'ultima di misure di conservazione che diventano obbligatorie per le parti contraenti.

    (3) La CCAMLR ha adottato alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche che stabiliscono, tra l'altro, le norme tecniche cui è soggetto lo svolgimento di alcune attività di pesca nella zona di regolamentazione della convenzione. Queste misure riguardano in particolare norme per l'impiego di alcuni attrezzi da pesca, il divieto di alcuni materiali considerati nocivi per l'ambiente, la riduzione dell'impatto negativo della pesca su alcune specie come uccelli e mammiferi marini e norme per lo svolgimento delle attività degli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci per la raccolta di dati. Queste misure sono obbligatorie per la Comunità e occorre pertanto attuarle.

    (4) Alcune misure tecniche adottate dalla CCAMLR sono state recepite con il regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, relativo all'applicazione del sistema di vigilanza e d'ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico [4], nonché con il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96 [5].

    [4] GU n. L 379 del 31.12.1990 pag. 45.

    [5] GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1.

    (5) L'adozione di nuove misure di conservazione da parte della CCAMLR, nonché l'aggiornamento di quelle già in vigore intervenuto dopo l'adozione dei regolamenti succitati richiede che questi regolamenti vengano modificati.

    (6) Per garantire una maggiore trasparenza della normativa comunitaria occorre recepire separatamente le misure in materia di controllo delle attività di pesca e quelle a carattere tecnico. I regolamenti (CEE) n. 3943/90 e (CE) n. 66/98 sono stati pertanto abrogati dal regolamento (CE) n. ..... del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 e (CE) n. 1721/1999 [6] e il dispositivo comunitario dev'essere completato dal presente regolamento. Ciò non pregiudica l'eventuale inserimento di alcune misure tecniche specifiche per determinate attività di pesca sperimentale nei regolamenti adottati annualmente dalla Comunità che stabiliscono le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci comunitari e le condizioni ad esse associate (regolamenti annui "TAC e contingenti").

    [6] GU L .....

    (7) Poiché le misure necessarie per attuare il presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7], è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione suddetta. Le misure necessarie per agevolare l'adeguamento degli allegati alle modifiche che le misure tecniche adottate dalla CCAMLR a norma della convenzione subiscono periodicamente sono misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 2 della decisione succitata e vanno quindi adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di tale decisione,

    [7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capitolo I: Disposizioni generali

    Articolo 1 Finalità e campo di applicazione

    1. Il presente regolamento stabilisce misure tecniche relative alle attività dei pescherecci comunitari che catturano e conservano a bordo organismi marini provenienti dalle risorse marine che vivono nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata "la convenzione".

    2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della convenzione e si applica in linea con gli obiettivi e i principi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza che l'ha adottata.

    Articolo 2 Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) "zona della convenzione": la zona d'applicazione della convenzione quale definita all'articolo 1 della stessa;

    b) "convergenza antartica": la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50° S, 0°-50° S, 30° E-45° S, 30° E-45° S, 80° E-55° S, 80° E-55° S, 150° E-60° S, 150° E-60° S, 50° O-50° S, 50° O-50° S, 0°;

    c) "peschereccio comunitario": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità che cattura e conserva a bordo organismi marini provenienti da risorse marine vive della zona della convenzione;

    d) "rettangolo del reticolo a scala fine": un'area di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine che parte dall'angolo nord-occidentale della sottozona o divisione statistica. Un rettangolo è delimitato dalla latitudine più settentrionale e dalla longitudine più vicina a 0°;

    e) "nuova attività di pesca": la pesca di una determinata specie effettuata con un metodo particolare in una sottozona FAO Antartico e per la quale la Commissione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata "CCAMLR", non ha mai ricevuto:

    i) né informazioni sulla distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche, la resa potenziale o l'identità dello stock, ricavate da ricerche o studi approfonditi o da campagne di pesca sperimentale;

    ii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo;

    iii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo relativo alle due più recenti campagne di pesca effettuate.

    f) "pesca sperimentale": la pesca che non è più considerata come una "nuova attività di pesca" ai sensi della lettera e) e che continua ad essere considerata come sperimentale sino all'acquisizione, da parte della CCAMLR, di informazioni sufficienti per:

    i) valutare la distribuzione, l'abbondanza e le caratteristiche demografiche delle specie bersaglio, in modo da poter effettuare una stima della resa potenziale dell'attività di pesca,

    ii) misurare il potenziale impatto di tale attività sulle specie dipendenti e affini, e

    iii) consentire al comitato scientifico della CCAMLR di calcolare e raccomandare i livelli auspicabili di cattura e di sforzo di pesca e di raccomandare gli attrezzi da pesca adeguati.

    Capitolo II: Attrezzi da pesca

    Articolo 3 Dimensione delle maglie

    1. L'utilizzo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe composte, anche in parte, di maglie di dimensioni inferiori alle misure minime stabilite all'allegato I è vietato per la pesca diretta delle specie o gruppi di specie seguenti:

    - Champsocephalus gunnari

    - Dissostichus eleginoides

    - Gobionotothen gibberifrons

    - Lepidonotothen squamifrons

    - Notothenia rossii

    - Notothenia kempi

    2. È vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo o dispositivo di ostruzione ovvero di riduzione delle dimensioni delle maglie.

