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Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE (ex articolo 81, paragrafo 3, del TCE)

Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE (ex articolo 81, paragrafo 3, del TCE)

 

SINTESI DI:

Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato

QUAL È LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE?

  • L’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) vieta le pratiche commerciali tra gli Stati membri che impediscono, restringono o falsano la concorrenza. Gli orientamenti della Commissione Europea riconoscono, tuttavia, che alcuni accordi restrittivi potrebbero portare a vantaggi economici che superano gli effetti negativi della restrizione della concorrenza.
  • Gli orientamenti definiscono un’interpretazione di come determinare le esenzioni e forniscono indicazioni su come applicare l’articolo 101, paragrafo 3 nei singoli casi.

PUNTI CHIAVE

L’articolo 101, paragrafo 1 del TFUE vieta qualsiasi accordo tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che incidono sul commercio tra paesi dell’UE che potrebbero impedire, limitare o falsare la concorrenza. L’articolo 101, paragrafo 3, riconosce che alcuni accordi restrittivi possono creare benefici economici oggettivi che compensano gli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza, e consente che quegli accordi siano esentati da tali divieti.

L’articolo 101, paragrafo 3, può essere applicato in casi individuali o a categorie di accordi e pratiche concordate mediante il regolamento di esenzione per categoria.

Le linee direttrici si concentrano su casi individuali e specificano le quattro condizioni per soddisfare le indicazioni dell’articolo 101, paragrafo 3, su come verranno applicati.

Le quattro condizioni sono:

  • deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico;
  • ai consumatori deve essere riservata una congrua parte dell’utile che ne deriva;
  • la restrizione deve essere indispensabile per raggiungere tali obiettivi; e
  • l’accordo non deve dare alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA COMUNICAZIONE?

Viene applicata dal martedì 27 aprile 2004.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 97).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, sull’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2003 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 29.05.2020

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