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Document JOC_2002_181_E_0309_01

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e di agenti temporanei dei Gruppi politici del Parlamento europeo [COM(2002) 136 def. — 2002/0070(CNS)]

GU C 181E del 30.7.2002, p. 309–311 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0136(03)

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e di agenti temporanei dei Gruppi politici del Parlamento europeo /* COM/2002/0136 def. - CNS 2002/0070 */

Gazzetta ufficiale n. 181 E del 30/07/2002 pag. 0309 - 0311


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e di agenti temporanei dei Gruppi politici del Parlamento europeo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Consultato dal Consiglio sulla proposta di regolamento "sfoltimento" presentata dalla Commissione in occasione della sua riforma, il Parlamento europeo ha presentato nel suo rapporto (A5-0194/2001 del 30.05.2001) una serie di emendamenti intesi principalmente ad estendere alle altre istituzioni, in particolare al Parlamento europeo, la partecipazione alle misure di cessazione definitiva dal servizio.

Pur dichiarandosi disponibile per una partecipazione delle altre istituzioni alla misura di sfoltimento, il Consiglio ha ritenuto che queste ultime dovevano prima giustificare le loro esigenze e indicare le modalità per rispettare la neutralità di bilancio: la loro partecipazione alla misura di sfoltimento avrebbe poi formato oggetto di regolamenti distinti.

Con nota del 14.12.2001 indirizzata al Direttore generale del Personale e dell'Amministrazione della Commissione, il Direttore generale del Personale del Parlamento europeo specifica le esigenze della sua istituzione in materia di sfoltimento e il modo in cui garantirà la neutralità di bilancio. Le condizioni applicabili alla misura di sfoltimento del personale del Parlamento europeo saranno le stesse di quelle applicate al personale della Commissione.

Il Parlamento europeo ha fissato il totale delle persone che potrebbero beneficiare della misura di sfoltimento a 100 funzionari e 24 agenti temporanei dei Gruppi politici, da ripartire su un periodo di tre anni. La presente proposta intende quindi autorizzare la partecipazione alla misura di sfoltimento di 100 funzionari e di 24 agenti temporanei dei Gruppi politici del Parlamento europeo fra il 2002 e il 2004.

Nel contesto di un'operazione neutra sul piano del bilancio, il risparmio che deriva dalla misura di sfoltimento (differenza fra il costo dello stipendio pieno e il costo dell'indennità di partenza) dovrebbe consentire di assumere circa 47 nuovi funzionari e 11 nuovi agenti temporanei.

2002/0070 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e di agenti temporanei dei Gruppi politici del Parlamento europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato dello statuto, conformemente all'articolo 10 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee [1],

[1] In appresso denominato "statuto".

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere della Corte di giustizia [3],

[3] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere della Corte dei conti [4],

[4] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo ha avviato sin dal 1997 una profonda ristrutturazione delle sue modalità di funzionamento in seguito all'adozione, da parte dell'Ufficio di presidenza, della nuova politica del personale,

(2) Alla luce dell'esperienza acquisita durante quattro anni di attuazione di questa nuova politica e nell'intento di mettere a punto una politica a lungo termine in materia di assunzioni e di nomine fondata sulle esigenze prevedibili di qualifiche specifiche, il Parlamento europeo ha esaminato, segnatamente nel quadro dell'elaborazione di un repertorio operativo dei mestieri e degli impieghi, le sue esigenze in materia di risorse umane per i prossimi anni,

(3) Il Parlamento europeo intende adottare disposizioni volte a garantire, segnatamente tramite la formazione, la riconversione del personale riassegnato nel modo più soddisfacente ed efficace possibile.

(4) Le qualifiche di taluni funzionari e agenti temporanei dei Gruppi politici, in special modo fra i più anziani, sarebbero tuttavia troppo diverse dalle funzioni da espletare,

(5) Il Parlamento europeo ha bisogno di nuovi profili di qualifiche e di riequilibrare l'organico, e il numero partenze naturali per pensionamento sarà insufficiente per autorizzare entro un termine soddisfacente e mediante l'assunzione di nuovi funzionari e agenti temporanei, l'acquisizione delle competenze necessarie.

(6) Occorre pertanto adottare misure specifiche in materia di cessazione definitiva dal servizio, che saranno peraltro completate da disposizioni amministrative interne intese a garantire un controllo efficace dell'applicazione del presente regolamento.

