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Vino

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Vino

L'organizzazione comune (OCM) del mercato vitivinicolo mira a conseguire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario e a rendere il settore più competitivo a lungo termine. Grazie ad essa è stato possibile finanziare la ristrutturazione di una parte consistente dei vigneti per adeguarli all'offerta e alla domanda.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [cfr. atti modificativi].

SINTESI

L'obiettivo dell’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino, istituita dal regolamento, è di mantenere un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario, consentire ai produttori di trarre profitto dai mercati in espansione e rendere il settore più competitivo a lungo termine.

L’OCM si prefigge inoltre di eliminare il ricorso all'intervento come sbocco artificiale per la produzione eccedentaria, di mantenere tutti gli sbocchi tradizionali dell'alcole per uso alimentare e dei prodotti della vite, di tener conto delle diversità regionali e di riconoscere il ruolo delle organizzazioni di produttori e di quelle interprofessionali (o equivalenti).

Infine, essa mira a semplificare notevolmente la legislazione in questo campo, proseguendo il processo di chiarimento della Politica agricola comune avviato nel 1995 e ripreso nell'Agenda 2000.

Campo d’applicazione

L'OCM nel settore vitivinicolo disciplina i seguenti prodotti:

  • le uve fresche diverse da quelle da tavola;
  • i succhi e i mosti di uva;
  • i vini di uve fresche, compresi i vini spumanti, i vini liquorosi e i vini frizzanti;
  • gli aceti di vino;
  • il vinello;
  • le fecce di vino;
  • la vinaccia.

Potenziale di produzione

Il regolamento mantiene il divieto dell'impianto di viti con varietà classificate come varietà di uve da vino fino al 31 luglio 2010, salvo quando si tratta di un diritto di impianto nuovo, di un diritto di reimpianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva.

I diritti di nuovo impianto sono attribuiti ai produttori dagli Stati membri per determinate superfici. Possono essere attribuiti anche dei diritti supplementari nei limiti dei quantitativi fissati per ciascun paese produttore. Tuttavia possono beneficiare di questi diritti soltanto gli Stati membri che hanno istituito l'inventario previsto dal regolamento per agevolare la gestione del potenziale vinicolo. Fino al 31 luglio 2003 sono stati inoltre concessi dei diritti supplementari per le superfici destinate alla produzione di determinati vini la cui produzione era inferiore alla domanda.

I diritti di reimpianto sono concessi dagli Stati membri ai produttori che hanno proceduto o si sono impegnati a procedere, entro tre campagne, all'estirpazione di una superficie viticola. In linea di massima, questi diritti sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati concessi. La durata di utilizzo di tali diritti va da cinque a otto anni, secondo i casi.

I diritti di nuovo impianto e i diritti di reimpianto si applicano solo negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 25 000 ettolitri per campagna.

Il regolamento istituisce un sistema di riserve di diritti, create dagli Stati membri e alimentate dai diritti di impianti nuovamente creati e da quelli che non sono stati utilizzati nei termini prescritti. Tali diritti possono successivamente essere attribuiti ai giovani agricoltori e, in cambio di una contropartita finanziaria, agli altri produttori. Uno Stato membro ha la facoltà di non applicare il sistema di riserve se è in grado di provare di avere un sistema efficace di gestione dei diritti di impianto.

Un premio di abbandono, il cui importo è fissato dagli Stati membri, può essere concesso per l'abbandono definitivo della viticoltura in una zona determinata. La concessione del premio comporta per il produttore la decadenza dei diritti di reimpianto relativamente alla superficie per la quale è concesso il premio. Tuttavia, certe superfici non danno diritto al premio (articolo 9).