    Articolo 4 Controllo della dimensione delle maglie

    Per le reti di cui all'articolo 3 la dimensione minima delle maglie prescritta dall'allegato I è determinata conformemente alle norme stabilite dall'allegato II.

    Articolo 5 Pesca del granchio

    1. Per quanto concerne la pesca dei granchi sono autorizzate solamente le nasse (trappole).

    2. Le catture debbono limitarsi ad individui maschi sessualmente maturi; tutte le femmine e i maschi sotto taglia debbono essere rilasciati indenni. Per le specie Paralomis spinosissima e Paralomis Formosa possono essere tenuti a bordo gli individui maschi aventi un carapace con una larghezza minima di 94 mm e 90 mm rispettivamente.

    3. I granchi trasformati in mare devono essere congelati in trance che consentono di determinare la taglia minima del granchio.

    Articolo 6 Impiego e smaltimento delle cinghie d'imballaggio di materia plastica sui pescherecci comunitari

    1. Sui pescherecci è vietato l'impiego di cinghie d'imballaggio di materia plastica per chiudere le casse di esche.

    È vietato l'impiego di altre cinghie di imballaggio per altri usi sulle navi che non dispongono di inceneritori a bordo (circuiti chiusi).

    2. Una volta rimosse dall'imballaggio le cinghie devono essere tagliate in modo da non poter formare un anello continuo e alla prima occasione devono essere bruciate nell'inceneritore di bordo.

    3. Qualsiasi residuo di plastica dev'essere tenuto a bordo della nave fino all'arrivo in porto; non deve essere in alcun caso gettato in mare.

    4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Articolo 7 Mortalità accidentale degli uccelli marini nel corso delle operazioni di pesca con palangari

    1. Le operazioni di pesca debbono essere condotte in modo tale che gli ami innescati affondino il prima possibile, una volta immessi nell'acqua. I pescherecci che praticano il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda; nei limiti del possibile si devono utilizzare pesi di almeno 6 kg, intervallati a una distanza di 20 m. Possono essere utilizzate solo esche scongelate.

    2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 8, i palangari possono essere calati solamente durante le ore notturne.

    Ove possibile la cala dev'essere completata almeno tre ore prima dell'alba.

    Durante la pesca notturna con palangari, dev'essere utilizzata solamente l'illuminazione della nave che è necessaria per motivi di sicurezza.

    3. È vietato scaricare in mare scarti di pesce mentre vengono calati i palangari. Nella misura del possibile, tale scarico dev'essere evitato anche mentre vengono recuperati i palangari. Qualora il riversamento di scarti di pesci durante il recupero sia inevitabile, esso deve avvenire sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale i palangari vengono calati o recuperati.»

    4. Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante la pesca con i palangari vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.

    5. La nave deve rimorchiare un cavo provvisto di bandierine destinato a scoraggiare gli uccelli dal posarsi sulle esche durante il calo dei palangari. Le caratteristiche di questo cavo e il metodo di svolgimento sono indicati nell'allegato III. Le modalità relative al numero e alla posizione dei tornichetti possono variare a condizione che la superficie d'acqua coperta dal cavo con le bandierine non sia inferiore a quella coperta dal modello specificato all'allegato III. Anche le modalità relative al dispositivo che viene trainato nell'acqua per tenere il cavo in tensione possono variare.

    6. Altri tipi di cavi provvisti di bandierine possono essere sperimentati sulle navi aventi a bordo due osservatori, di cui almeno uno designato nell'ambito del programma della CCAMLR di osservatori scientifici internazionali, purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e al paragrafo 7.

    7. È vietato l'impiego di cavi per il controllo delle reti da parte delle navi da pesca che operano nella zona della convenzione.

    8. L'obbligo di calare i palangari durante la notte previsto dal paragrafo 2 non si applica alle attività di pesca effettuate nelle sottozone FAO 48.6 a sud di 60°S, 88.1 e 88.2, purché al momento del rilascio del permesso per questa attività di pesca venga dimostrato alle autorità competenti che il peschereccio in questione è perfettamente in grado di conformarsi a uno dei due protocolli sperimentali per lo zavorramento dei palangari che figura all'allegato IV e di garantire la presenza di un osservatore scientifico.

    9. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    Articolo 8 Mortalità accidentale di uccelli e di mammiferi marini nel corso delle operazioni di pesca con reti da traino

    1. L'impiego di cavi per il controllo delle reti è vietato.

    2. I pescherecci comunitari adottano, per tutta la durata delle operazioni, un'illuminazione avente una posizione e un'intensità tale da emettere un raggio di luce ridotto all'esterno della nave, pur garantendo la sicurezza minima dell'imbarcazione.

    3. Lo scarico in mare di scarti di pesce è vietato mentre vengono calate e recuperate le reti da traino.

    4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Capitolo III: Svolgimento delle attività di pesca

    Articolo 9 Limiti per le catture accessorie

    1. Per quanto concerne le attività di pesca diverse dalle nuove attività di pesca o dalla pesca sperimentale, i pescherecci comunitari si spostano in funzione del livello delle catture accessorie effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, punto A.

