Regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo
SINTESI:
Comitato economico e sociale europeo — Regolamento interno
Articolo 303 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Il Comitato economico e sociale
QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ARTICOLO 303 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA?
- Esso stabilisce il funzionamento e l’organizzazione del Comitato economico e sociale europeo (CESE).
- L’articolo 303 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) conferisce al Comitato economico e sociale europeo il potere di autoregolamentarsi.
PUNTI CHIAVE
Membri
- Conformemente all’articolo 300 del trattato sul funzionamento dell’UE, il CESE è costituito da:
- organizzazioni dei datori di lavoro: membri provenienti dal settore pubblico e privato dell’industria, delle piccole e medie imprese, delle camere di commercio, del commercio all’ingrosso e al dettaglio, dei servizi finanziari, dei trasporti e dell’agricoltura (gruppo I);
- lavoratori dipendenti: membri provenienti dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, sia a livello delle confederazioni, sia a livello delle federazioni settoriali (gruppo II);
- altre componenti economiche e sociali della società civile: agricoltori, organizzazioni dei consumatori, PMI, artigianato, professioni liberali e ONG incaricate della protezione sociale e ambientale (gruppo III).
- I membri sono proposti dai governi degli Stati membri e nominati dal Consiglio per un periodo di cinque anni. Il numero massimo dei membri è di 350.
- I tre gruppi eleggono i propri presidenti e vicepresidenti. Partecipano alla preparazione, all’organizzazione e al coordinamento dei lavori del CESE.
Ruolo del CESE nella procedura legislativa
- Consultazione del Comitato
- Il Comitato emette i suoi pareri su richiesta del Consiglio, della Commissione europea o del Parlamento europeo.
- Il Comitato può emettere anche pareri di propria iniziativa, relazioni informative o risoluzioni in merito a qualsiasi problema relativo ai compiti conferiti all’Unione europea.
- Lavori delle sezioni specializzate
- L’ufficio di presidenza designa la sezione specializzata competente a preparare i pareri o le relazioni informative.
- Il relatore, se del caso assistito da uno o più correlatori e da un esperto, esamina la questione, raccoglie le opinioni espresse e, su questa base, predispone il progetto di parere che viene trasmesso alla sezione specializzata per il dibattito e l’approvazione.
Organi di lavoro del Comitato
Ufficio di presidenza
- Comprende:
- il presidente e i due vicepresidenti;
- i tre presidenti dei gruppi;
- i sei presidenti delle sezioni specializzate;
- un numero variabile di membri, che tuttavia non deve superare il numero degli Stati membri.
- Il presidente è scelto tra i membri dei tre gruppi e i vicepresidenti fra i membri dei due gruppi cui non appartiene il presidente. Sono eletti per un periodo di due anni e mezzo, secondo il principio di rotazione tra i gruppi.
- In particolare, l’ufficio di presidenza:
- stabilisce l’organizzazione e il funzionamento interno del Comitato e ha la responsabilità politica della sua direzione generale;
- esercita, con il presidente del Comitato, le prerogative in materia finanziaria e di bilancio previste dal regolamento finanziario dell’Unione europea (che governa il bilancio dell’UE);
- adotta le modalità d’applicazione del suo regolamento interno, di cui precisa l’interpretazione;
- esamina ogni sei mesi il seguito dato ai pareri adottati dal Comitato sulla scorta di un apposito rapporto.
Presidenza e presidente
- La presidenza (il presidente e i due vicepresidenti) si riunisce con i presidenti dei gruppi per la preparazione dei lavori dell’ufficio di presidenza e dell’assemblea.
- Il presidente, eletto per due anni e mezzo:
- presiede i lavori del Comitato e coinvolge i vicepresidenti in via continuativa nella sua azione;
- rappresenta il Comitato nelle sue relazioni esterne;
- riferisce al Comitato sulle iniziative prese e sulle azioni compiute a nome di quest’ultimo;
- presenta il programma di lavoro all’inizio del suo mandato e, analogamente, al termine del mandato presenterà un bilancio dei risultati ottenuti.
