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Document C:2005:083:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 83, 05 aprile 2005


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    ISSN 1725-2466

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    C 83

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Comunicazioni e informazioni

    48o anno
    5 aprile 2005


    Numero d'informazione

    Sommario

    pagina

     

    I   Comunicazioni

     

    Commissione

    2005/C 083/1

    Tassi di cambio dell'euro

    1

    2005/C 083/2

    Imposizione e modifica, da parte della Francia, di oneri di servizio pubblico imposti su servizi aerei di linea all'interno della Guyana ( 1 )

    2

    2005/C 083/3

    Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3774 — Pirelli/DB Real Estate/Investitori Associati/La Rinascente-Upim) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

    6

     


     

    (1)   Testo rilevante ai fini del SEE

    IT

     


    I Comunicazioni

    Commissione

    5.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 83/1


    Tassi di cambio dell'euro (1)

    4 aprile 2005

    (2005/C 83/01)

    1 euro=

     

    Moneta

    Tasso di cambio

    USD

    dollari USA

    1,2883

    JPY

    yen giapponesi

    139,18

    DKK

    corone danesi

    7,4502

    GBP

    sterline inglesi

    0,68700

    SEK

    corone svedesi

    9,1818

    CHF

    franchi svizzeri

    1,5535

    ISK

    corone islandesi

    78,43

    NOK

    corone norvegesi

    8,1980

    BGN

    lev bulgari

    1,9441

    CYP

    sterline cipriote

    0,5846

    CZK

    corone ceche

    30,020

    EEK

    corone estoni

    15,6466

    HUF

    fiorini ungheresi

    247,36

    LTL

    litas lituani

    3,4528

    LVL

    lats lettoni

    0,6961

    MTL

    lire maltesi

    0,4302

    PLN

    zloty polacchi

    4,1113

    ROL

    leu rumeni

    36 498

    SIT

    tolar sloveni

    239,68

    SKK

    corone slovacche

    38,885

    TRY

    lire turche

    1,7564

    AUD

    dollari australiani

    1,6777

    CAD

    dollari canadesi

    1,5691

    HKD

    dollari di Hong Kong

    10,0480

    NZD

    dollari neozelandesi

    1,8214

    SGD

    dollari di Singapore

    2,1456

    KRW

    won sudcoreani

    1 305,60

    ZAR

    rand sudafricani

    7,9968

    CNY

    renminbi Yuan cinese

    10,6626

    HRK

    kuna croata

    7,4250

    IDR

    rupia indonesiana

    12 219,53

    MYR

    ringgit malese

    4,895

    PHP

    peso filippino

    70,631

    RUB

    rublo russo

    35,9380

    THB

    baht thailandese

    50,939


    (1)  

    Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


    5.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 83/2


    Imposizione e modifica, da parte della Francia, di oneri di servizio pubblico imposti su servizi aerei di linea all'interno della Guyana

    (2005/C 83/02)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    1

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre, a decorrere dal 1o luglio 2005, oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta Grand-Santi – Saint-Laurent – Caienna e di modificare, a decorrere dalla stessa data, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Maripasoula, Saint-Georges-de-l'Oyapock e Saül da un lato e Caienna dall'altro, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 254 del 13 settembre 2001.

    2

    Contenuto degli oneri di servizio pubblico

    2.1.

    Frequenze minime

    Devono essere garantiti tutto l'anno:

     

    tra Caienna e Maripasoula

    almeno due voli giornalieri di andata e ritorno;

     

    tra Caienna e Saül

    almeno un volo giornaliero di andata e ritorno;

     

    tra Caienna e Saint-Georges-de-l'Oyapock

    almeno un volo giornaliero di andata e ritorno il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica;

     

    tra Caienna e Grand-Santi, via Saint-Laurent-du-Maroni

    almeno un volo giornaliero di andata e ritorno.

    2.2.

    Capacità

    Per ciascuno dei quattro collegamenti deve essere offerta una capacità minima rispondente alla domanda. In ogni caso, la capacità minima non deve essere inferiore a quanto indicato di seguito:

     

    tra Caienna e Maripasoula

    33 000 posti l'anno;

    440 tonnellate di merci l'anno;

     

    tra Caienna e Saül

    8 000 posti l'anno;

    100 tonnellate di merci l'anno;

     

    tra Caienna e Saint-Georges-de-l'Oyapock

    5 000 posti l'anno;

     

    tra Caienna e Saint-Laurent-du-Maroni e tra Caienna e Grand-Santi

    8 000 posti l'anno;

    300 tonnellate di merci l'anno.

    Le suddette capacità vanno intese come somma dei posti disponibili nei due sensi della rotta per i passeggeri e, in partenza da Caienna o da Saint-Laurent-du-Maroni, soltanto per le merci; le capacità di trasporto delle merci non includono i bagagli al seguito.

    2.3.

    Tariffe passeggeri

    Su tutti i voli, senza restrizioni di capacità, devono essere proposte una tariffa base e una tariffa ridotta. La tariffa ridotta si applica ai passeggeri in possesso di un titolo di soggiorno attestante una residenza di almeno sei mesi e un giorno all'anno nel comune (Maripasoula, Saül, Saint-Georges-de-l'Oyapock o Grand-Santi) per il quale chiedono di usufruire della riduzione (voli in partenza o in arrivo).

