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Mutual recognition in the EU's single market
Reciproco riconoscimento nel mercato interno dell’Unione europea
Reciproco riconoscimento nel mercato interno dell’Unione europea
Reciproco riconoscimento nel mercato interno dell’Unione europea
SINTESI DI:
COM(1999) 299 definitivo — Reciproco riconoscimento nel mercato interno
SINTESI
COSA FA QUESTA COMUNICAZIONE?
Spiega l’importanza del reciproco riconoscimento, ossia uno dei principi fondamentali del mercato unico. Consente la libera circolazione di merci e servizi in tutta l’UE senza la necessità di armonizzare le leggi nazionali. La comunicazione identifica i problemi legati alla sua applicazione e i modi in cui è possibile affrontarli.
PUNTI CHIAVE
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Secondo tale principio, tutti i prodotti venduti legalmente in un paese dell’UE possono essere venduti negli altri paesi dell’UE, anche se non soddisfano tutti i requisiti tecnici, ad eccezione di circostanze chiaramente definite.
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La comunicazione evidenzia i seguenti problemi:
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Alcuni prodotti, specialmente i più complessi, sono sottoposti a specifici requisiti nazionali in materia di salute, sicurezza e tutela del consumatore. Questo vale in particolare per i settori alimentare, edile e chimico nonché per prodotti elettrici, veicoli e metalli preziosi.
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Spesso, i servizi in aree quali la comunicazione aziendale, l’edilizia, i brevetti e la sicurezza vengono valutati in base a un criterio di «interesse generale» per il pubblico del paese in questione.
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La comunicazione propone le seguenti misure:
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I paesi dell’UE rivestono un ruolo importante, poiché sono tenuti a:
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Gli accordi di reciproco riconoscimento promuovono lo scambio di merci tra l’UE e mercati chiave come quelli di Australia, Canada, Israele, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti.
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Il regolamento (CE) n. 764/2008 stabilisce le norme e le procedure che le autorità nazionali dovranno applicare qualora intendano respingere una richiesta di reciproco riconoscimento per un prodotto o applicare condizioni supplementari.
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CONTESTO
ATTO
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Reciproco riconoscimento del quadro di follow-up del piano d’azione per il mercato interno [COM(1999) 299 definitivo del 16 giugno 1999]
ATTI COLLEGATI
Risoluzione del Consiglio, del 24 giugno 1999, sulla gestione degli accordi sul reciproco riconoscimento (GU C 190 del 7.7.1999, pag. 2)
Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 21-29)
Ultimo aggiornamento: 04.01.2016