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Mercato interno dell'energia elettrica (fino a marzo 2011)

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Mercato interno dell'energia elettrica (fino a marzo 2011)

Rispondendo all’invito del Consiglio europeo di Lisbona, la direttiva propone una serie di misure per l’apertura completa del mercato dell’elettricità a vantaggio del consumatore europeo. La direttiva mira al rafforzamento delle condizioni favorevoli ad una concorrenza reale ed equa e alla realizzazione di un autentico mercato unico. Essa impone agli Stati membri di prendere le disposizioni necessarie per realizzare obiettivi ben precisi come la protezione dei consumatori vulnerabili, la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e la coesione economica e sociale.

ATTO

Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

SINTESI

La direttiva stabilisce norme comuni relative alla produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Essa definisce le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili per quanto riguarda i bandi di gara e le autorizzazioni, nonché l'esercizio delle reti.

Obblighi di servizio pubblico e protezione dei consumatori

Le imprese del settore dell'energia elettrica devono essere gestite in base a principi commerciali senza discriminazioni per quanto concerne diritti e obblighi. L’obiettivo è la creazione di un mercato dell’elettricità concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale.

Gli Stati membri devono:

  • imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l’efficienza energetica e la protezione del clima;
  • provvedere affinché almeno tutti i clienti civili e le piccole imprese abbiano il diritto di usufruire nel rispettivo territorio della fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti;
  • adottare le misure adeguate per tutelare i clienti finali e i consumatori vulnerabili, comprese le misure atte a permettere loro di evitare l’interruzione delle forniture;
  • garantire per tutti i clienti idonei l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione;
  • informare la Commissione, quando si procede all’attuazione della direttiva.

Indizione di gare per nuove capacità

Gli Stati membri assicurano la possibilità di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica o di gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati.

La procedura di gara d’appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica o di gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte

Designazione dei gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione

Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di sistemi di trasmissione e/o di distribuzione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione.

Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

  • garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
  • contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mediante un’adeguata capacità di trasmissione e l’affidabilità del sistema;
  • gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi;
  • fornire al gestore di ogni altro sistema, interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
  • assicurare la non discriminazione tra gli utenti del sistema;
  • fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

I compiti dei gestori del sistema di distribuzione sono:

  • mantenere nella sua zona un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell’ambiente;
  • evitare discriminazioni tra gli utenti del sistema;
  • fornire agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema;
  • dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica;
  • acquisire l’energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate sui criteri di mercato;
  • prendere misure di efficienza energetica o gestione della domanda e/o prevedere una generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.

I criteri minimi da applicare per garantire l’indipendenza dei gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione sono:

  • non far parte di strutture societarie dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica;
  • adottare misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
  • disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione;
  • predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza.

Separazione della contabilità

Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza.

Relazioni

Entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore della direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l’applicazione della direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sul suo stato di attuazione.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2003/54/CE

4.8.2003

1.7.2004

GU L 176 del 15.7.2003

DEROGHE ALL’ATTO

Decisione 2004/920/CE [Gazzetta ufficiale L 389 del 30.12.2004].

La presente deroga si applica al rinnovamento, al potenziamento e all’espansione della capacità esistente delle nove isole dell’arcipelago delle Azzorre (Portogallo).

Direttiva 2004/85/CE [Gazzetta ufficiale L 270 del 29.9.2006].

La presente deroga si applica all’articolo 21.1 per l’Estonia.

Decisione 2006/375/CE [Gazzetta ufficiale L 142 del 30.5.2006].

La presente deroga si applica al rinnovamento, al potenziamento e all’espansione della capacità esistente delle isole dell’arcipelago di Madera (Portogallo).

Decisione 2006/653/CE [Gazzetta ufficiale L 270 del 29.9.2006].

La presente deroga si applica all’articolo 21.1 per la Repubblica di Cipro.

Decisione 2006/859/CE [Gazzetta ufficiale L 332 del 30.11.2006].

La presente deroga si applica all’articolo 20.1 e all’articolo 21.1 per Malta.

Direttiva 2008/3/CE [Gazzetta ufficiale L 17 del 22.1.2008].

La presente deroga si applica all’articolo 21.1 per l’Estonia.

ATTI CONNESSI

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 211 del 14.8.2009].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell’11 marzo 2009, dal titolo «Relazione sui progressi nell’istituzione di un mercato interno del gas e dell’elettricità» [COM(2009) 115 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione esamina i progressi nel recepimento del secondo pacchetto di misure riguardante il mercato interno dell’energia. Sforzi notevoli sono stati profusi al fine di creare una concorrenza reale, in particolare nel quadro delle iniziative regionali. Inoltre, gli Stati membri si sforzano di conformarsi al regolamento sull’elettricità e agli orientamenti per la gestione della congestione.

Si assiste inoltre ad un aumento dei volumi scambiati sul mercato spot dell’energia, nonché ad una crescente attività degli operatori nelle borse dell'energia. Ciononostante, i prezzi dell'elettricità (per i clienti domestici) sono variati in misura considerevole nel primo semestre del 2008, rivelando così un’insufficiente integrazione del mercato.

Il mercato interno dell’elettricità è ancora troppo frammentato. Per rimediare a questa situazione, occorre agire in via prioritaria sull’integrazione dei mercati e sullo sviluppo delle infrastrutture e degli scambi transfrontalieri. Infine, è fortemente auspicabile l’abbandono della regolamentazione dei prezzi che ostacola la concorrenza e disincentiva l’ingresso di nuovi potenziali fornitori sul mercato.

Decisione 2003/796/CE della Commissione, dell’11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità [Gazzetta ufficiale L 296 del 14.11.2003].

Ultima modifica: 10.11.2010

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