    Le tariffe non devono superare gli importi seguenti:

    Rotta

    Tariffa base per un biglietto di sola andata tasse escluse

    Tariffa ridotta per un biglietto di sola andata tasse escluse

    Caienna – Maripasoula

    58,20 EUR

    35,75 EUR

    Caienna – Saül

    42,60 EUR

    26,20 EUR

    Caienna – Saint-Georges-de-l'Oyapock

    42,60 EUR

    26,20 EUR

    Caienna – Grand-Santi

    58,20 EUR

    35,75 EUR

    Grand-Santi – Saint-Laurent-du-Maroni

    42,60 EUR

    26,20 EUR

    Le suddette tariffe si intendono al netto delle tasse e dei tributi riscossi dallo Stato, dagli enti locali e dalle autorità aeroportuali per ciascun passeggero, evidenziati come tali sul titolo di trasporto.

    2.4.

    Tariffe merci

    Le tariffe per il trasporto delle merci (espresse in euro per chilogrammo) non devono superare, a seconda della categoria di prodotti, gli importi seguenti:

     

    Generi alimentari

    Merci ordinarie

    Bagagli al seguito

    Prodotti agroalimentari in partenza dai comuni

    Di prima necessità

    Normali

    Caienna – Maripasoula

    0,67 EUR

    0,84 EUR

    0,97 EUR

    1,49 EUR

    0,42 EUR

    Caienna – Saül

    0,48 EUR

    0,61 EUR

    0,76 EUR

    1,22 EUR

    0,30 EUR

    Caienna – Grand-Santi

    0,67 EUR

    0,84 EUR

    0,97 EUR

    1,49 EUR

    0,42 EUR

    Grand-Santi – Saint-Laurent-du-Maroni

    0,48 EUR

    0,61 EUR

    0,76 EUR

    1,22 EUR

    0,30 EUR

    Per «generi alimentari di prima necessità» si intendono i prodotti inclusi nell'elenco riportato in allegato, utilizzato dai servizi dello Stato come documento generico di informazione economica.

    Le tariffe massime potranno essere modificate ogni anno in funzione dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio su base annua. Tale modifica sarà comunicata per posta ai vettori che gestiscono i collegamenti in questione 90 giorni prima della sua applicazione.

    2.5.

    Qualità del servizio

    Il vettore deve essere in grado, mediante un sistema di refrigerazione, di effettuare lo stoccaggio di tutti i prodotti surgelati, congelati e refrigerati.

    2.6.

    Continuità del servizio

    Salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, ogni anno, il 3 % dei voli programmati.

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei che intendono operare su una di tali rotte devono garantire l'effettuazione del servizio per almeno 12 mesi consecutivi.

    Il vettore può interrompere la prestazione del servizio soltanto con un preavviso di almeno sei mesi.

    I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che l'inosservanza degli oneri di servizio pubblico nell'esercizio delle suddette rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.


    ALLEGATO

    Generi di prima necessità

    Farina di frumento tipo 45

    Pasta di qualità superiore

    Riso pretrattato

    Riso non pretrattato

    Semolino di frumento

    Verdure secche (tutte)

    Conserve di verdure

    Conserve di carne

    Conserve di pesce

    Conserve di cibi pronti

    Pesce essiccato o affumicato

    Carne sotto sale

    Zucchero

    Sale fino

    Sale grosso

    Tavolette di cioccolato

    Cacao amaro

    Confetture

    Acqua in bottiglia

    Latte a lunga conservazione

    Latte in polvere

    Burro

    Margarina

    Oli

    Carne e pesce congelati e surgelati


    5.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 83/6


    Notifica preventiva di una concentrazione

    (Caso n. COMP/M.3774 — Pirelli/DB Real Estate/Investitori Associati/La Rinascente-Upim)

    Caso ammissibile alla procedura semplificata

    (2005/C 83/03)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    1.

    In data 23 marzo 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Pirelli C. Real Estate S.p.A. («PRE», Italia), DB Real Estate Global Opportunities IB, L.P. («DBRE», Isole Cayman) e Investitori Associati SGR S.p.A. («IA SGR», Italia) acquisiscono) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa La Rinascente S.p.A. («La Rinascente», Italia) mediante acquisto di azioni o quote.

    2.

    Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

    per PRE: investimenti e servizi immobiliari,

    per DBRE: fondo immobiliare chiuso,

    per IA SGR: servizi di gestione del risparmio,

    per La Rinascente: distribuzione al dettaglio di generi di abbigliamento e accessori, nonché di prodotti per la casa e altri beni.

    3.

    A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

    4.

    La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

    Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3774 — Pirelli/Db Real Estate/Investitori Associati/La Rinascente-Upim, al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale Concorrenza

    Protocollo Concentrazioni

    J-70

    B–1049 Bruxelles/Brussel


    (1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

    (2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

    http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


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