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Partecipazione ai programmi comunitari

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Partecipazione ai programmi comunitari

La partecipazione ai programmi comunitari è aperta ai paesi associati dell'Unione europea, ai paesi europei non membri, ai paesi candidati e ai potenziali paesi candidati. Tale partecipazione consente di allacciare relazioni sempre più strette tra l'Unione e i paesi interessati, i quali si familiarizzano con le politiche e i metodi di lavoro dell'Unione, favorendo gli scambi di esperienze e di buone pratiche. Essa mira a sostenere l'attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione dei paesi dei Balcani occidentali nell'ambito della loro prospettiva europea.

ATTI

Decisioni del Consiglio, del 2 giugno 2005, relative alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e i paesi dei Balcani occidentali sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari:

  • decisione 2005/524/CE con la Repubblica d'Albania;
  • decisione 2005/525/CE con la Bosnia-Erzegovina;
  • decisione 2005/526/CE con la Repubblica di Croazia;
  • decisione 2005/527/CE con la Serbia e Montenegro;
  • decisione 2005/528/CE con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione riguardante tale accordo quadro.

SINTESI

La partecipazione dei paesi associati ai programmi comunitari mira a familiarizzare questi paesi con i metodi e le politiche dell'Unione europea (UE). Per quanto riguarda i paesi dei Balcani occidentali, tale partecipazione si inserisce nella loro prospettiva europea e, più specificatamente, nel quadro dell'agenda di Salonicco adottata nel 2003 (EN). Quest'ultima prevede espressamente tale partecipazione quale strumento del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) e del ravvicinamento all'UE, in particolare per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione dell'acquis.

Tipo e procedura di partecipazione ai programmi comunitari tramite accordi quadro

I paesi dei Balcani occidentali possono, in particolare, partecipare a tutti i programmi comunitari che rispecchiano le loro specifiche esigenze e che rientrano negli obiettivi e nelle priorità del PSA. I programmi in corso ai quali possono partecipare sono elencati in allegato agli accordi quadro. Inoltre, i paesi dei Balcani occidentali possono chiedere di partecipare ad altri programmi, sia esistenti che ancora da creare.

Inoltre, i rappresentanti dei paesi dei Balcani occidentali assistono in veste di osservatori alle riunioni dei comitati dei programmi ai quali contribuiscono finanziariamente.

Le modalità e le condizioni di partecipazione dei paesi ai programmi comunitari sono elaborate dalla Commissione e da ogni paese per ogni singolo programma. Esse riguardano anche il contributo finanziario dei singoli paesi al bilancio generale dell'UE, il quale è determinato in funzione delle esigenze di ciascuno. I paesi possono in questo modo beneficiare di un sostegno per il loro contributo finanziario attraverso lo strumento di assistenza preadesione (IAP) nonché di qualsiasi altro aiuto esterno al quale potrebbero avere diritto.

La partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali ai programmi comunitari è disciplinata sotto forma di accordi quadro sui principi generali della partecipazione di ogni paese ai programmi in questione. Nel caso di paesi che hanno concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA), l'accordo quadro è allegato all'ASA sotto forma di protocollo. Gli accordi quadro sono negoziati e conclusi dalla Commissione europea, che agisce a nome della Comunità europea, e da ogni paese.

Gli accordi quadro sono conclusi per una durata indeterminata ma sono, tuttavia, soggetti a un riesame ogni tre anni.

Contesto

In seguito all'adozione dell'agenda di Salonicco, il 3 dicembre 2003 la Commissione ha presentato una comunicazione che illustra le modalità e gli orientamenti per la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali ai programmi e alle agenzie comunitarie. Essa si fonda sull'esperienza già acquisita in materia di partecipazione dei paesi europei associati (paesi europei non membri e paesi candidati).

La Commissione definisce, in particolare, l'approccio progressivo e selettivo che sarà adottato nella scelta dei programmi e delle agenzie, il quale permette di valutare la partecipazione a taluni programmi e a talune agenzie prima di estenderla, se necessario, ad altri.

La partecipazione tiene conto delle esigenze e delle priorità di ogni paese. E' possibile anche la partecipazione a programmi molto specifici riguardanti un determinato settore, ma i paesi interessati devono disporre delle capacità amministrative e di assorbimento necessarie per poter far fronte ai loro obblighi.

Inoltre, i paesi partecipanti contribuiscono al finanziamento dei programmi e delle agenzie, il che significa che contribuiscono al bilancio generale dell'UE. La maggior parte dei programmi comunitari serve, infatti, a consolidare le politiche interne dell'UE e il loro finanziamento è basato sulle linee di bilancio interne, tranne il caso dei programmi che prevedono una componente esterna, come TEMPUS e LIFE, e ai quali i paesi dei Balcani occidentali sono già associati. Il contributo finanziario dei paesi associati è valutato in funzione del numero di cittadini di questi paesi che parteciperanno ai programmi.

Per poter tenere meglio conto delle esigenze e degli eventuali miglioramenti necessari nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie 2007-2013, la Commissione prevede un fitto calendario a partire dal 2005 per l'attuazione delle prime partecipazioni.

Riguardo alle agenzie comunitarie, la Commissione adotta lo stesso approccio che per i programmi comunitari. Pertanto, prima che subentrino altre agenzie, si farà ricorso alle cinque già disponibili alla cooperazione con i paesi PSA: l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2005/524/CE

2.6.2005

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GU L 192 del 22.7.2005

Decisione 2005/525/CE

2.6.2005

-

GU L 192 del 22.7.2005

Decisione 2005/526/CE

2.6.2005

-

GU L 192 del 22.7.2005

Decisione 2005/527/CE

2.6.2005

-

GU L 192 del 22.7.2005

Decisione 2005/528/CE

2.6.2005

-

GU L 192 del 22.7.2005

Ultima modifica: 31.08.2011

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