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Sicurezza marittima: Codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) per le navi

Sicurezza marittima: Codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) per le navi

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 336/2006 sull’attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza all’interno dell’UE

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

  • Integra il «Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento» ( codice ISM) nell’Unione europea (UE).
  • In particolare, il suo obiettivo è quello di garantire che le compagnie di navigazione siano conformi al codice ISM mediante:
    • l’istituzione, l’attuazione e il corretto mantenimento da parte delle società dei sistemi di gestione della sicurezza sia a bordo sia a terra;
    • il controllo di tali attività da parte delle amministrazioni dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo (ossia il paese al cui porto una nave fa scalo o approda).

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai seguenti tipi di navi e alle società che le gestiscono:

  • navi da carico e navi da passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro, che effettuano viaggi internazionali;
  • navi da carico e navi da passeggeri che effettuano esclusivamente viaggi nazionali, indipendentemente dalla bandiera;
  • navi da carico e navi da passeggeri che operano da o verso porti degli Stati membri, in servizio di linea marittimo, indipendentemente dalla bandiera;
  • piattaforme mobili di perforazione che operano sotto l’autorità di uno Stato membro.

Non si applica a:

  • navi da guerra e navi destinate al trasporto truppe e altre navi di proprietà o movimentate da un paese dell’UE ed utilizzate esclusivamente per un servizio governativo non commerciale;
  • navi senza propulsione meccanica, navi di legno di costruzione rudimentale, navi da diporto e imbarcazioni da diporto, salvo che siano o vengano in futuro dotate di equipaggio e trasportino più di dodici passeggeri a fini commerciali;
  • navi da pesca;
  • navi da carico e piattaforme mobili di perforazione offshore aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate;
  • navi da passeggeri diverse dai traghetti da passeggeri ro-ro, nei tratti di mare delle classi C e D come definite nell’articolo 4 della direttiva 2009/45/CE.

Certificazione e verifica

I paesi dell’UE devono rispettare la parte B del codice ISM.

Deroghe

Se un paese dell’UE giudica difficoltosa nella pratica l’osservanza da parte delle società di alcune regole del codice ISM per determinate navi o per categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali in tale Stato membro, può derogare in tutto o in parte a dette disposizioni adottando misure equivalenti.

In tal caso, il paese dell’UE deve notificare tale situazione alla Commissione europea. Se la deroga proposta non è giustificata, il paese è tenuto a modificare tali misure oppure ad astenersi dall’adottarle.

Sanzioni

I paesi dell’UE devono istituire un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la mancata osservanza del regolamento.

Relazioni

I paesi dell’UE presentano ogni due anni una relazione alla Commissione sull’attuazione del codice ISM. Sulla base della relazione biennale, la Commissione prepara una relazione consolidata per il Parlamento europeo e il Consiglio.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 24 marzo 2006.

ATTO

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1-36)

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 336/2006 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1-5). Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47-56). Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57-100). Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1-140). Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.03.2016

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