    2. Per quanto concerne le nuove attività di pesca e la pesca sperimentale le navi comunitarie sono soggette ai limiti delle catture accessorie stabiliti dall'allegato V, punto B, nonché alle norme ivi previste relative agli spostamenti della nave in funzione del livello delle catture accessorie.

    Articolo 10 Misure specifiche applicabili alla pesca sperimentale di Dissostichus spp.

    1. I pescherecci comunitari che praticano la pesca sperimentale del Dissostichus spp con reti da traino o con palangari nella zona della convenzione operano conformemente alle seguenti disposizioni, tranne quelli impegnati in attività di pesca per le quali la CCAMLR concede esenzioni specifiche.

    2. La pesca deve aver luogo in un intervallo geografico e batimetrico il più ampio possibile. A tal fine, la pesca in un qualsiasi rettangolo del reticolo a scala fine cessa non appena le catture dichiarate conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. (...) [8] raggiungono le 100 tonnellate; il rettangolo resta allora chiuso alla pesca per il resto della campagna. In qualsiasi momento un'unica nave è autorizzata a pescare in un determinato rettangolo del reticolo a scala fine.

    [8] Inserire il riferimento al regolamento «misure di controllo» una volta che sarà stato adottato.

    3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:

    a) la posizione geografica precisa di una cala nella pesca con reti da traino è determinata dal punto di equidistanza tra l'inizio e la fine della cala sul tragitto della nave;

    b) la posizione geografica precisa della cala nella pesca con il palangaro è determinata dal punto centrale del palangaro o dei palangari messi in mare.

    Ai fini del primo comma si intende per "cala" una singola operazione di messa in mare della rete da traino e, nel caso della pesca con palangari, la messa in mare di uno o più palangari nella stessa zona di pesca.

    4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Articolo 11 Misure specifiche applicabili alla pesca di Champsocephalus gunnari nella sottozona 48.3 FAO

    1. La pesca del Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica 48.3 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano le reti da traino. L'impiego di reti da strascico nella pesca diretta del Champsocephalus gunnari è vietato in questa zona.

    2. La pesca del Champsocephalus gunnari è vietata entro un raggio di 12 miglia nautiche dalla costa della Georgia del Sud durante il periodo di riproduzione, che va dal 1° marzo al 31 maggio.

    3. Se in una retata le catture di Champsocephalus gunnari superano i 100 kg e oltre il 10% degli esemplari ha una lunghezza totale inferiore a 240 mm, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque miglia nautiche di distanza. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture di Champsocephalus gunnari di piccola taglia hanno superato il 10%. Per zona in cui le catture accessorie di Champsocephalus gunnari di piccola taglia hanno superato il 10% s'intende il tragitto seguito dal peschereccio dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato messo in mare fino al punto in cui è stato recuperato.

    4. Se gli uccelli marini catturati raggiungono un totale di 20, il peschereccio è tenuto a cessare le proprie attività di pesca, che non possono più riprendere in questa zona durante la campagna in corso.

    5. Ogni peschereccio che partecipa a questa attività di pesca durante il periodo dal 1° marzo al 31 maggio deve effettuare almeno venti retate sperimentali secondo le modalità descritte all'allegato VI.

    6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Capitolo IV: Misure relative alle attività degli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci che operano nella zona della convenzione

    Articolo 12 Finalità e campo di applicazione

    Il sistema di osservatori scientifici adottato dalla CCAMLR a norma dell'articolo XXIV della convenzione è applicabile, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, ai pescherecci comunitari e alle navi battenti bandiera di un paese membro della CCAMLR che svolgono sia operazioni di pesca che di pesca sperimentale nella zona della convenzione.

    Articolo 13 Attività che interessano gli osservatori scientifici

    1. Nel corso di ogni campagna di pesca i pescherecci comunitari accolgono a bordo per lo meno un osservatore scientifico qualora siano impegnate nella pesca:

    a) di Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico e nella divisione FAO 58.5.2 Antartico;

    b) del granchio nella sottozona FAO 48.3;

    c) di Dissostichus eleginoides nelle sottozone FAO 48.3 e 48.4 Antartico e nella divisione FAO 58.5.2 Antartico;

    d) di Dissostichus mawsoni nella sottozona FAO 48.4 Antartico; o

    e) di Martialia hyadesi nella sottozona FAO 48.3 Antartico.

    2. I pescherecci comunitari debbono inoltre accogliere a bordo almeno un osservatore scientifico qualora siano impegnati nella pesca sperimentale di cui all'articolo 10 del presente regolamento, in un'altra pesca sperimentale autorizzata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. (...) [9] o in attività di ricerca scientifica di cui all'articolo 8 del suddetto regolamento.

    [9] Inserire il riferimento al regolamento «misure di controllo» una volta che sarà stato adottato.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Articolo 14 Osservatori scientifici

    1. Gli Stati membri designano, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, gli osservatori scientifici incaricati di svolgere i compiti relativi all'attuazione del sistema di osservazione adottato dalla CCAMLR.

    2. Le funzioni e i compiti degli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci sono indicati all'allegato VII.

    3. Gli osservatori scientifici debbono essere cittadini dello Stato membro che li designa. Essi adottano un comportamento conforme alle abitudini e alle regole in vigore sul peschereccio sul quale sono imbarcati.

