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Global technical harmonisation of vehicles
Armonizzazione tecnica globale dei veicoli
Armonizzazione tecnica globale dei veicoli
L’accordo UN/ECE del 1958:
L’accordo parallelo:
L’UE è diventata parte contraente dell’accordo del 1958 il .
L’accordo parallelo del 1998 è entrato in vigore il .
I due accordi contribuiscono agli obiettivi della politica commerciale comune dell’UE eliminando gli ostacoli tecnici agli scambi e aiutando l’accesso ai mercati di Paesi terzi.
Per ulteriori informazioni, consultare:
Decisione del Consiglio 97/836/CEdel ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del , pag. 78).
Le modifiche successive alla decisione 97/836/CE sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione del Consiglio 2000/125/CE, del , relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del , pag. 12).
Si veda la versione consolidata.
Accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore - Composizione e regolamento interno del comitato esecutivo (GU L 35 del , pag. 14).
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