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Parafanghi di veicoli a motore

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated. See 'Requisiti di omologazione per garantire la sicurezza generale dei veicoli e la protezione degli utenti vulnerabili della strada' for an updated information about the subject.

Parafanghi di veicoli a motore

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1009/2010: relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento stabilisce le norme concernenti i parafanghi.
  • Il suo scopo consiste nell’adattare i requisiti attuali agli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento fissa i requisiti di omologazione dei veicoli a motore in relazione ai parafanghi. Fa parte dell’attuazione del regolamento (CE) 661/2009 per la sicurezza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Tipo di veicolo interessato

Il presente regolamento si applica alla categoria di veicoli M1, vale a dire ai veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Prescrizioni applicabili ai parafanghi

  • I produttori devono dotare di parafango ciascuna ruota dei veicoli.
  • Il parafango può essere costituito da elementi della carrozzeria o essere montato separatamente, per proteggere gli utenti dalle proiezioni di sassi, fango, ghiaccio, neve e acqua.
  • Il presente regolamento definisce anche prescrizioni specifiche, che riguardano in particolare:
    • la massa del veicolo;
    • la larghezza totale del parafango;
    • il profilo e la collocazione del parafango.
  • I produttori devono inoltre progettare il veicolo in modo che l’utente possa utilizzare un dispositivo di trazione sulla neve*.

Norme per l’omologazione UE

Il fabbricante del veicolo deve presentare all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE. La domanda deve indicare:

  • la marca del veicolo e il tipo di veicolo;
  • il numero di assi e di ruote;
  • i disegni dettagliati dei parafanghi.

Se l’autorità competente ritiene che il veicolo soddisfi tutti i requisiti relativi ai dispositivi riguardanti i parafanghi, rilascerà l’omologazione UE e attribuirà un numero di omologazione in conformità alla direttiva 2007/46/CE per l’omologazione UE dei veicoli.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È applicato dal 30 novembre 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Dispositivo di trazione sulla neve: catena da neve o altro dispositivo equivalente in grado di esercitare trazione sulla neve, idoneo a essere montato sulla combinazione pneumatico/ruota del veicolo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo ai requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 661/2009 sono state integrate nel documento originale. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 30.04.2019

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