(7) Tali misure devono per quanto possibile essere applicate nel rispetto di un equilibrio geografico, conformemente ai principi che disciplinano il presente regolamento.

(8) Tali misure devono essere neutre sul piano del bilancio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'interesse del servizio e per tener conto delle esigenze di rinnovamento delle competenze derivante dall'adattamento delle risorse in funzione delle sue attività, il Parlamento europeo è autorizzato, fino al 31 dicembre 2004, ad adottare nei confronti dei suoi funzionari e agenti temporanei dei Gruppi politici che hanno compiuto 55 anni di età e che hanno almeno 15 anni di servizio, fatta eccezione per quelli dei gradi A1 et A2, misure di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, alle condizioni definite dal presente regolamento.

Articolo 2

Il numero totale di funzionari nei confronti dei quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 1 è fissato a 100. Il numero totale di agenti temporanei dei Gruppi politici nei confronti dei quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 1 è fissato a 24.

La misura in questione non incide sulle decisioni che verranno prese nel quadro delle procedure di bilancio annuali.

Articolo 3

Tenuto conto dell'interesse del servizio, il Parlamento europeo seleziona, nei limiti stabiliti all'articolo 2 e previa consultazione della commissione paritetica, fra i funzionari e agenti temporanei dei Gruppi politici che chiedono l'applicazione di una misura di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 1 quelli a cui si applica tale misura.

Esso prende in considerazione in via prioritaria i funzionari e gli agenti temporanee dei Gruppi politici candidati interessati da misure di riorganizzazione e di adattamento delle risorse in funzione delle sue attività, in particolare la ridistribuzione, i funzionari le cui qualifiche non sarebbero affatto consone alle funzioni da espletare. Esso tiene conto del grado di formazione necessaria rispetto ai nuovi compiti da svolgere, dell'età, della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio.

Articolo 4

1. L'ex funzionario o agente temporaneo oggetto della misura di cui all'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile fissata in percentuale dell'ultimo stipendio base, che può variare in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio al momento della partenza secondo la tabella allegata al presente regolamento (allegato 1). L'ultimo stipendio base da prendere in considerazione è quello relativo al grado e allo scatto che il funzionario o l'agente temporaneo occupava al momento della cessazione dal servizio e che figura nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.

2. L'ex funzionario o agente temporaneo può in qualsiasi momento, a sua richiesta, essere ammesso al beneficio della pensione di anzianità alle condizioni previste dallo statuto. Il beneficio dell'indennità cessa in quel momento e cessa comunque al più tardi l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario o agente temporaneo compie 65 anni e quando, prima di tale età, soddisfa le condizioni che danno diritto alla pensione di anzianità massima pari al 70% (articolo 77 dello statuto).

L'ex funzionario o agente temporaneo viene quindi ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese durante il quale l'indennità è stata versata per l'ultima volta.

3. All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato per il paese situato all'interno delle Comunità in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza. Quest'ultimo fornisce ogni anno la prova del suo luogo di residenza.

Se il beneficiario stabilisce la sua residenza all'esterno delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è uguale a 100.

L'indennità è espressa in euro e viene corrisposta nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Essa è tuttavia corrisposta in euro quando si applica il coefficiente uguale a 100 conformemente al secondo paragrafo.

L'indennità corrisposta in una moneta diversa dall'euro viene calcolata sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma dello statuto.

4. L'ammontare dei redditi lordi percepiti dall'interessato in qualsiasi nuova funzione viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva lorda del funzionario, calcolata in base alla tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione si applica il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3.

Per redditi lordi e per ultima retribuzione complessiva lorda di cui al primo comma si intendono gli importi presi in considerazione, previa deduzione degli oneri sociali e al lordo dell'imposta.

L'interessato è tenuto ad impegnarsi formalmente a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta, compresi un estratto annuale dei suoi redditi sotto forma di foglio paga o di conti controllati, secondo il caso, e una dichiarazione giurata o autenticata di non percepire alcun altro reddito a titolo delle nuove funzioni, e a notificare all'istituzione ogni altro elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità, diversamente si esporrà alle sanzioni di cui all'articolo 86 dello statuto.