    4. Gli osservatori scientifici debbono conoscere a fondo le attività di pesca e di ricerca scientifica da osservare, nonché le disposizioni della convenzione e le misure adottate a norma della convenzione e debbono aver ricevuto una formazione adeguata per poter svolgere con competenza le proprie funzioni. Devono essere inoltre in grado di comunicare nella lingua dello Stato di bandiera dei pescherecci sui quali esercitano le proprie attività.

    5. Gli osservatori scientifici debbono essere in possesso di un documento che comprovi la loro identità di osservatori scientifici della CCAMLR.

    6. Entro un mese dalla fine della campagna di osservazione o dopo il loro rientro nel paese d'origine gli osservatori scientifici presentano alla CCAMLR, per il tramite dello Stato membro che li ha designati, un rapporto su ogni missione di osservazione eseguita. Copia di tale rapporto è trasmessa allo Stato di bandiera del peschereccio interessato e alla Commissione.

    7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Articolo 15 Accordi per l'invio di osservatori a bordo di pescherecci

    1. L'invio di osservatori scientifici a bordo dei pescherecci comunitari che svolgono operazioni di pesca o di ricerca scientifica avviene conformemente agli accordi bilaterali conclusi a tal fine con un altro paese membro della CCAMLR.

    2. Gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 si basano sui seguenti principi:

    a) Gli osservatori scientifici beneficiano dello statuto di ufficiale di bordo. La sistemazione ed i pasti degli osservatori a bordo corrispondono a tale statuto.

    b) Il paese membro della CCAMLR che accoglie gli osservatori scientifici a bordo delle navi battenti la propria bandiera (in appresso denominato "paese ospite") garantisce che i responsabili dei suoi pescherecci forniscano agli osservatori scientifici tutta la cooperazione necessaria per lo svolgimento dei compiti loro affidati. Per poter svolgere la loro funzione secondo quanto stabilito dalla CCAMLR gli osservatori scientifici hanno, tra l'altro, libero accesso ai dati e alle operazioni della nave.

    c) Il paese ospite adotta le misure necessarie per garantire, a bordo delle proprie navi, la sicurezza e il benessere degli osservatori scientifici nello svolgimento delle loro funzioni, fornisce loro le cure mediche necessarie e ne garantisce la libertà e la dignità.

    d) Sono adottati i provvedimenti necessari per consentire all'osservatore scientifico di inviare o di ricevere messaggi servendosi dei sistemi di comunicazione della nave con l'aiuto dell'operatore. I costi contenuti risultanti da queste comunicazioni sono in linea di massima a carico del paese membro della CCAMLR che ha designato gli osservatori scientifici (in appresso denominato "il paese designatario").

    e) Il trasporto e l'imbarco degli osservatori scientifici è organizzato in modo tale da non ostacolare le operazioni di pesca o di ricerca.

    f) Gli osservatori scientifici consegnano copia dei loro rapporti ai comandanti interessati, se lo desiderano.

    g) Il paese designatario si assicura che i suoi osservatori scientifici siano coperti da un'assicurazione riconosciuta dalle parti interessate.

    h) Il paese designatario è responsabile del trasferimento, all'andata e al ritorno, degli osservatori scientifici dai punti d'imbarco.

    i) Salvo disposizioni contrarie, l'attrezzatura, gli indumenti nonché il salario e qualsiasi altra indennità dell'osservatore scientifico sono normalmente a carico del paese designatario, mentre la sistemazione e i pasti a bordo sono a carico della nave del paese ospite.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Articolo 16 Trasmissione delle informazioni

    1. Gli Stati membri che hanno designato gli osservatori scientifici forniscono alla CCAMLR i programmi dettagliati di osservazione il prima possibile e al più tardi al momento della firma di ogni accordo bilaterale di cui all'articolo 11. Per ogni osservatore vengono fornite le seguenti informazioni:

    a) data della firma dell'accordo;

    b) nome e bandiera della nave che riceve l'osservatore;

    c) Stato membro che designa l'osservatore;

    d) settore di pesca (zona, sottozona, divisione statistica della CCAMLR);

    e) tipologia dei dati raccolti dall'osservatore e trasmessi al segretariato della CCAMLR (catture accessorie, specie bersaglio, dati biologici, ecc.);

    f) date previste per l'inizio e la fine del programma di osservazione;

    g) data prevista per il rientro dell'osservatore nel proprio paese di origine.

    2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Capitolo V: Disposizioni finali

    Articolo 17 Modifica degli allegati

    Gli allegati da I a VII sono modificati in applicazione delle misure di conservazione divenute obbligatorie per la Comunità conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

    Articolo 18 Attuazione

    Le misure d'attuazione del presente regolamento per quanto concerne gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 sono stabilite secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Articolo 19 Comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio [10].

    [10] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

    2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della stessa decisione.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a [un] mese.

    3. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 5 della decisione 1999/468/CEE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della stessa.

    4. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a [un] mese.»

    Articolo 20 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO I

    DIMENSIONE MINIMA DELLE MAGLIE AI sensI DELL'articOLO 3, PARAGRAFO 1

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    NORME PER LA dEterminaZIONE DELLE DIMENSIONI MINIME DELLE MAGLIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4

    A. Descrizione dei misuratori

    1) I misuratori che servono a determinare le dimensioni delle maglie sono strumenti piatti di 2 mm di spessore, fabbricati in materiale resistente e indeformabili. Essi presentano lati paralleli che si restringono con una serie di bisellature secondo un rapporto di convergenza di 1:8 su ciascun lato, oppure solamente bordi convergenti secondo il medesimo rapporto. All'estremità più stretta è praticato un foro.

