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Reciproco riconoscimento nel mercato interno dell’Unione europea

Reciproco riconoscimento nel mercato interno dell’Unione europea

SINTESI DI:

COM(1999) 299 definitivo — Reciproco riconoscimento nel mercato interno

SINTESI

COSA FA QUESTA COMUNICAZIONE?

Spiega l’importanza del reciproco riconoscimento, ossia uno dei principi fondamentali del mercato unico. Consente la libera circolazione di merci e servizi in tutta l’UE senza la necessità di armonizzare le leggi nazionali. La comunicazione identifica i problemi legati alla sua applicazione e i modi in cui è possibile affrontarli.

PUNTI CHIAVE

Secondo tale principio, tutti i prodotti venduti legalmente in un paese dell’UE possono essere venduti negli altri paesi dell’UE, anche se non soddisfano tutti i requisiti tecnici, ad eccezione di circostanze chiaramente definite.

La comunicazione evidenzia i seguenti problemi:

assenza di informazioni affidabili sull’applicazione del reciproco riconoscimento;

costi e ritardi dovuti all’organizzazione interna carente di alcune amministrazioni nazionali;

riluttanza dei funzionari ad approvare un prodotto che non conoscono accompagnato da certificati scritti in lingue che non comprendono.

Alcuni prodotti, specialmente i più complessi, sono sottoposti a specifici requisiti nazionali in materia di salute, sicurezza e tutela del consumatore. Questo vale in particolare per i settori alimentare, edile e chimico nonché per prodotti elettrici, veicoli e metalli preziosi.

Spesso, i servizi in aree quali la comunicazione aziendale, l’edilizia, i brevetti e la sicurezza vengono valutati in base a un criterio di «interesse generale» per il pubblico del paese in questione.

La comunicazione propone le seguenti misure:

un monitoraggio più rigoroso attraverso una relazione di valutazione semestrale della Commissione europea accompagnata da un’analisi economica dell’applicazione del principio di reciproco riconoscimento. Questa analisi può individuare le aree in cui risulta necessaria una piena armonizzazione;

una potenziale azione giuridica contro i governi dell’UE che non attuano il principio;

informazioni più complete sul principio a disposizione dei soggetti principali, quali le amministrazioni regionali e nazionali, le aziende, gli avvocati e le associazioni di categoria;

corsi di formazione per le autorità nazionali e i rappresentanti degli ordini professionali dei settori maggiormente interessati, con seminari locali, regionali e nazionali tenuti in parallelo;

modi più efficaci per affrontare i problemi, riducendo il tempo necessario per fare fronte alle denunce individuali.

I paesi dell’UE rivestono un ruolo importante, poiché sono tenuti a:

trasporre il reciproco riconoscimento nella legislazione nazionale;

rispondere senza eccessivi ritardi alle richieste di applicazione;

consolidare la collaborazione tra le amministrazioni;

fare un uso migliore dei punti di contatto nazionali.

Gli accordi di reciproco riconoscimento promuovono lo scambio di merci tra l’UE e mercati chiave come quelli di Australia, Canada, Israele, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Il regolamento (CE) n. 764/2008 stabilisce le norme e le procedure che le autorità nazionali dovranno applicare qualora intendano respingere una richiesta di reciproco riconoscimento per un prodotto o applicare condizioni supplementari.

CONTESTO

Reciproco riconoscimento

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Reciproco riconoscimento del quadro di follow-up del piano d’azione per il mercato interno [COM(1999) 299 definitivo del 16 giugno 1999]

ATTI COLLEGATI

Risoluzione del Consiglio, del 24 giugno 1999, sulla gestione degli accordi sul reciproco riconoscimento (GU C 190 del 7.7.1999, pag. 2)

Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 21-29)

Ultimo aggiornamento: 04.01.2016

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