5. Alle condizioni enunciate all'articolo 67 dello statuto e agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica sono versati al beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1 o alla persona o alle persone alle quali venga affidata, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, la custodia del o dei figli, fermo restando che l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

6. Sempreché non percepisca redditi da un'attività professionale lucrativa, il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone a carico, alle prestazioni garantite dal sistema di sicurezza sociale di cui all'articolo 72 dello statuto, a condizione che versi i contributi all'uopo previsti, calcolati in base all'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1.

7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, ma per una durata massima di 65 mesi, l'ex funzionario o agente temporaneo continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità sulla base dello stipendio relativo al suo grado e al suo scatto a condizione che, durante il periodo considerato, sia stato effettuato il versamento del contributo previsto dallo statuto sulla base dello stipendio di cui trattasi e senza che il totale della pensione possa superare l'importo massimo di cui all'articolo 77, secondo comma dello statuto. Per l'applicazione dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto, tale periodo è considerato come periodo di servizio.

8. Fatti salvi gli articoli 1, paragrafo 1, e 22 dell'allegato VIII dello statuto, il coniuge superstite di un ex funzionario o agente temporaneo, deceduto mentre era beneficiario dell'indennità mensile di cui al paragrafo 1, ha diritto, sempreché sia stato suo coniuge durante un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio dell'istituzione, a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione d'anzianità di cui avrebbe goduto l'ex funzionario o agente temporaneo se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall'età, al momento del suo decesso.

L'importo della pensione di reversibilità di cui al primo comma non può essere inferiore agli importi di cui all'articolo 79, secondo comma dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione d'anzianità alla quale l'ex funzionario o agente temporaneo avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita e avendo esaurito i propri diritti all'indennità di cui trattasi, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio, di cui al primo comma, non si applica quando uno o più figli sono nati da un matrimonio dell'ex funzionario o agente temporaneo, contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli.

Altrettanto dicasi se il decesso dell'ex funzionario o agente temporaneo è imputabile a una delle circostanze di cui all'articolo 17, secondo comma in fine dell'allegato VIII dello statuto.

9. In caso di decesso di un ex funzionario o agente temporaneo che beneficia dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste all'articolo 80, primo, secondo e terzo comma dello statuto nonché all'articolo 21 dell'allegato VIII dello statuto.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO 1

PERCENTUALE D'INDENNITÀ

La percentuale d'indennità di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 del presente regolamento è stabilita, in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio del funzionario o agente temporaneo al momento della sua partenza, secondo la tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Livello d'indennità in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio

L'età e l'anzianità di servizio saranno considerate rispetto alla data effettiva di partenza del funzionario o agente temporaneo interessato.

Applicate in modo ponderato alla popolazione dei funzionari e/o agenti temporanei interessati, tali condizioni corrispondono a un livello d'indennità medio del 62,5% al massimo.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Indennità per cessazioni definitive dal servizio nel quadro della misura di sfoltimento necessaria per attuare la riforma della Commissione.

(Regolamento CECA/CEE/EURATOM del Consiglio n. ....)

2. LINEA(E) DI BILANCIO:

A11 personale in servizio

A1218 indennità e assegni per il personale oggetto della misura di sfoltimento

A1230 contributo RCAM del datore di lavoro

A1290 coefficiente correttore per il personale oggetto della misura

A1291 eventuale adattamento delle diverse indennità

A400 gettito dell'imposta

A401 gettito del contributo del personale al regime delle pensioni

A403 gettito del contributo temporaneo

3. BASE GIURIDICA

Articolo 283 del trattato che istituisce la Comunità europea.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Il provvedimento mira a consentire a 100 funzionari e 24 agenti temporanei oggetto dell'operazione di ridistribuzione delle risorse umane al Parlamento europeo nel 2002, 2003 e 2004 e che non sarebbero in grado di riorientare la loro carriera per assumere nuovi compiti, di lasciare il Parlamento europeo prima di avere raggiunto l'età normale per la pensione. La partenza di tali funzionari e/o agenti temporanei dovrebbe consentire l'assunzione di nuovi funzionari e/o di nuovi agenti temporanei che dispongono delle qualifiche professionali richieste.

