Esenzione dai dazi doganali per principi attivi e prodotti farmaceutici
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 1238/2010 — Esenzione dai dazi doganali per principi attivi farmaceutici specifici e prodotti farmaceutici finiti
Regolamento (CE) n. 467/97 — Esenzione dai dazi doganali per principi attivi farmaceutici specifici e prodotti farmaceutici finiti e revoca dell’esenzione di altri
QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?
- I regolamenti integrano al diritto dell'Unione europea (Unione) le decisioni sull'esenzione dai dazi doganali per alcuni prodotti e principi attivi farmaceutici già prese in occasione dei negoziati commerciali internazionali dell'Uruguay Round.
- Ogni elemento ha una denominazione comune internazionale (DCI)* e nuove nomenclature sono state aggiunte agli elenchi in diverse occasioni.
- Il regolamento (UE) n. 1238/2010 aggiorna gli elenchi dopo la quarta revisione lanciata nel 2009.
- Il regolamento (CE) n. 467/97 aggiorna gli elenchi dopo la prima revisione.
PUNTI CHIAVE
Regolamento (UE) n. 1238/2010
- Modifica l'allegato I (elenchi di sostanze farmaceutiche qualificate per l’esenzione dei dazi doganali) del regolamento (CEE) n. 2658/87 fissando la nomenclatura combinata dell'Unione europea.
- Prevede l'estensione dell’esenzione dai dazi doganali dal 1o gennaio 2011 a:
- prodotti con denominazione comune internazionale dell'Organizzazione mondiale della salute (allegato I);
- prodotti relativi all’elenco dei prefissi e suffissi che, in combinazione con le DCI, designano i loro sali, esteri o idratati ammissibili all’esenzione dai dazi doganali (allegato II);
- prodotti intermedi utilizzati per la produzione e la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti (allegato III).
- Rimuove determinati prodotti intermedi dall'elenco di quelli ammessi all’esenzione dei dazi doganali (allegato IV).
Regolamento (CE) n. 467/97
- Prevede l’esenzione dai dazi doganali dal 1o aprile 1997 per:
- 231 ingredienti farmaceutici attivi designati con una DCI, insieme ai loro sali, esteri o idratati (allegato I);
- 234 prodotti designati utilizzati per la produzione e la fabbricazione di farmaci finiti (allegato II).
- Amplia l’elenco dei prefissi e suffissi specificati dei DCI ammissibili, aggiungendo 84 nomi per l’esenzione dai dazi doganali (allegato III).
- Rimuove 25 prodotti — insieme ai loro sali, esteri e idratati — dall'elenco delle esenzioni dai dazi doganali, poiché il loro uso era prevalentemente non farmaceutico (allegato IV).
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
- Il regolamento (UE) n. 1238/2010 è in vigore dal 1o gennaio 2011;
- Il regolamento (CE) n. 467/97 è in vigore dal 14 marzo 1997.
CONTESTO
- Durante l'Uruguay Round, i principalli produttori — l’Unione, gli Stati Uniti, Giappone, Canada, Svizzera, Norvegia e Cina — hanno accettato di ridurre a zero i dazi doganali sui farmaci. L’accordo riguarda oltre 6 000 prodotti.
- Con lo sviluppo di nuovi medicinali, le revisioni hanno avuto luogo nel 1995-1996, 1998 e 2006, con l'aggiunta di quasi 2 400 prodotti. La quarta revisione ha aggiunto 718 nuove sostanze, portando il totale all’interno dell'Unione a 8 619 prodotti.
- Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Denominazione comune internazionale (DCI). Conosciuta anche come «nome generico», identifica le sostanze farmaceutiche o i principi attivi farmaceutici. Ciascuna DCI è unica, è riconosciuta globalmente ed è classificata come di dominio pubblico. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lavora a stretto contatto con gli esperti DCI e i commitati nazionali per la nomenclatura, allo scopo di selezionare una denominazione unica universalmente accettata per ogni sostanza attiva che sarà commercializzata come prodotto farmaceutico.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento (UE) n.1238/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla previsione dell’esonero dai dazi doganali per alcuni principi attivi ai quali è conferita una «denominazione comune internazionale» (DCI) dell’Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 6).
Regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio, del 3 marzo 1997, che dispone l’ammissione per l’esonero dai dazi doganali per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall’Organizzazione mondiale della sanità e per taluni prodotti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché la revoca dell’esenzione dei dazi doganali riservata ai prodotti farmaceutici, per alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico (GU L 71 del 13.3.1997, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CEE) n. 2658/87 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 14.12.2021
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