    2) I misuratori recano sulla faccia l'indicazione della larghezza in millimetri della sezione a lati paralleli, eventualmente, e della sezione a bordi convergenti. Su quest'ultima è impressa una graduazione millimetrica e la larghezza è indicata ad intervalli regolari.

    B. Impiego del misuratore

    1) La rete è stirata nel senso della lunghezza diagonale delle maglie.

    2) Un misuratore conforme alla descrizione di cui al punto A è inserito con l'estremità più stretta nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete.

    3) Il misuratore è introdotto nell'apertura delle maglie manualmente oppure per mezzo di un peso o di un dinamometro, finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti.

    C. Scelta delle maglie da misurare

    1) Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell'asse longitudinale della rete.

    2) Non devono essere misurate maglie situate a meno di 50 cm dalla cucitura, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza è misurata perpendicolarmente alla cucitura, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misura. Non si misurano inoltre maglie rammendate o strappate, né quelle utilizzate per fissare accessori alla rete.

    3) In deroga al punto 1), non è necessario che le maglie misurate siano consecutive in caso d'applicazione del punto 2.

    4) Le reti devono essere misurate unicamente bagnate ma non gelate.

    D. Misura delle singole maglie

    La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso, impiegato a norma del punto B, è bloccato.

    E. Determinazione della dimensione delle maglie della rete

    La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla media aritmetica, in millimetri, delle misure del numero totale di maglie scelte e misurate secondo i metodi di cui ai punti C e D; la media è arrotondata al millimetro più vicino.

    Il numero totale delle maglie da misurare è indicato al punto F.

    F. Svolgimento della procedura d'ispezione

    1) L'ispettore misura una serie di 20 maglie scelte a norma del punto C inserendo manualmente il misuratore, senza usare un peso o un dinamometro.

    La dimensione delle maglie della rete è quindi determinata a norma del punto E.

    Qualora, in seguito al calcolo della dimensione, quest'ultima si riveli non conforme alle norme in vigore, l'ispettore misura altre due serie di 20 maglie scelte a norma del punto C.

    Egli procede quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie, tenendo conto delle 60 maglie già misurate. Fatto salvo quanto disposto al punto 2), il valore così ottenuto rappresenta la dimensione delle maglie della rete.

    2) Se il comandante della nave contesta la dimensione delle maglie determinata in conformità del punto 1), non si tiene conto di tale misurazione e la rete viene rimisurata utilizzando un peso o un dinamometro fissato al misuratore, la cui scelta è lasciata alla discrezione dell'ispettore. Il peso dev'essere fissato (con un gancio) al foro praticato all'estremità più stretta del misuratore. Il dinamometro può essere fissato o al foro praticato all'estremità più stretta del misuratore o all'estremità più larga dello stesso. Il grado di precisione del peso o del dinamometro deve essere certificato dall'autorità nazionale competente.

    Se la dimensione delle maglie, determinata in conformità del punto 1), non supera i 35 mm, alla rete è applicata una forza di 19,61 newton (che equivale ad una massa di 2 kg); la forza applicata alle altre reti è di 49,03 newton (equivalente ad una massa di 5 kg).

    Qualora si utilizzi un peso o un dinamometro per determinare la dimensione delle maglie ai sensi del punto E, è sufficiente misurare una serie di 20 maglie soltanto.

    ALLEGATO III

    DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL CAVO CON LE BANDIERINE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5, E METODO DI SVOLGIMENTO

    1. Il cavo con le bandierine deve essere sospeso a poppa e fissato ad un'altezza di circa 4,5 m al di sopra del livello dell'acqua, in modo da sovrastare direttamente il punto di immersione delle esche.

    2. Il cavo con le bandierine deve misurare circa 3 mm di diametro, avere una lunghezza minima di 150 metri ed essere provvisto all'estremità di un dispositivo tale da mantenerlo in tensione in modo che possa seguire la nave anche in caso di vento contrario.

    3.

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Cinque braccioli muniti di bandierine e comprendenti ciascuno due legnoli di corda di circa 3 mm di diametro debbono essere fissati sul cavo, ad intervalli di 5 m, partendo dal punto in cui il cavo è legato alla nave. La lunghezza delle bandierine deve variare da circa 3,5 m per quelle più vicine alla nave a circa 1,25 m per la quinta bandierina. Quando il cavo è svolto, i braccioli muniti di bandierine debbono poter toccare la superficie dell'acqua ed immergersi di tanto in tanto quando la nave si solleva. Sul cavo debbono essere fissati tornichetti: sul punto di traino, prima e dopo il punto di attacco di ogni bracciolo con bandierina e immediatamente prima del peso fissato alla fine del cavo. Un tornichetto va collocato anche su ogni bracciolo provvisto di bandierina, nel punto in cui esso è fissato al cavo.

