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Migliorare l'azione finanziaria per la politica comune della pesca

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Migliorare l'azione finanziaria per la politica comune della pesca

Il presente regolamento istituisce una struttura chiara ed efficace per porre in atto la partecipazione finanziaria della Comunità relativa all'applicazione della politica comune della pesca (PCP). Tale partecipazione riguarda in particolare il controllo e l'esecuzione delle norme della PCP, le misure di conservazione, la raccolta di dati, il miglioramento della consulenza scientifica, la governance, il rispetto degli accordi internazionali in materia di sostenibilità delle risorse di pesca e l'attuazione delle misure relative al diritto del mare.

ATTO

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare.

SINTESI

Con questo regolamento il Consiglio ha deciso di migliorare l'efficacia della partecipazione finanziaria nell'ambito dell'attuazione e del controllo della politica comune della pesca (PCP).

Obiettivi prioritari

Sono previsti interventi finanziari finalizzati all'attuazione della PCP, che riguardano:

  • il miglioramento del controllo delle attività di pesca e dell'applicazione delle misure della PCP. La partecipazione finanziaria a favore degli Stati membri mira a sostenere i programmi nazionali di controllo della pesca. L'obiettivo è anche coordinare queste misure di controllo, in particolare attraverso l'Agenzia europea di controllo della pesca;
  • la raccolta di dati, la gestione, l'utilizzo e il miglioramento della consulenza scientifica. Gli interventi finanziari di cui gli Stati membri beneficiano sono intesi a fornire maggiori informazioni sulle condizioni delle risorse alieutiche,sull'impatto della pesca sulle risorse e sull'ecosistema marino, sugli aspetti economici della pesca e dell'acquacoltura e sullo stato di salute del settore della pesca. Si dovrà fornire sostegno finanziario agli Stati membri per istituire banche dati integrate di informazioni biologiche, tecniche, ambientali e socio-economiche;
  • le relazioni internazionali. La partecipazione finanziaria sostiene la conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi, la collaborazione con le Nazioni Unite e con le Organizzazioni regionali per la gestione della pesca e la realizzazione di partenariati in questo settore. I fondi sono ugualmente destinati alla partecipazione dell'Unione a lavori preparatori per l'istituzione di nuove organizzazioni internazionali e/o di nuove norme internazionali nel settore della pesca e della conservazione delle risorse alieutiche;
  • la governance della PCP. Il regolamento prevede la copertura delle spese inerenti gli incontri di preparazione del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) e ai consigli consultivi regionali (CCR) nonché sovvenzioni operative per i Consigli consultivi regionali (CCR).

Concessione dei fondi

Queste azioni beneficiano di fondi dell'UE perché contribuiscono ad assicurare l'equilibrio delle risorse alieutiche nel lungo termine.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. Gli interventi sostenuti dal presente regolamento non potranno beneficiare di contributi da parte di altri strumenti dell'Unione. La Commissione garantisce che siano applicate misure preventive di controllo contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, prevedendo il recupero degli importi versati qualora vengano riscontrate irregolarità.

L'attuazione di queste azioni è oggetto di sorveglianza regolare. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna delle azioni finanziate.

Le misure finanziarie verranno attuate nel periodo di programmazione 2014-2020. Nella maggior parte dei casi le misure saranno integrate nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 861/2006

1.1.2007-31.12.2013

-

GU L 160 del 14.6.2006

Regolamento (UE) n. 693/2011

23.7.2011

-

GU L 192 del 22.7.2011

ATTI CONNESSI

Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca [Gazzetta ufficiale L 295 del 4.11.2008].

Il presente regolamento fissa le modalità di applicazione per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca. Gli Stati membri devono presentare alla Commissione previsioni annuali di bilancio per l’attuazione del loro programma nazionale ai fini della valutazione. La Commissione può richiedere a uno Stato membro di fornirle ulteriori chiarimenti sulle spese di cui trattasi, ai fini di tale valutazione. Lo Stato membro è tenuto a fornire i chiarimenti entro 15 giorni di calendario dalla data della richiesta della Commissione. Le spese ammissibili si riferiscono alle attività di raccolta dei dati (raccolta di dati nei siti di campionamento, controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa, campagne di ricerca a mare), alle attività di gestione dei dati (sviluppo di banche dati e siti web, memorizzazione, controllo della qualità dei dati e convalida, elaborazione, ecc.) e alle attività di uso dei dati (produzione di serie di dati e loro utilizzo a sostegno dell’analisi scientifica, stime sui parametri biologici, preparazione di serie di dati per la valutazione degli stock, modellazione bioeconomica e corrispondente analisi scientifica). Il primo programma nazionale copre il periodo 2009-2010.

Regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca [Gazzetta ufficiale L 97 del 12.4.2007].

Il regolamento stabilisce le condizioni relative alla partecipazione finanziaria dell'Unione alle spese sostenute dagli Stati membri per il controllo e l'esecuzione delle norme della PCP nel periodo 2007-2013. Per beneficiare di un aiuto finanziario gli Stati membri devono presentare alla Commissione il loro programma di controllo anteriormente al 15 novembre dell'anno precedente. I progetti ammissibili hanno generalmente un costo superiore a 40 000 euro, devono rispettare il calendario definito nel programma annuale e sono oggetto di una relazione valutativa intermedia e di una relazione finale presentate da ciascuno Stato membro alla Commissione. Alcune condizioni supplementari vanno inoltre rispettate nell'ambito degli investimenti nelle nuove tecnologie, per l'acquisto e l'ammodernamento di imbarcazioni e per i programmi di formazione e di scambio.

Ultimo aggiornamento: 12.11.2013

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