È istituito un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, inteso ad adeguare la produzione alla domanda del mercato. L’ammissione al regime suddetto è concessa soltanto nelle regioni per le quali lo Stato membro interessato ha elaborato l’inventario del potenziale viticolo di cui all’articolo 16. Possono fruire di un sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione soltanto i piani che sono già stati elaborati e, se del caso, approvati. Tale sostegno viene erogato a titolo di indennizzo ai produttori per le perdite di entrate e quale contributo ai costi materiali della ristrutturazione e della riconversione. Ad eccezione delle regioni classificate come regioni dell'obiettivo 1, il contributo finanziario della Comunità non può superare il 50% di tali costi.

Meccanismi di mercato

È istituito per i produttori un regime di aiuti al magazzinaggio privato del vino da tavola, del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato. La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione con gli organismi d'intervento di un contratto di magazzinaggio a lungo termine, esso stesso sottoposto a certe condizioni.

Diverse disposizioni riguardano la distillazione. Sono vietate la sovrappressione delle uve, la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione. In questo caso, chiunque detenga questi sottoprodotti è tenuto a consegnarli alla distillazione. Il distillatore deve pagare un prezzo minimo per questi prodotti e può beneficiare, a certe condizioni, di un aiuto, oppure è tenuto a consegnare all'organismo d'intervento il proprio prodotto. Lo stesso regime di distillazione si applica ai vini di uve a doppia classificazione (uve da vino e uve destinate ad altro uso) che superano i quantitativi normalmente vinificati.

La Comunità può così incentivare la distillazione dei vini da tavola per sostenere il mercato vitivinicolo e garantire l'approvvigionamento costante di prodotti della distillazione del vino per i settori dell'alcole per uso alimentare che utilizzano tradizionalmente questo alcole (acqueviti di vino e vino liquoroso). In questo caso, l'aiuto consiste in un aiuto primario (aiuto alla distillazione a fronte di un prezzo minimo pagato dal distillatore al produttore) e in un aiuto secondario per coprire le spese di magazzinaggio del prodotto ottenuto. Inoltre, viene istituito un meccanismo di distillazione di crisi volontaria in caso di turbative eccezionali del mercato dovute a eccedenze consistenti o a gravi problemi di qualità. Lo scopo di questa misura di crisi è di riassorbire le eccedenze e di assicurare la continuità degli approvvigionamenti da un raccolto all'altro.

Sono previsti aiuti a favore di determinati usi come i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità. L'importo dell'aiuto è fissato in modo da garantire che i costi di approvvigionamento dei prodotti che beneficiano dell'aiuto siano sempre commisurati ai loro sbocchi tradizionali.

Organizzazioni di produttori e organismi interprofessionali

Un titolo del regolamento è dedicato alle organizzazioni di produttori e agli organismi interprofessionali, per i quali esso prevede una base giuridica comunitaria.

È considerata organizzazione di produttori qualsiasi persona giuridica costituita su iniziativa stessa dei produttori e che persegue gli obiettivi specificati di seguito:

  • garantire la programmazione della produzione e il suo adeguamento alla domanda;
  • promuovere la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione;
  • ridurre i costi di produzione e regolarizzare i prezzi alla produzione;
  • promuovere tecniche colturali e di produzione rispettose dell'ambiente.

Gli Stati membri possono riconoscere, a certe condizioni, queste organizzazioni come organizzazioni di produttori ai sensi del regolamento.

Per quanto riguarda gli organismi interprofessionali, gli Stati membri possono definire, a determinate condizioni, delle regole di commercializzazione che riguardano la regolamentazione dell'offerta. Gli Stati membri devono comunicare annualmente le decisioni prese in merito alla Commissione, che ne accerta la conformità al diritto comunitario. Gli organismi interprofessionali possono condurre diverse azioni, tenendo conto degli interessi dei consumatori.