4.2 Periodo coperto dall'azione e modalità previste per il rinnovo

La misura di sfoltimento applicata a 100 funzionari e 24 agenti temporanei avrà luogo fra il 2002 e il 2004. L'impatto sul bilancio riguarderà principalmente gli anni dal 2002 al 2012. In base alla popolazione media illustrata nell'allegato della presente scheda finanziaria, l'importo delle indennità da pagare comincerà a diminuire a decorrere dal 2006, man mano che i funzionari e/o agenti temporanei oggetto della misura di sfoltimento passeranno al regime pensionistico e sarà azzerato nel 2012, anno durante il quale i funzionari di cui trattasi dovrebbero essere a carico del predetto regime.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1 SO

5.2 SND

5.3 Tipo di entrate considerate: trattenute effettuate sull'indennità.

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

Bilancio di funzionamento - spese amministrative: indennità di cessazione dal servizio, contributi al regime di assicurazione e malattia, trattenute effettuate sulle indennità.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

L'ipotesi di base è quella di un'operazione neutra sul piano del bilancio. Il risparmio conseguito dall'operazione di sfoltimento di 100 funzionari (differenza dei costi fra il loro stipendio in servizio e la loro indennità una volta partiti) potrebbe consentire l'assunzione di 47 nuovi funzionari e 11 agenti temporanei delle categorie A/LA, B e C.

Globalmente vengono restituiti 66 posti (differenza fra 124 oggetto della misura e 58 assunti). A termine, si delineerà un risparmio a decorrere dal 2006. In effetti, fra il 2006 e il 2012 si registrerà una diminuzione progressiva dell'importo delle indennità man mano che il personale oggetto della misura beneficerà del regime pensionistico. Il risparmio così conseguito corrisponderà ai 66 posti restituiti all'incirca verso il 2012.

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione e ripartizione per anno

Vedere dettagli nell'allegato accluso alla presente scheda finanziaria.

Il profilo dei funzionari e/o agenti temporanei oggetto della misura di sfoltimento, il numero di funzionari che partiranno nel 2002, 2003 e nel 2004, il costo finanziario annuo di un funzionario e/o agente temporaneo in servizio, il costo finanziario annuo di un funzionario e/o agente temporaneo oggetto della misura, il risparmio annuo derivante dalla partenza di una persona, la durata dell'indennità (prima che sia presa a carico dal regime pensionistico), figurano nella tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

La situazione finanziaria, considerata sull'intero periodo in cui saranno versate le indennità ai funzionari oggetto della misura di cui trattasi figura nella tabella seguente che riporta nelle varie colonne:

- il numero di funzionari e/o agenti temporanei oggetto della misura di sfoltimento,

- il numero di indennità da pagare,

- il costo che avrebbe rappresentato il mantenimento in servizio dei funzionari e/o agenti temporanei oggetto della misura,

- il costo delle indennità da pagare,

- il risparmio derivante dalla misura

>SPAZIO PER TABELLA>

Il costo finanziario annuo di un nuovo funzionario o agente temporaneo A3 è di 107.162 EUR, quello di un A7 è di 71.313 EUR, quello di un B5 è di 49.841 EUR, e quello di un C5 è di 43.248 EUR. Le disponibilità finanziarie derivanti dalla misura di sfoltimento di 100 funzionari e 24 agenti temporanei consentiranno quindi di assumere 47 nuovi funzionari e 11 agenti temporanei (rispettivamente 5 A/LA3, 13 A7, 15 B5, e 25 C5), per un costo finanziario totale annuo di 3.291.694 EUR.

>SPAZIO PER TABELLA>

8. disposizioni ANTIFRODE PREVISTE

Non applicabile

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO - EFFICACIA

Vedere punto 7.1

10. SPESE AMMINISTRATIVE (SEZIONE III, PARTE A DEL BILANCIO GENERALE)

10.1 Incidenza sul numero di posti

No

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

No

10.3 Incremento di altre spese di funzionamento derivanti dal provvedimento, segnatamente spese indotte dalle riunioni di comitati e gruppi di esperti

No

ALLEGATO ALLA SCHEDA FINANZIARIA

BASE DI CALCOLO DELLA NEUTRALITÀ DI BILANCIO

Il presente allegato illustra dettagliatamente le ipotesi di calcolo degli elementi che figurano nella scheda finanziaria. Il principio di base è di effettuare un'operazione senza incidenze per il bilancio. Il metodo di calcolo consiste nel determinare il risparmio conseguito con l'operazione di sfoltimento di 100 funzionari e di 24 agenti temporanei (differenza fra il costo della loro retribuzione in servizio e della loro indennità una volta che hanno beneficiato della misura di sfoltimento) quindi il numero di nuove assunzioni che tale risparmio consente. Tale ragionamento è applicabile durante la durata dell'indennità fino al momento in cui i funzionari e gli agenti temporanei oggetto della misura sono presi a carico dal regime pensionistico.