    Point de remorque: Punto di traino

    Emerillon: Tornichetto

    Banderoles: Bandierine

    Ligne de banderoles: Cavo con le bandierine

    Poids ou autre dispositif de tension: Peso o altro dispositivo di messa in tensione

    ALLEGATO IV

    PROTOCOLLI SPERIMENTALI DI ZAVORRAMENTO DEI PALANGARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 8

    PROTOCOLLO A

    A1. Il peschereccio deve, in presenza di un osservatore scientifico nell'esercizio delle sue funzioni:

    a) calare un minimo di cinque palangari con un minimo di quattro rilevatori di profondità (TDR - Time Depth Recorders) per palangaro;

    b) posizionare i TDR a caso sul palangaro in una cala e in cale scelte in maniera casuale;

    c) calcolare la velocità d'immersione per ogni TDR recuperato dal peschereccio:

    i) misurando la velocità d'immersione data dalla media del tempo impiegato a scendere dalla superficie (0 m) a 15 m e

    ii) fissando la velocità minima d'immersione a 0,3 m/s;

    d) se la velocità minima d'immersione (0,3 m/s) non è raggiunta nei 20 punti di campionamento, ripetere l'esperimento fino all'ottenimento di un totale di 20 test con una velocità minima di 0,3 m/s;

    e) far sì che tutta la strumentazione e gli attrezzi da pesca utilizzati negli esperimenti siano identici a quelli che saranno utilizzati nella zona della convenzione.

    A2. Nel corso della pesca, affinché un peschereccio continui ad essere esentato dall'obbligo di calare il palangaro durante la notte, l'osservatore scientifico della CCAMLR deve controllare costantemente l'immersione dell'attrezzo. Il peschereccio deve collaborare con l'osservatore della CCAMLR, che

    a) cercherà di posizionare un TDR su ogni palangaro calato durante le sue ore di lavoro;

    b) ogni sette giorni posizionerà tutti i TDR disponibili sullo stesso trave per determinare se la velocità d'immersione varia lungo il trave;

    c) posizionerà i TDR a caso sul palangaro in una cala o tra una cala e l'altra;

    d) calcolerà la velocità d'immersione per ogni TDR recuperato dal peschereccio;

    e) misurerà la velocità d'immersione data dalla media del tempo impiegato a scendere dalla superficie (0 m) a 15 m.

    A3. Il peschereccio:

    a) si accerta che la velocità minima d'immersione sia di 0,3 m/s;

    b) stila un rendiconto giornaliero per il responsabile dell'attività di pesca;

    c) verifica che i dati raccolti durante gli esperimenti di immersione del palangaro siano registrati nel formato stabilito e trasmessi al responsabile dell'attività di pesca alla fine della campagna.

    PROTOCOLLO B

    B1. Il peschereccio deve, in presenza di un osservatore scientifico nell'esercizio delle sue funzioni:

    a) calare almeno cinque palangari della lunghezza massima autorizzata nella zona della convenzione con un minimo di quattro bottiglie test (si vedano i punti da B5 a B9) sul terzo centrale del palangaro;

    b) attaccare le bottiglie test a caso sul palangaro, in cale scelte in maniera causale, avendo cura di fissarle a distanza intermedia tra i pesi;

    c) calcolare la velocità d'immersione per ogni test della bottiglia misurando la velocità alla quale il palangaro scende dalla superficie (0 m) a 15 m;

    d) far sì che la velocità minima d'immersione sia di 0,3 m/s;

    e) se la velocità minima d'immersione (0,3 m/s) non è raggiunta nei 20 punti di campionamento (quattro test su cinque travi), ripetere l'esperimento fino all'ottenimento di un totale di 20 test con una velocità minima d'immersione di 0,3 m/s;

    f) far sì che tutta la strumentazione e gli attrezzi da pesca utilizzati per i test presentino le stesse specifiche di quelli che saranno utilizzati nella zona della convenzione.

    B2. Nel corso della pesca, affinché un peschereccio continui ad essere esentato dall'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 8, l'osservatore scientifico della CCAMLR deve controllare regolarmente l'immersione del palangaro. Il peschereccio deve collaborare con l'osservatore della CCAMLR, che:

    a) ha come obiettivo quello di effettuare un test della bottiglia su ogni palangaro calato durante il suo periodo di lavoro, tenendo conto del fatto che il test deve essere effettuato sul terzo centrale del trave;

    b) ogni sette giorni posiziona almeno quattro bottiglie test su uno stesso palangaro per determinare se la velocità d'immersione varia lungo il trave;

    c) posiziona le bottiglie a caso sul palangaro in una cala e in cale scelte in maniera casuale, avendo cura di fissarle a distanza intermedia tra i pesi;

    d) calcola la velocità d'immersione per ogni test della bottiglia;

    e) calcola la velocità d'immersione del trave misurando la velocità alla quale il palangaro scende dalla superficie (0 m) a 15 m.

    B3. Durante le operazioni di pesca effettuate nell'ambito dell'esenzione di cui trattasi il peschereccio deve:

    a) accertarsi che ciascun palangaro sia zavorrato per ottenere ogni volta una velocità minima d'immersione di 0,3 m/s;

    b) riferire ogni giorno all'organo nazionale competente sui progressi conseguiti;

    c) verificare che i dati raccolti sul controllo della velocità d'immersione del trave siano registrati nel formato stabilito e trasmessi all'organo nazionale competente alla fine della campagna.