Pratiche e trattamenti enologici: designazione, denominazione, presentazione e protezione

Le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati (arricchimento, acidificazione, disacidificazione, dolcificazione, ecc.) figurano negli allegati IV e IV bis. Queste pratiche possono essere impiegate solo per una buona vinificazione, una buona conservazione e buon invecchiamento del prodotto e possono essere soggette a condizioni nazionali più rigorose. Le pratiche autorizzate escludono l'aggiunta d'acqua e di alcole, salvo casi specifici. È vietata la vinificazione dei mosti importati, così come il taglio di un vino di paesi terzi con un vino comunitario, salvo deroghe da decidere conformemente agli obblighi internazionali. Inoltre, il regolamento disciplina alcuni prodotti che non possono essere destinati direttamente al consumo umano, come i prodotti importati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria (articolo 45).

Le norme relative alla designazione, alla denominazione e alla presentazione di prodotti nonché alla protezione di certi termini e certe indicazioni e menzioni sono descritte in dettaglio nel titolo V, capitolo II, del regolamento e negli allegati VI e VII. Tali norme tengono conto della protezione degli interessi dei consumatori e dei produttori, del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo delle produzioni di qualità. I prodotti che non rispondono a questi requisiti non possono essere messi in circolazione nella Comunità né, salvo deroghe, essere esportati. Queste norme disciplinano anche le menzioni obbligatorie, le menzioni facoltative da utilizzare a certe condizioni e altre indicazioni, in particolare le informazioni che possono essere utili ai consumatori.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

Per v.q.p.r.d. si intendono in particolare i vini liquorosi (v.l.q.p.r.d.), i vini spumanti (v.s.q.p.r.d.), i vini frizzanti (v.f.q.p.r.d.) e i vini v.q.p.r.d. diversi da quelli summenzionati. Il regolamento introduce un insieme di norme comuni per la produzione di questi vini. Solamente certi prodotti sono atti a dare un v.q.p.r.d. e si devono osservare determinate norme di produzione menzionate nell'allegato V. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione l'elenco dei v.q.p.r.d. che hanno riconosciuto (elenco dei vini di qualità pubblicato nel 2007 (pdf)). Inoltre, alcune disposizioni prevedono la possibilità di declassare i v.q.p.r.d che non rispondono più a certi requisiti (in particolare il rispetto di una resa massima per ettaro).

Regime degli scambi con i paesi terzi

L'importazione nella Comunità dei prodotti ai quali si applica il presente regolamento è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta. Il titolo è valido in tutta la Comunità.

In linea di massima, a questi prodotti si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Per i succhi e i mosti d'uva, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune che consiste in un dazio ad valorem e in un dazio addizionale in funzione del prezzo d'entrata, presuppone la verifica dal prezzo effettivo all'importazione mediante un controllo effettuato su ciascun lotto o mediante un valore forfettario all'importazione (articolo 60). Per evitare eventuali effetti negativi imputabili a importazioni di taluni prodotti e in conformità alle norme dell'OMC, può essere fissato un dazio all'importazione addizionale (articolo 61).

Il regolamento comprende anche disposizioni relative ai contingenti tariffari, alle restituzioni all'esportazione e alle misure applicate negli scambi con i paesi terzi qualora si verifichino gravi perturbazioni, a causa di importazioni o esportazioni contrarie agli obiettivi della PAC, come stabilito nell'articolo 33 del trattato CE.

Disposizioni generali, transitorie e finali

I prodotti ai quali si applica il regolamento in esame possono circolare nella Comunità soltanto se accompagnati da un documento controllato dall'amministrazione.

Gli Stati membri designano uno o più organismi incaricati di controllare l'osservanza delle norme comunitarie nel settore vinicolo. La Commissione costituisce un corpo di ispettori incaricati di collaborare ai controlli in loco. Gli Stati membri designano anche i laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali in tale settore.

