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Il Consiglio dell'Unione europea

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Il Consiglio dell'Unione europea

INTRODUZIONE

La ponderazione dei voti in seno al Consiglio dell'Unione europea è uno dei "reliquati di Amsterdam", cioè una delle questioni che la Conferenza intergovernativa (CIG), che ha portato all'elaborazione del trattato di Amsterdam, non ha risolto. Le ragioni fondamentali che rendono indispensabile la riforma di questo sistema prima dell'arrivo dei nuovi Stati membri sono due.

La prima è conseguente al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea (UE), allegato ai trattati dal trattato di Amsterdam. Tale protocollo aggancia la ponderazione dei voti alle dimensioni della Commissione e, poiché con l'allargamento la composizione della Commissione cambierà, gli Stati membri che prima potevano contare su due commissari, vogliono essere in qualche modo compensati.

La seconda attiene al fatto che, se viene mantenuto il precedente sistema di ponderazione dei voti, essendo la maggior parte dei nuovi Stati membri poco popolati, dopo l'adesione l'equilibrio tra Stati membri rispetto all'adozione di decisioni in seno al Consiglio potrebbe essere compromesso. La Conferenza intergovernativa ha studiato varie soluzioni che vanno dalla ponderazione strettamente connessa al peso demografico, ad un sistema di doppia maggioranza semplice (maggioranza degli Stati membri e maggioranza della popolazione dell'Unione). Alla fine è stato trovato un compromesso grazie alla nuova ponderazione dei voti che presuppone un aumento della quota dei voti per tutti gli Stati membri, con un aumento ulteriore per gli Stati più popolosi.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI MAGGIORANZA QUALIFICATA

Il trattato di Nizza aveva l'obiettivo di preparare le istituzioni europee all'allargamento dell'UE, pertanto contiene disposizioni adattabili a diversi scenari possibili. Infatti all'epoca della conclusione del trattato non si poteva ancora prevedere esattamente quali paesi candidati sarebbero stati in grado di concludere i negoziati e in quale data l'allargamento sarebbe entrato in vigore (e se in una o più ondate).

Per questo motivo il trattato di Nizza contiene due disposizioni:

  • L'articolo 3 del protocollo sull'allargamento dell'Unione europea introduce una nuova definizione di maggioranza qualificata che, a partire dal 2005, attribuisce ai voti dei 15 Stati membri attuali una nuova ponderazione.
  • Due dichiarazioni (n. 20 e 21) della CIG allegate al trattato fissano le posizioni comuni che gli Stati membri intendono prendere nei negoziati di adesione per quanto riguarda la questione della ponderazione dei voti.

Ricordiamo che una decisione è adottata dal Consiglio se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei membri. Il trattato di Nizza attribuisce ai voti dei quindici Stati membri attuali una nuova ponderazione in sede di Consiglio. A tali Stati membri sono stati attribuiti in totale 237 voti e la soglia della maggioranza qualificata è fissata a 169 voti.

Tuttavia, poiché l'adesione avverrà prima del 1° gennaio 2005, data prevista dal trattato di Nizza per l'applicazione della nuova ponderazione, questa disposizione è stata sostituita dal trattato di adesione. Questo trattato contiene una disposizione che regola la ponderazione attribuita ai voti espressi in sede di Consiglio dai 25 Stati membri, in base al trattato di Nizza e con effetto a decorrere dal 1° novembre 2004, dopo un periodo di transizione da maggio a ottobre 2004.

CLAUSOLA DEMOGRAFICA

La nuova definizione di maggioranza qualificata contiene un'altra novità. -{}-All'articolo 205 del trattato CE è aggiunto un paragrafo nel quale si specifica che un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi se tale maggioranza rappresenta almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non fosse soddisfatta, la decisione non sarà adottata. Questa disposizione si aggiunge alle altre condizioni necessarie all'adozione di un atto (maggioranza qualificata e maggioranza degli Stati membri). Essa garantirà che le decisioni adottate dal Consiglio conservino il carattere di rappresentatività della maggioranza della popolazione dell'Unione.

LA PONDERAZIONE DEI VOTI CON 25 STATI MEMBRI

A Copenaghen nel dicembre 2002 si sono conclusi i negoziati di adesione con dieci paesi candidati (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia). Il trattato di adesione firmato il 16 aprile ad Atene applica, e in certi punti modifica, alcune disposizioni del trattato di Nizza:

  • la data di entrata in vigore della nuova ponderazione dei voti è posticipata al 1° novembre 2004, data che coincide con l'insediamento della nuova Commissione;
  • ogni paese aderente riceve il numero di voti previsto nella dichiarazione n. 20, allegata al trattato di Nizza;
  • conformemente alla dichiarazione n. 21, allegata al trattato di Nizza, la soglia della maggioranza qualificata (nuovo numero di voti che rappresenta la maggioranza dei membri del Consiglio) è fissata a 232 su un totale di 321, vale a dire al 72,3% (cfr. tabella seguente);
  • le modalità di ponderazione dei voti durante il periodo di transizione, tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2004, ricalcano il sistema di ponderazione precedente e, per le deliberazioni del Consiglio, accordano agli Stati membri tra 2 e 10 voti. mentre la soglia della maggioranza qualificata è fissata a 88 voti su un totale di 124.

Di conseguenza, a partire dal 1° novembre 2004, una decisione è adottata dal Consiglio se, su un totale di 321 voti, ne ottiene almeno 232 favorevoli, espressione della maggioranza dei membri, fatta salva la clausola demografica.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI VOTI

Stato membro

Voti attribuiti

Germania

29

Regno Unito

29

Francia

29

Italia

29

Spagna

27

Polonia

27

Paesi Bassi

13

Grecia

12

Repubblica ceca

12

Belgio

12

Ungheria

12

Portogallo

12

Svezia

10

Austria

10

Slovacchia

7

Danimarca

7

Finlandia

7

Irlanda

7

Lituania

7

Lettonia

4

Slovenia

4

Estonia

4

Cipro

4

Lussemburgo

4

Malta

3

Totale

321

Maggioranza qualificata

232

LA PONDERAZIONE DEI VOTI E L'ULTERIORE ALLARGAMENTO

La dichiarazione n. 20 adottata con il trattato di Nizza ha fissato anche la posizione comune che gli Stati membri intendono adottare in occasione dei negoziati di adesione della Romania e della Bulgaria assegnando a questi due paesi rispettivamente 14 e 10 voti. I voti saranno perciò in totale 345. In virtù della dichiarazione n. 21, quando questi due paesi aderiranno, la soglia della maggioranza qualificata sarà di 255 voti su 345 in totale, ossia il 73,91 %.

TABELLA RIASSUNTIVA

Articolo

Oggetto

Trattato CE

205

Disposizioni relative al voto in seno al Consiglio e alla ponderazione

Trattato di Nizza - Protocollo

Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea: Articolo 3: Disposizioni relative alla ponderazione dei voti con 15 Stati membri e alla clausola demografica

-

Trattato di Nizza - Dichiarazioni

Dichiarazione n. 20: Posizione comune che l'UE adotterà al momento dei negoziati di adesione - Tabella di ponderazione dei voti nell'Unione a 27 membri

-

Dichiarazione n. 21: Soglia della maggioranza qualificata e numero di voti della minoranza di blocco in un'Unione allargata

-

Trattato d'adesione

Articoli 12 e 26 dell'Atto di adesione

-

Ultima modifica: 13.09.2007

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