    B4. Il test della bottiglia deve essere effettuato come descritto di seguito.

    Posizionamento della bottiglia

    B5. Fissare saldamente 15 m di bracciolo in multifilo di nylon del diametro di 2 mm, o equivalente, al collo di una bottiglia di plastica [11] da 750 ml (galleggiabilità approssimativa di 0,7 kg), attaccando un moschettone all'altra estremità. La lunghezza, misurata partendo dal punto di attacco (estremità del moschettone) fino al collo della bottiglia, deve essere verificata dall'osservatore ogni due o tre giorni.

    [11] Va utilizzata una bottiglia per l'acqua di plastica rigida con tappo a vite in plastica. Rimuovere il tappo della bottiglia affinché questa possa riempirsi d'acqua dopo essere stata immersa; in questo modo la bottiglia potrà essere riutilizzata invece di essere distrutta dalla pressione dell'acqua.

    B6. Applicare della pellicola rifrangente adesiva intorno alla bottiglia per consentirne l'osservazione durante la notte. Inserire all'interno della bottiglia un foglio di carta resistente all'acqua recante un numero d'identificazione in caratteri sufficientemente grandi da poter essere letti a qualche metro di distanza.

    Test

    B7. Dopo essere stata vuotata e privata del tappo, la bottiglia è preparata per il test avvolgendovi intorno il filo. Viene quindi fissata al palangaro [12] a distanza intermedia tra i pesi (punto di attacco).

    [12] Sui palangari automatici attaccare la bottiglia al trave principale; sul sistema spagnolo di palangari attaccarla al bracciolo.

    B8. L'osservatore registra il numero di secondi [13] tra il momento in cui il punto di attacco tocca l'acqua, t1, e quello in cui la bottiglia è completamente immersa, t2. Il coefficiente di risposta si calcola come segue:

    [13] Servirsi di un binocolo per controllare meglio il test, soprattutto in condizioni di cattivo tempo.

    Velocità d'immersione = 15 / (t2 - t1)

    B9. Il risultato deve essere uguale o superiore a 0,3 m/s. I dati vanno registrati nell'apposito spazio del giornale di bordo elettronico dell'osservatore.

    ALLEGATO V

    NORME CONCERNENTI LE CATTURE ACCESSORIE EFFETTUATE DURANTE LE ATTIVITÀ DI PESCA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE

    A. ATTIVITÀ DI PESCA REGOLAMENTATE

    1. Se, nel corso della pesca diretta di Dissostichus eleginoides nella sottozona FAO 48.3, le catture accessorie di qualsiasi specie sono uguali o superiori a 1 tonnellata, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato 1 tonnellata.

    Ai fini dell'applicazione del comma precedente per "specie bersaglio" si intende Dissostichus eleginoides e per "specie delle catture accessorie" tutte le specie diverse da Dissostichus eleginoides.

    2. Se, nel corso della pesca diretta di Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3, le catture accessorie di una delle specie seguenti: Chaenocephalus aceratus, Gobionotothen gibberifrons, Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii o Pseudochaenichthys georgianus,

    a) sono superiori a 100 kg e al 5% in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

    b) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

    il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato il 5%.

    3. Se, nel corso della pesca diretta di Dissostichus eleginoides o di Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 58.5.2, le catture accessorie in una retata di Channichthys rhinoceratus o di Lepidonotothen squamifrons sono uguali o superiori a 2 tonnellate, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche . Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato 2 tonnellate.

    Se, nel corso delle suddette attività di pesca, in una retata le catture accessorie di altre specie per le quali la normativa comunitaria impone limiti sono uguali o superiori a 1 tonnellata, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato 1 tonnellata.

    4. Se, nel corso della pesca diretta di Electrona carlsbergi, le catture accessorie per retata di una specie diversa dalla specie bersaglio

    a) sono superiori a 100 kg e al 5% in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

    b) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

    il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato il 5%.

    5. Per zona in cui le catture accessorie hanno superato i quantitativi indicati ai punti da 1 a 4 si intende il tragitto seguito dalla nave dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato messo in mare al punto in cui è stato recuperato.

    B. NUOVE ATTIVITÀ DI PESCA E PESCA SPERIMENTALE

    1. Le catture accessorie di Macrourus spp. effettuate nel corso delle nuove attività di pesca e della pesca sperimentale nelle sottozone e divisioni statistiche interessate sono soggette ai seguenti limiti:

    a) nelle unità di ricerca su piccola scala (SSRU) della sottozona 48.6, della divisione 58.4.2 e della sottozona 88.1 a sud di 65°S, nonché nella divisione 58.4.3b, le catture accessorie di Macrourus spp. sono limitate a 100 tonnellate;

    b) nelle altre SSRU le catture accessorie di Macrourus spp. sono limitate a 40 tonnellate.

    2. Le catture accessorie di specie diverse da Macrourus spp. effettuate nel corso delle nuove attività di pesca e della pesca sperimentale nelle sottozone e divisioni statistiche interessate sono soggette ai seguenti limiti:

    a) nelle unità di ricerca su piccola scala (SSRU) della sottozona 48.6, della divisione 58.4.2 e della sottozona 88.1 a sud di 65°S, nonché nella divisione 58.4.3b, le catture accessorie di altre specie sono limitate a 50 tonnellate;

    b) nelle altre SSRU le catture accessorie di altre specie sono limitate a 20 tonnellate.