Il regolamento istituisce un comitato di gestione per i vini, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Tuttavia, in seguito all’adozione della OCM unica, dall’agosto 2008 tale comitato è soppresso e i suoi compiti diventano di competenza del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Il regolamento comporta gli otto allegati seguenti:

  • definizione dei prodotti , in particolare dei diversi tipi di mosti di uve e di vini (allegato I);
  • titoli alcolometrici (allegato II);
  • zone viticole (allegato III);
  • pratiche e trattamenti enologici autorizzati (allegato IV);
  • limiti e condizioni di certe pratiche enologiche, soprattutto per quanto concerne il tenore di anidride solforosa e di acido volatile, le pratiche d'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione, la dolcificazione, ecc. (allegato V bis);
  • vini di qualità prodotti in regioni determinate (allegato VI);
  • designazione, denominazione, presentazione e protezione di certi prodotti diversi dai vini spumanti, che facciano parte delle indicazioni obbligatorie e facoltative, della lingua che può essere utilizzata per l'etichettatura e per i codici e i marchi (allegato VII);
  • designazione, denominazione, presentazione e protezione dei vini spumanti (allegato VIII).

Aiuti diretti

Nell'ambito della riforma PAC del 2003, i viticoltori possono beneficiare di aiuti diretti o di pagamenti diretti indipendenti dalla produzione.

Contesto

La prima organizzazione comune del mercato vinicolo risale al 1962, con il regolamento (CEE) n. 24/1962. Dopo la sua entrata in vigore, essa ha subito profonde riforme nel 1979, nel 1987 e nel 1999, con il regolamento qui illustrato. Dopo numerose modifiche apportate a partire dalla sua entrata in vigore nel 2006, la Commissione ha aperto il dibattito sulla riforma dell'OCM del vino (FR).

Tale dibattito ha portato all'adozione del regolamento (CE) n. 479/2008 che introduce una vasta riforma dell'OCM vitivinicola. Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è abrogato dal 1° agosto 2008.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1493/1999

21.7.1999

-

GU L 179 del 14.7.1999

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1622/2000

08.08.2000

-

GU L 194 del 31.7.2000

Regolamento (CE) n. 2826/2000

30.12.2000

-

GU L 328 del 23.12.2000

Regolamento (CE) n. 2585/2001

30.12.2001

-

GU L 345 del 29.12.2001

Atti relativi all'adesione all'UE della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

1.5.2004

-

GU L 236 del 23.9.2003

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

4.6.2003

-

GU L 122 del 16.5.2003

Regolamento (CE) n. 1795/2003 del Consiglio.

14.10.2003

-

GU L 262 del 14.10.2003

Protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

1.1.2007

-

GU L 157 del 21.6.2005

Regolamento (CE) n. 2165/2005

4.1.2006

-

GU L 345 del 28.12.2005

Regolamento (CE) n. 1791/2006

1.1.2007

-

GU L 363 del 20.12.2006

Regolamento (CE) n. 1234/2007

1.1.2008

-

GU L 299 del 16.11.2007

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI

Allegato III - zone vinicole Regolamento (CE) n. 2165/2005 [Gazzetta ufficiale L 345 del 28.12.2005].

Allegato IV - Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati Regolamento (CE) n. 2165/2005 [Gazzetta ufficiale L 345 del 28.12.2005].

Allegato V - Limiti e condizioni di talune pratiche enologiche Regolamento (CE) n. 1622/2000 [Gazzetta ufficiale L 194 del 31.7.2000]

Regolamento (CE) n. 423/2008 [Gazzetta ufficiale L 127 del 15.5.2008]

Allegato VI - Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regolamento (CE) n. 2585/2001 [Gazzetta ufficiale L 345 del 29.12.2001];

Regolamento (CE) n. 1795/2003 [Gazzetta ufficiale L 262 del 14.10.2003];

Regolamento (CE) n. 2165/2005 [Gazzetta ufficiale L 345 del 28.12.2005]

Allegato VII - Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti diversi dai vini spumanti Regolamento (CE) n. 2165/2005 [Gazzetta ufficiale L 345 del 28.12.2005]

Regolamento (CE) n. 1791/2006 [Gazzetta ufficiale L 363 del 20.12.2006]

Allegato VIII - Designazione, denominazione, presentazione e protezione dei vini spumanti Regolamento (CE) n. 2165/2005 [Gazzetta ufficiale L 345 del 28.12.2005]

Le modifiche e le rettifiche successive del regolamento (CEE) n. 1493/1999 sono state integrate al testo di base. La versione consolidata (pdf) ( DE ), ( EN ), ( FR ) ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Riforma

Regolamento (CE) n. 479/2008 [Gazzetta ufficiale L 148 del 6.6.2008].