Ipotesi 1: Identificazione della popolazione oggetto della misura di sfoltimento

Si tratterà di 100 funzionari e 24 agenti temporanei in maggioranza «fine carriera» ovvero, in percentuale della attuale popolazione di funzionari e agente temporanei interessati, di:

>SPAZIO PER TABELLA>

Ipotesi 2: Profili medi dei funzionari oggetto della misura di sfoltimento

I costi si basano sui profili tipo seguenti:

profilo A3 : funzionario A3/2, coniugato, senza figli a carico, assunto a 32 anni;

profilo A/LA4 : funzionario A4/2, coniugato, senza figli a carico, assunto a 32 anni;

profilo B1 : funzionario B1/2, coniugato, senza figli a carico, assunto a 30 anni;

profilo C1 : funzionario C1/2, coniugato, senza figli a carico, assunto a 28 anni;

profilo D1 : funzionario D1/2, coniugato, senza figli a carico, assunto a 30 anni;

La media di età della popolazione è di 57 anni.

Ipotesi 3: profili medi dei nuovi funzionari assunti

I funzionari e gli agenti temporanei oggetto della misura di sfoltimento saranno sostituiti da funzionari e agenti temporanei delle categorie A, B, e C assunti nei gradi di base (rispettivamente A3/2, A7/3, B5/3, e C5/3), nell'ipotesi che si tratti di funzionari coniugati con un figlio a carico.

Ipotesi 4: livello medio dell'indennità

Applicati in modo ponderato alla popolazione attuale dei funzionari e agenti temporanei interessati (che soddisfano i criteri in materia di età e di anzianità di servizio), le condizioni che figurano nell'allegato 1 del regolamento corrispondono a un livello di indennità medio del 62,5%. È questo il livello di indennità utilizzato per i calcoli.

Ipotesi 5: Altre ipotesi di calcolo

Il tasso dell'indennità di dislocazione, incluso nello stipendio del personale in servizio, è stimato al 12% (media fra i tassi di 0%, 4% e 16% in funzione delle situazioni individuali).

Il coefficiente correttore applicato allo stipendio del personale oggetto della misura di sfoltimento è stimato a 105 (in funzione del luogo in cui il personale fisserà la sua residenza dopo la misura di sfoltimento).

Risparmio annuo della misura di sfoltimento Totale

Il costo finanziario annuo per funzionario e/o agente temporaneo prima dello sfoltimento è illustrato nella tabella che segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Il costo finanziario annuo per funzionario e/o agente temporaneo oggetto della misura di sfoltimento è illustrato dettagliatamente nella tabella che segue (i costi connessi alla cessazione dal servizio non sono costi supplementari bensì costi anticipati e non figurano nei calcoli):

>SPAZIO PER TABELLA>

Il risparmio annuo conseguito con la misura di sfoltimento (risparmio della misura per un funzionario e/o agente temporaneo e risparmio totale) è illustrato nella tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Il risparmio annuo totale è di 3 348 690 EUR.

Costo dei nuovi assunti e possibilità di assunzione

Il costo finanziario annuo medio di un nuovo funzionario e/o agente temporaneo è indicato nella tabella che segue (il coefficiente correttore tiene conto dell'evoluzione di carriera nel periodo considerato; i costi connessi all'entrata in servizio non sono inclusi nei calcoli):

>SPAZIO PER TABELLA>

Il costo finanziario annuo per l'assunzione di 47 nuovi funzionari (4 A/LA3, 8 A7, 10 B5, e 25 C5) e di 11 nuovi agenti temporanei (1 A/LA3, 5 A7, e 5 B5) equivale al risparmio finanziario totale annuo derivante dalla misura di sfoltimento :

>SPAZIO PER TABELLA>

Il risparmio conseguito con l'applicazione della misura di sfoltimento a 100 funzionari e 24 agenti temporanei consente l'assunzione di 47 nuovi funzionari (4 A/LA3, 8 A7, 10 B5, e 25 C5) e di 11 nuovi agenti temporanei (1 A/LA3, 5 A7, e 5 B5).

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