    3. Ai fini dell'applicazione dei punti 1 e 2 il Macrourus spp. e le razze sono considerati ciascuna come una specie unica.

    4. Se le catture accessorie di una specie in una retata sono uguali o superiori a 2 tonnellate, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato 2 tonnellate. Per zona in cui le catture accessorie hanno superato le 2 tonnellate si intende il tragitto seguito dalla nave dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato messo in mare al punto in cui è stato recuperato.

    ALLEGATO VI

    CAMPAGNA SPERIMENTALE CON RETI DA TRAINO NELLA SOTTOZONA FAO 48.3 NELL'AMBITO DELLA PESCA DEL CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI DURANTE LA STAGIONE RIPRODUTTIVA

    1. Dodici retate sperimentali debbono riguardare la zona di Shag Rocks - Black Rocks ed essere ripartite nel seguente modo tra i quattro settori illustrati nella figura 1: quattro retate rispettivamente per i settori NO e SE e due retate rispettivamente per i settori NE e SO. Altre otto retate sperimentali vanno effettuate sulla piattaforma continentale nordoccidentale della Georgia del Sud in acque con profondità inferiore a 300 metri, secondo quanto indicato alla figura 1.

    2. Ogni retata sperimentale va effettuata ad una distanza di almeno 5 miglia nautiche dalle altre. La distanza fra le retate dev'essere tale da garantire una copertura adeguata di entrambe le zone, nell'intento di fornire informazioni sulla lunghezza, il sesso, il grado di maturità e la composizione in peso delle catture di Champsocephalus gunnari.

    3. Qualora, navigando verso la Georgia del Sud, i pescherecci individuino banchi di pesci, questi debbono essere pescati in aggiunta alle retate sperimentali.

    4. La durata della retata sperimentale dev'essere di almeno 30 minuti con la rete alla profondità adeguata per la cattura. Durante il giorno la rete deve trovarsi in prossimità del fondo.

    5. Il campionamento di tutte le catture ottenute con retate sperimentali dev'essere effettuato dall'osservatore scientifico internazionale presente a bordo. I campioni dovrebbero comprendere almeno 100 individui, selezionati in base alle tecniche standard di campionamento casuale. Occorre esaminare perlomeno la lunghezza, il sesso, il grado di maturità e, se possibile, il peso di tutti i pesci del campione. È inoltre possibile esaminare un numero di pesci superiore qualora l'entità della cattura e il tempo a disposizione lo permettano.

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Figura 1: Distribuzione delle 20 retate sperimentali di Champsocephalus gunnari nella zona di Shag Rocks (12) e della Georgia del Sud (8) dal 1° marzo al 31 maggio. L'ubicazione delle retate intorno alla Georgia del Sud (asterischi) è fornita a titolo indicativo.

    ALLEGATO VII

    fUNZIONI E COMPITI DEGLI OSSERVATORI SCIENTIFICI A BORDO DI pescherecci IMPEGNATi NELLA RICERCA SCIENTIFICA O NELLO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE MARINE VIVENTI NELLA ZONA DELLA CONVEZIONE FISSATi ALl'articOLO 14, paragraFO 2

    A. La funzione dell'osservatore scientifico a bordo dei pescherecci impegnati nella ricerca scientifica o nello sfruttamento delle risorse marine vive è quella di osservare e segnalare le attività di pesca effettuate nella zona della convenzione, tenendo ben presenti gli obiettivi e i principi della convenzione stessa.

    B. Per adempiere a tale funzione l'osservatore scientifico svolge i seguenti compiti:

    a) prendere nota delle operazioni del peschereccio (ad es.: percentuale di tempo riservata alla ricerca, alla pesca, alla navigazione, ecc. e modalità di esecuzione delle retate);

    b) prelevare campioni delle catture per determinarne le caratteristiche biologiche;

    c) registrare i dati biologici di ogni specie catturata;

    d) registrare le catture accessorie con i rispettivi quantitativi e gli altri dati biologici;

    e) registrare casi eventuali di uccelli e mammiferi rimasti impigliati o morti accidentalmente;

    f) rilevare il metodo di calcolo del peso delle catture e raccogliere i dati relativi al fattore di conversione tra il peso vivo e il prodotto finale, se le catture sono registrate in peso del prodotto trasformato;

    g) preparare rapporti sulla base delle sue osservazioni utilizzando gli appositi formulari approvati dal comitato scientifico e inoltrarli alle rispettive autorità;

    h) trasmettere una copia dei rapporti ai comandanti delle navi;

    i) aiutare, se necessario, il comandante di una nave nelle procedure di registrazione e di dichiarazione delle catture;

    j) svolgere altri compiti eventualmente convenuti dalle parti interessate nell'ambito dell'accordo bilaterale applicabile;

    k) raccogliere dati sulle navi da pesca avvistate nella zona della convenzione, in particolare l'identificazione del tipo di nave, la posizione, le attività, ecc.;

    l) raccogliere informazioni sulla perdita di attrezzi da pesca e sullo smaltimento dei rifiuti dei pescherecci in mare.

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