L'ampia riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo entra in vigore il 1° agosto 2008. Essa si basa sul rafforzamento della competitività dei vini europei, un migliore equilibrio fra domanda e offerta, l'eliminazione di misure d'intervento sui mercati, un migliore utilizzo degli stanziamenti di bilancio, una semplificazione della normativa, il consolidamento del tessuto sociale delle zone rurali e la protezione dell'ambiente.

Modalità di applicazione

Regolamento (CEE) n. 1014/90 [Gazzetta ufficiale L 105 del 25.4.1990] (definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose);Cfr. versione consolidata ( pdf ).

Regolamento (CE) n. 1623/2000 [Gazzetta ufficiale L 194 del 31.7.2000] (meccanismi di mercato).Cfr. versione consolidata ( pdf ).

Regolamento (CE) n. 1227/2000 (Gazzetta ufficiale L 143 del 16.6.2000) (potenziale di produzione);Cfr. versione consolidata ( pdf ).

Regolamento (CE) n. 883/2001 [Gazzetta ufficiale L 128 del 10.5.2001) (scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi)Cfr. versione consolidata ( pdf ).

Regolamento (CE) n. 884/2001 [Gazzetta ufficiale L 128 del 10.5.2001] (documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e tenuta dei registri nel settore vitivinicolo]Cfr. versione consolidata ( pdf ).

Regolamento (CE) n. 753/2002 [Gazzetta ufficiale L 118 del 4.5.2002] (designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli)Cfr. versione consolidata ( pdf ).

Regolamento (CE) n. 423/2008 [Gazzetta ufficiale L 127 del 5.5.2008]. (codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici)

Indagini statistiche sulle superfici viticole

Regolamento (CEE) n. 357/79 [Gazzetta ufficiale L 54 del 5.3.1979];Il regolamento riguarda le indagini statistiche che gli Stati membri devono effettuare sulle superfici viticole di almeno 500 ettari. Queste indagini hanno luogo ogni dieci anni. Sono inoltre previste indagini intermedie annuali per la raccolta dei dati sui cambiamenti intervenuti.Cfr. versione consolidata ( pdf ).

Metodi di analisi

Regolamento (CEE) n. 2676/90 [Gazzetta ufficiale L 272 del 3.10.1990];Il regolamento descrive i metodi d'analisi comunitari applicabili al settore del vino che permettono di stabilire la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo.Cfr. versione consolidata ( pdf ).

Esportazioni

Regolamento (CE) n. 2805/95 [Gazzetta ufficiale L 291 del 6.12.1995].Il regolamento fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93.Cfr. versione consolidata ( pdf ).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla gestione dei diritti di impianto a norma del titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [COM(2007) 370 definitivo – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione raccoglie e spiega i dati riguardanti i diritti di impianto nel periodo 2000-2006. Sulla scorta di una serie di tabelle e grafici illustra i nuovi diritti di impianto concessi agli Stati membri che ne hanno beneficiato e contiene una valutazione del potenziale produttivo comunitario. La relazione costituisce uno strumento di natura puramente statistica e non contiene conclusioni politiche. I dati ivi raccolti in modo sistematizzato costituiscono però uno strumento prezioso per la prossima riforma del mercato vitivinicolo.

See also

Per maggiori informazioni, consultare la normativa in vigore nel settore del vino e le informazioni disponibili nel sito della DG AGRI.

Ultima modifica: 22.05.2008

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