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Exceptional trade measures
Misure commerciali eccezionali
Misure commerciali eccezionali
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Misure commerciali eccezionali
L’Unione europea concede preferenze commerciali ai prodotti originari dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia). Questo regime, che costituisce al tempo stesso un complemento e un mezzo per contribuire al processo di stabilizzazione e di associazione, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010.
ATTO
Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 [Cfr atti modificativi].
SINTESI
Il presente regolamento introduce misure commerciali eccezionali a favore dei paesi. Esso riguarda specificamente i paesi e i territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione. Il regime preferenziale rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010.
Le misure preferenziali
I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia ed Erzegovina, della Croazia, dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono essere importati nella Comunità senza restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e da altre imposte di effetto equivalente. A certi prodotti si applicano tuttavia concessioni limitate e contingenti tariffari.
L’ Albania, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Montenegro inoltre beneficiano delle concessioni previste dal presente regolamento nel caso in cui sono specificate o nel caso in cui queste ultime siano più favorevoli delle concessioni previste dai rispettivi accordi di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea. Effettivamente questi accordi stabiliscono un regime commerciale contrattuale.
Concessioni limitate e contingenti tariffari
Per alcuni prodotti della pesca e per alcuni vini, i dazi doganali sono sospesi nei periodi e nei limiti dei contingenti tariffari indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n.407/2008. Vengono fissati contingenti tariffari anche per altri prodotti agricoli elencati nell'allegato II.
Le importazioni di zucchero provenienti, dalla Bosnia ed Erzegovina, dai territori doganali della Serbia o del Kosovo sono soggette a contingenti tariffari annui a dazio nullo. Vengono quindi stabiliti contingenti per ciascuno dei paesi in questione:
Condizioni per la concessione e la sospensione delle misure preferenziali
Per beneficiare delle misure preferenziali, i paesi interessati devono rispettare numerose condizioni, vale a dire:
Se le esportazioni verso la Comunità aumentano in misura eccessiva, al di là della capacità di produzione e del livello d'esportazione abituale, o se le condizioni citate non sono state rispettate, la Commissione europea può sospendere per tre mesi, integralmente o in parte, le disposizioni previste dal regolamento.
Il Consiglio, sollecitato da uno Stato membro, può prendere a maggioranza qualificata una decisione riguardante la sospensione diversa da quella adottata dalla Commissione. Dopo tre mesi di sospensione, la Commissione decide se ritirare o prorogare la misura di sospensione.
Contesto
Secondo il Consiglio europeo di Lisbona del 2000, una liberalizzazione asimmetrica degli scambi era necessaria per lo sviluppo economico e la stabilizzazione politica dei paesi e territori interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 2007/2000 [Adozione: accordo interistituzionale ACC/2000/0144] |
30.09.2000 |
- |
GU L 240 del 23.09.2000 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 2563/2000 |
24.11.2000 |
- |
GU L 295 del 23.11.2000 |
Regolamento (CE) n. 2487/2001 |
20.12.2001 |
- |
GU L 335 del 19.12.2001 |
Regolamento (CE) n. 607/2003 |
06.04.2003 |
- |
GU L 86 del 03.04.2003 |
Regolamento (CE) n. 374/2005 |
01.07.2005 |
- |
GU L 59 del 05.03.2005 |
Regolamento (CE) n. 1946/2005 |
30.11.2005 |
- |
GU L 312 del 29.11.2005 |
Regolamento (CE) n. 530/2007 |
16.05.2007 |
- |
GU L 125 del 15.05.2007 |
Regolamento (CE) n. 407/2008 |
10/5.2008 |
- |
GU L 122/7 del 8.5.2008 |
Ultima modifica: 16.05.2007