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Liability of ship owners in the event of accidents
Responsabilità degli armatori in caso di incidente
Responsabilità degli armatori in caso di incidente
Responsabilità degli armatori in caso di incidente
I passeggeri coinvolti in un incidente via mare devono ottenere un risarcimento adeguato per qualsiasi perdita o danno da loro subito. Al fine di garantire ciò, gli armatori devono stipulare regimi assicurativi adeguati.
ATTO
Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente
SINTESI
I passeggeri coinvolti in un incidente via mare devono ottenere un risarcimento adeguato per qualsiasi perdita o danno da loro subito. Al fine di garantire ciò, gli armatori devono stipulare regimi assicurativi adeguati.
CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?
Stabilisce norme armonizzate in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per le compagnie di navigazione che si occupano di trasporto di passeggeri via mare. Il regolamento introduce nella normativa europea le disposizioni della convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e gli orientamenti dell’Organizzazione marittima internazionale.
PUNTI CHIAVE
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
A decorrere dal 29 maggio 2009.
Per ulteriori informazioni, si veda la pagina sui diritti dei passeggeri sul sito Internet della Commissione europea.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CE) n. 392/2009 |
29.5.2009 |
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Ultimo aggiornamento: 30.09.2015