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Nutrition labelling (until 2014)
Etichettatura nutrizionale (fino al 2014)
Etichettatura nutrizionale (fino al 2014)
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Etichettatura nutrizionale (fino al 2014)
L’etichettatura nutrizionale è armonizzata in tutta l’Unione europea. Essa è facoltativa, tuttavia diviene obbligatoria quando un’indicazione nutrizionale figura sull’etichetta o in una pubblicità.
ATTO
Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale delle derrate alimentari [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
La presente direttiva riguarda l'etichettatura nutrizionale * dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alle imprese di ristorazione collettiva (ristoranti, ospedali, mense, ecc.).
La direttiva non si applica alle acque minerali naturali, alle altre acque destinate al consumo umano, né agli integratori di regime/complementi alimentari.
L'etichettatura nutrizionale è facoltativa, tuttavia diviene obbligatoria allorquando un’ figura sull'etichetta, in una presentazione ovvero in una pubblicità.
Sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti (proteine, glucidi, lipidi, fibre alimentari, sodio, vitamine e minerali) di cui all’allegato della direttiva, nonché alle sostanze che appartengono a una delle categorie di tali nutrienti ovvero che ne sono componenti.
Le informazioni dell’etichettatura nutrizionale appartengono al gruppo 1 o al gruppo 2 secondo l’ordine seguente:
Allorquando l’indicazione nutrizionale riguarda gli zuccheri, gli acidi grassi saturi, le fibre alimentari o il sodio, le informazioni da fornire sono quelle del gruppo 2.
La dichiarazione del valore energetico e del tenore in nutrienti deve essere presentata sotto forma numerica con unità di misura specifiche. Le informazioni sono espresse per 100 g e 100 ml o per imballaggio. Quelle riguardanti le vitamine e i sali minerali devono inoltre essere espresse in percentuale dell'apporto giornaliero raccomandato (AGR) che può anche essere indicato sotto forma di grafico.
L’etichettatura nutrizionale può riguardare anche le quantità di amidi, di polioli, di acidi grassi monoinsaturi, di acidi grassi polinsaturi, di colesterolo e di sali minerali ovvero le vitamine indicate nell’allegato della direttiva.
Tutte queste informazioni devono essere raggruppate in un solo luogo ben visibile, scritte in caratteri leggibili e indelebili e in un linguaggio facilmente comprensibile per l'acquirente. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre specificazioni più dettagliate di quelle già contenute nella presente direttiva per quanto riguarda l'etichettatura nutrizionale.
Per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla vendita al consumatore finale e alle collettività senza essere confezionati o i prodotti alimentari confezionati nel luogo di vendita per essere venduti immediatamente, la portata delle informazioni di cui al punto 6 e le modalità secondo cui dette informazioni sono fornite possono essere stabilite mediante disposizioni nazionali, fino all'eventuale adozione di misure comunitarie in base alla procedura prevista dalla direttiva.
Comitologia
La Commissione si giova dell'assistenza del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale.
Contesto
A decorrere dal 13 dicembre 2014, la presente direttiva è sostituita dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Tale regolamento fonde la presente direttiva e la direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità.
I nuovi requisiti destinati a migliorare i livelli di informazione e di tutela dei consumatori europei prevedono l’obbligo di includere una dichiarazione nutrizionale nell’etichettatura dei prodotti alimentari. La dichiarazione nutrizionale deve riportare le seguenti diciture:
Termini chiave dell'atto
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 90/496/CEE |
1.10.1990 |
- |
GU L 276 del 6.10.1990 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 2003/120/CE |
9.1.2004 |
31.7.2004 |
GU L 333 del 20.12.2003 |
Regolamento (CE) n. 1882/2003 |
20.11.2003 |
- |
GU L 284 del 31.10.2003 |
Direttiva 2008/100/CE |
28.10.2008 |
18.11.2008 |
GU L 285 del 29.10.2008 |
Regolamento (CE) n. 1137/2008 |
11.12.2008 |
- |
GU L 311 del 21.11.2008 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 90/496/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
Ultima modifica: 02.02.2012