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Regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo

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Regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo

 

SINTESI:

Comitato economico e sociale europeo — Regolamento interno

Articolo 303 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Il Comitato economico e sociale

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ARTICOLO 303 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA?

  • Esso stabilisce il funzionamento e l’organizzazione del Comitato economico e sociale europeo (CESE).
  • L’articolo 303 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) conferisce al Comitato economico e sociale europeo il potere di autoregolamentarsi.

PUNTI CHIAVE

Membri

  • Conformemente all’articolo 300 del trattato sul funzionamento dell’UE, il CESE è costituito da:
    • organizzazioni dei datori di lavoro: membri provenienti dal settore pubblico e privato dell’industria, delle piccole e medie imprese, delle camere di commercio, del commercio all’ingrosso e al dettaglio, dei servizi finanziari, dei trasporti e dell’agricoltura (gruppo I);
    • lavoratori dipendenti: membri provenienti dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, sia a livello delle confederazioni, sia a livello delle federazioni settoriali (gruppo II);
    • altre componenti economiche e sociali della società civile: agricoltori, organizzazioni dei consumatori, PMI, artigianato, professioni liberali e ONG incaricate della protezione sociale e ambientale (gruppo III).
  • I membri sono proposti dai governi degli Stati membri e nominati dal Consiglio per un periodo di cinque anni. Il numero massimo dei membri è di 350.
  • I tre gruppi eleggono i propri presidenti e vicepresidenti. Partecipano alla preparazione, all’organizzazione e al coordinamento dei lavori del CESE.

Ruolo del CESE nella procedura legislativa

  • Consultazione del Comitato
    • Il Comitato emette i suoi pareri su richiesta del Consiglio, della Commissione europea o del Parlamento europeo.
    • Il Comitato può emettere anche pareri di propria iniziativa, relazioni informative o risoluzioni in merito a qualsiasi problema relativo ai compiti conferiti all’Unione europea.
  • Lavori delle sezioni specializzate
    • L’ufficio di presidenza designa la sezione specializzata competente a preparare i pareri o le relazioni informative.
    • Il relatore, se del caso assistito da uno o più correlatori e da un esperto, esamina la questione, raccoglie le opinioni espresse e, su questa base, predispone il progetto di parere che viene trasmesso alla sezione specializzata per il dibattito e l’approvazione.

Organi di lavoro del Comitato

Ufficio di presidenza

  • Comprende:
    • il presidente e i due vicepresidenti;
    • i tre presidenti dei gruppi;
    • i sei presidenti delle sezioni specializzate;
    • un numero variabile di membri, che tuttavia non deve superare il numero degli Stati membri.
  • Il presidente è scelto tra i membri dei tre gruppi e i vicepresidenti fra i membri dei due gruppi cui non appartiene il presidente. Sono eletti per un periodo di due anni e mezzo, secondo il principio di rotazione tra i gruppi.
  • In particolare, l’ufficio di presidenza:
    • stabilisce l’organizzazione e il funzionamento interno del Comitato e ha la responsabilità politica della sua direzione generale;
    • esercita, con il presidente del Comitato, le prerogative in materia finanziaria e di bilancio previste dal regolamento finanziario dell’Unione europea (che governa il bilancio dell’UE);
    • adotta le modalità d’applicazione del suo regolamento interno, di cui precisa l’interpretazione;
    • esamina ogni sei mesi il seguito dato ai pareri adottati dal Comitato sulla scorta di un apposito rapporto.

Presidenza e presidente

  • La presidenza (il presidente e i due vicepresidenti) si riunisce con i presidenti dei gruppi per la preparazione dei lavori dell’ufficio di presidenza e dell’assemblea.
  • Il presidente, eletto per due anni e mezzo:
    • presiede i lavori del Comitato e coinvolge i vicepresidenti in via continuativa nella sua azione;
    • rappresenta il Comitato nelle sue relazioni esterne;
    • riferisce al Comitato sulle iniziative prese e sulle azioni compiute a nome di quest’ultimo;
    • presenta il programma di lavoro all’inizio del suo mandato e, analogamente, al termine del mandato presenterà un bilancio dei risultati ottenuti.

Sezioni specializzate

Sottocomitati

  • Su certi problemi il Comitato può affidarsi a sottocomitati e osservatori ad hoc.
  • Esso può inoltre procedere all’audizione di personalità esterne al Comitato.
  • Il presidente può procedere alla nomina di esperti per chiarire le questioni tecniche che si presentano nel corso delle attività del Comitato.

Commissioni consultive

  • Il Comitato ha la facoltà di procedere all’istituzione di commissioni consultive. Tali commissioni si compongono di membri del Comitato e di delegati provenienti dai settori della società civile che il Comitato desidera coinvolgere nei suoi lavori.

Sessioni plenarie

  • Il Comitato si riunisce in assemblea plenaria durante varie sessioni (nove sessioni all’anno). L’assemblea plenaria del Comitato adotta i suoi pareri in base ai pareri delle sezioni specializzate e li trasmette al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo.
  • Il progetto di ordine del giorno viene definito dall’ufficio di presidenza, su proposta della presidenza in collaborazione con i presidenti dei gruppi. Il progetto di ordine del giorno viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea all’inizio di ciascuna sessione plenaria.
  • I pareri adottati dal Comitato e il verbale della sessione plenaria sono inviati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A prescindere dalla base giuridica della consultazione (consultazione obbligatoria o consultazione facoltativa), i pareri del Comitato costituiscono un elemento giuridicamente necessario alla decisione finale del Consiglio, della Commissione o del Parlamento.

Modalità di votazione

  • I testi o le decisioni del Comitato e dei suoi organi sono adottati, salvo disposizioni contrarie, a maggioranza dei suffragi espressi. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, per appello nominale* o per scrutinio segreto.

Dialogo con le organizzazioni economiche e sociali dell’UE e dei paesi terzi

  • Per sua vocazione specifica, il Comitato intrattiene relazioni strutturate con i consigli economici e sociali e con le istituzioni analoghe dell’Unione europea e dei paesi terzi. Il Comitato designa pertanto delle delegazioni responsabili di intrattenere tali relazioni.

Società civile

  • Nel 2012, il protocollo sulla cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato è stato adottato da entrambe le istituzioni con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione delle organizzazioni della società civile, a livello nazionale e europeo, nel processo di sviluppo delle politiche dell’Unione europea, e nello sviluppo di un dialogo strutturato tra queste organizzazioni e le istituzioni europee.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE REGOLE?

Le regole si applicano dal 21 settembre 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Appello nominale: quando la votazione ha luogo per appello nominale, vengono indicati i nomi dei votanti.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo— Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato in data 14 luglio 2010, la versione codificata del proprio Regolamento interno (GU L 324 del 9.12.2010, pag. 52).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, parte sesta, Disposizioni istituzionali e finanziarie, titolo I, Disposizioni istituzionali, capo 3, Organi consultivi dell’Unione, sezione I, Il comitato economico e sociale, articolo 303 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 178).

ATTI COLLEGATI

Protocollo sulla cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato economico e sociale europeo (GU C 102 del 5.4.2012, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 21.11.2017

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