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Aromi alimentari

Aromi alimentari

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi destinati a essere utilizzati sui e nei prodotti alimentari

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce i requisiti generali per l’uso sicuro degli aromi* alimentari.
  • Definisce inoltre, ad esempio, le prescrizioni da rispettare per l’etichettatura.
  • Il regolamento contiene, in allegato, un elenco di sostanze approvate.

PUNTI CHIAVE

  • Gli aromi, in base ai dati scientifici disponibili, non devono presentare un rischio per la salute dei consumatori o indurli in errore.
  • Il regolamento definisce cosa sono, ad esempio, gli aromi, le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche, gli aromatizzanti di affumicatura, gli aromi ottenuti per trattamento termico, i precursori degli aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
  • Questo regolamento non si applica alle sostanze aventi esclusivamente un sapore dolce (ad es. zucchero), salato (ad es. sale) o aspro, o agli alimenti crudi, alle spezie e/o erbe fresche, essiccate o congelate, al tè e alle infusioni. Le sostanze che danno il sapore dolce sono dolcificanti. Che costituiscono una categoria specifica di additivi alimentari.
  • Esso definisce inoltre quali tipologie di aromi che devono essere sottoposti a una procedura di valutazione e approvazione e quali no.
  • L’Unione europea ha adottato un elenco di aromi autorizzati in data 1 ottobre 2012. Solo queste sostanze possono essere utilizzate sui e nei prodotti alimentari ed essere vendute nell’UE. L’elenco viene periodicamente aggiornato.
  • Il regolamento contiene anche un elenco di 15 sostanze presenti naturalmente che presentano un rischio tossicologico. Tra esse vi sono estragolo, mentofurano, acido cianidrico e cumarina, e non possono essere aggiunte agli alimenti nella loro forma originale. Vengono fissati tenori massimi di talune sostanze naturalmente presenti negli alimenti. Possono essere presenti in taluni alimenti tradizionali e in talune bevande alcoliche e non alcoliche.
  • Per quanto riguarda l’etichettatura, gli alimenti venduti ai produttori o al pubblico devono rispettare disposizioni particolari oltre ai requisiti definiti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 per le informazioni sugli alimenti da fornire ai consumatori in etichetta. Le disposizioni particolari sull’etichettatura delle sostanze aromatizzanti usate sui e nei prodotti alimentari sono collegate a entrambi i regolamenti per quanto riguarda la vendita al pubblico e ai produttori.
  • Il termine «naturale» è utilizzato per descrivere un aroma solo se le sostanze derivano direttamente da materiali di origine animale o vegetale.
  • Gli operatori del settore alimentare (produttori di sostanze aromatizzanti, o importatori o utilizzatori di sostanze aromatizzanti come le industrie alimentari) devono, su richiesta della Commissione europea, comunicare il quantitativo di sostanza aggiunta agli alimenti in dodici mesi.
  • I produttori o gli utilizzatori di aromi devono comunicare alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica loro nota e accessibile che possa incidere sulla valutazione della sicurezza della sostanza aromatizzante.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal giovedì 20 gennaio 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Aromi: sostanze impiegate per migliorare o modificare l’odore e il sapore degli alimenti. Le disposizioni e norme europee comuni garantiscono che queste sostanze non comportino una minaccia per la salute umana e possano essere usate in qualsiasi paese dell’UE.

ATTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati sui e nei prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pagg. 34–50)

Successive modifiche al regolamento (CE) n. 1334/2008 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati (GU L 333 del 12.12.2013, pagg. 54–67)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pagg. 1-161)

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, del 22.11.2011, pagg. 18-63)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari. (GU L 309 del 26.11.2003, pagg. 1-8)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 21.03.2023

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