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Maritime safety: International Safety Management (ISM) Code for shipping
Sicurezza marittima: Codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) per le navi
Sicurezza marittima: Codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) per le navi
Sicurezza marittima: Codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) per le navi
SINTESI DI:
SINTESI
CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai seguenti tipi di navi e alle società che le gestiscono:
Non si applica a:
Certificazione e verifica
I paesi dell’UE devono rispettare la parte B del codice ISM.
Deroghe
Se un paese dell’UE giudica difficoltosa nella pratica l’osservanza da parte delle società di alcune regole del codice ISM per determinate navi o per categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali in tale Stato membro, può derogare in tutto o in parte a dette disposizioni adottando misure equivalenti.
In tal caso, il paese dell’UE deve notificare tale situazione alla Commissione europea. Se la deroga proposta non è giustificata, il paese è tenuto a modificare tali misure oppure ad astenersi dall’adottarle.
Sanzioni
I paesi dell’UE devono istituire un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la mancata osservanza del regolamento.
Relazioni
I paesi dell’UE presentano ogni due anni una relazione alla Commissione sull’attuazione del codice ISM. Sulla base della relazione biennale, la Commissione prepara una relazione consolidata per il Parlamento europeo e il Consiglio.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
A decorrere dal 24 marzo 2006.
ATTO
Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1-36)
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 336/2006 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1-5). Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47-56). Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57-100). Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1-140). Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 14.03.2016