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Regole tecniche nazionali e libera circolazione delle merci

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Regole tecniche nazionali e libera circolazione delle merci

 

SINTESI DEL:

Regolamento (CE) n. 764/2008 - procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro paese dell’UE

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso è volto a migliorare la libera circolazione delle merci nell’UE.
  • Stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità dei paesi dell’UE quando adottano o si propongono di adottare una decisione che potrebbe ostacolare la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro paese dell’UE e non disciplinato dalle regole armonizzate a livello comunitario.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle decisioni amministrative fondate su una regola tecnica che produca direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti:

  • il divieto di immettere sul mercato un prodotto;
  • la modifica di quel prodotto o l’effettuazione di prove supplementari per poterlo immettere sul mercato;
  • il ritiro di quel prodotto dal mercato.

Il regolamento non si applica:

Procedure

Il regolamento disciplina la valutazione della conformità dei prodotti alle regole tecniche nazionali. Le autorità competenti dei paesi dell’UE devono rispettare alcune regole e procedure riguardanti:

  • la raccolta d’informazioni sul prodotto in questione;
  • il riconoscimento di certificati o rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato): I paesi dell’UE non possono rifiutare certificati o rapporti di prova per motivi relativi alla competenza di tale organismo;
  • la valutazione dell’esigenza di applicare una regola tecnica: la decisione deve essere motivata sulla base di elementi tecnici o scientifici da cui risulti la proporzionalità della misura prevista, viene notificata all’impresa in questione e può essere impugnata;
  • la sospensione temporanea della commercializzazione di un prodotto: essa è vietata durante la procedura di valutazione, salvo in caso di rischio grave o se il prodotto è oggetto di un divieto in un paese dell’UE per motivi di moralità o di pubblica sicurezza.

Punti di contatto prodotti

Ciascun paese dell’UE deve designare uno o più punti di contatto prodotti sul proprio territorio e comunicarne gli estremi alla Commissione europea e agli altri paesi dell’UE. Questi punti forniscono informazioni su:

  • le regole tecniche applicabili nel territorio in cui sono stabiliti;
  • gli estremi delle autorità competenti;
  • i mezzi di ricorso esperibili.

Relazioni e riesame

Ogni anno i paesi dell’UE devono inviare alla Commissione una relazione sull’applicazione del regolamento. Quest’ultima riesaminerà ogni cinque anni l’applicazione del regolamento e pubblicherà un elenco dei prodotti che non sono soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal 13 maggio 2009.

CONTESTO

La presente direttiva abroga e sostituisce la direttiva 3052/95/CE.

Per maggiori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

Ultimo aggiornamento: 01.08.2018

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