Sezioni specializzate
- Il Comitato comprende sei sezioni specializzate:
- Esso comprende inoltre una commissione consultiva per le trasformazioni industriali per aiutare le industrie dell’UE ad anticipare e ad adeguarsi all’impatto della globalizzazione.
- Ad eccezione del presidente, ogni membro del Comitato deve far parte almeno di una sezione specializzata, ma al massimo di due (salvo deroga). I membri delle sezioni sono designati per un periodo di due anni e mezzo.
- La sezione specializzata ha il compito di elaborare un parere o una relazione informativa sul problema ad essa sottoposto. Essa può costituire al suo interno un gruppo di studio o un gruppo di redazione, oppure designare un relatore unico. Il relatore ha l’incarico d’occuparsi del seguito dato al parere dalle istituzioni europee, dopo l’adozione dello stesso in sessione plenaria.
Sottocomitati
- Su certi problemi il Comitato può affidarsi a sottocomitati e osservatori ad hoc.
- Esso può inoltre procedere all’audizione di personalità esterne al Comitato.
- Il presidente può procedere alla nomina di esperti per chiarire le questioni tecniche che si presentano nel corso delle attività del Comitato.
Commissioni consultive
- Il Comitato ha la facoltà di procedere all’istituzione di commissioni consultive. Tali commissioni si compongono di membri del Comitato e di delegati provenienti dai settori della società civile che il Comitato desidera coinvolgere nei suoi lavori.
Sessioni plenarie
- Il Comitato si riunisce in assemblea plenaria durante varie sessioni (nove sessioni all’anno). L’assemblea plenaria del Comitato adotta i suoi pareri in base ai pareri delle sezioni specializzate e li trasmette al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo.
- Il progetto di ordine del giorno viene definito dall’ufficio di presidenza, su proposta della presidenza in collaborazione con i presidenti dei gruppi. Il progetto di ordine del giorno viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea all’inizio di ciascuna sessione plenaria.
- I pareri adottati dal Comitato e il verbale della sessione plenaria sono inviati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A prescindere dalla base giuridica della consultazione (consultazione obbligatoria o consultazione facoltativa), i pareri del Comitato costituiscono un elemento giuridicamente necessario alla decisione finale del Consiglio, della Commissione o del Parlamento.
Modalità di votazione
- I testi o le decisioni del Comitato e dei suoi organi sono adottati, salvo disposizioni contrarie, a maggioranza dei suffragi espressi. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, per appello nominale* o per scrutinio segreto.
Dialogo con le organizzazioni economiche e sociali dell’UE e dei paesi terzi
- Per sua vocazione specifica, il Comitato intrattiene relazioni strutturate con i consigli economici e sociali e con le istituzioni analoghe dell’Unione europea e dei paesi terzi. Il Comitato designa pertanto delle delegazioni responsabili di intrattenere tali relazioni.
Società civile
- Nel 2012, il protocollo sulla cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato è stato adottato da entrambe le istituzioni con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione delle organizzazioni della società civile, a livello nazionale e europeo, nel processo di sviluppo delle politiche dell’Unione europea, e nello sviluppo di un dialogo strutturato tra queste organizzazioni e le istituzioni europee.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE REGOLE?
Le regole si applicano dal 21 settembre 2010.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
Appello nominale: quando la votazione ha luogo per appello nominale, vengono indicati i nomi dei votanti.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Versione consolidata del regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo— Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato in data 14 luglio 2010, la versione codificata del proprio Regolamento interno (GU L 324 del 9.12.2010, pag. 52).
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, parte sesta, Disposizioni istituzionali e finanziarie, titolo I, Disposizioni istituzionali, capo 3, Organi consultivi dell’Unione, sezione I, Il comitato economico e sociale, articolo 303 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 178).
ATTI COLLEGATI
Protocollo sulla cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato economico e sociale europeo (GU C 102 del 5.4.2012, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 21.11.2017