Convenzione di Helsinki: prevenire l’inquinamento dei corsi d’acqua e dei laghi internazionali
SINTESI DI:
Decisione 95/308/CE relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELLA CONVENZIONE?
Con la decisione 95/308/CE la Comunità europea (ora UE) aderisce alla convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri* e dei laghi internazionali (Convenzione sull’acqua dell’UNECE, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite).
Si tratta della cosiddetta Convenzione di Helsinki, poiché è stata firmata lì nel 1992.
PUNTI CHIAVE
- La convenzione fornisce un quadro legale entro il quale due o più parti collaborano per:
- prevenire e controllare l’inquinamento acquatico lungo le frontiere nazionali;
- garantire un’utilizzazione ragionevole e imparziale delle acque transfrontaliere.
- Le parti devono adottare tutte le misure appropriate in materia di acque transfrontaliere al fine di:
- prevenire, controllare e ridurre l’inquinamento effettivo o potenziale;
- assicurare una gestione delle acque ecologicamente affidabile, la conservazione delle risorse e la tutela ambientale, compreso il ripristino degli ecosistemi, laddove necessario;
- garantire un’utilizzazione ragionevole e imparziale delle risorse.
- Le parti sono tenute a:
- applicare il principio di precauzione: non mancare di intervenire perché la scienza non ha ancora dimostrato completamente il legame tra particolari sostanze e l’inquinamento;
- applicare il principio «chi inquina paga»: la parte responsabile dell’inquinamento paga i costi legati a prevenzione, controllo e riduzione;
- gestire le risorse idriche in modo tale da non danneggiare le esigenze delle generazioni future;
- stabilire programmi volti a monitorare le acque transfrontaliere;
- collaborare, condividendo informazioni e ricerche al fine di sviluppare tecniche efficaci volte a prevenire, controllare e ridurre l’inquinamento transfrontaliero;
- sostenere gli sforzi internazionali atti ad elaborare regolamenti, criteri e procedure per la determinazione delle responsabilità legate all’inquinamento.
- Tali misure devono:
- essere adottate alla fonte, se possibile;
- evitare di trasferire direttamente o indirettamente l’inquinamento in altre parti dell’ambiente.
- Gli accordi tra due o più parti possono trattare argomenti quali:
- la compilazione di dati e inventari;
- la creazione di programmi di monitoraggio congiunti;
- l’adozione di limiti di emissione per le acque reflue e di obiettivi comuni relativi alla qualità delle acque;
- l’introduzione di procedure di avvertenza e di allarme;
- l’impiego di valutazioni dell’impatto ambientale.
- Le parti dell’accordo devono:
- offrirsi vicendevolmente aiuto, se richiesto;
- fare sì che le informazioni sullo stato delle acque transfrontaliere e le eventuali misure adottate siano disponibili al pubblico.
- Nel 2003, la convenzione è stata modificata per consentire il coinvolgimento di tutti i paesi non europei. La modifica è entrata in vigore il 6 febbraio 2013 e la decisione 2013/790/UE ne ha sancito l’accettazione. Dal marzo 2016 tutti gli Stati membri dell’ONU possono aderirvi.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La convenzione è entrata in vigore il 6 ottobre 1996.
CONTESTO
La maggioranza dei problemi ambientali supera i confini nazionali e può anche avere una natura globale. Per questo motivo il trattato di Lisbona (articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) assegna all’Unione il compito di promuovere misure internazionali volte a contrastare i problemi ambientali regionali e mondiali.
L’Unione è competente per la negoziazione e la sottoscrizione degli accordi ambientali internazionali. Lo ha già fatto in molti ambiti, sia sotto gli auspici delle Nazioni Unite che a livello regionale o subregionale. Ha ratificato sei convenzioni relative alle acque.
Per maggiori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Corso d’acqua transfrontaliero: acque superficiali o sotterranee che demarcano, attraversano o si trovano in concomitanza del confine tra due o più paesi.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione 95/308/CE del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42).
Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 44).
Le successive modifiche alla convenzione sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 10.07.2020