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Valutare le elezioni del Parlamento europeo (2004)

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Valutare le elezioni del Parlamento europeo (2004)

La Commissione fa un bilancio delle elezioni europee del 10-13 giugno 2004. Valuta l'applicazione della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini e propone alcuni miglioramenti. Infine, fa il punto sugli ultimi sviluppi giurisprudenziali concernenti le elezioni europee a Gibilterra e ad Aruba.

ATTO

Comunicazione della Commissione, del 12 dicembre 2006 - Elezioni europee 2004 - Relazione della Commissione sulla partecipazione dei cittadini dell'Unione europea nello Stato membro di residenza (direttiva 93/109/CE) e sulle modalità elettorali (decisione 76/787/CE, modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom) [COM(2006) 790 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La relazione valuta l'applicazione della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. La Commissione richiama l'attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio sui problemi di attuazione della direttiva segnalati dagli Stati membri e, in base all'esito della valutazione, propone alcune modifiche della direttiva.

La relazione si basa principalmente sulle informazioni fornite dagli Stati membri in risposta a un questionario inviato dalla Commissione nel novembre 2004. Maggiori informazioni sul questionario sono disponibili in un documento di lavoro (DE), (EN), (FR) della Commissione [SEC(2006) 1645 def.].

Preparare le elezioni del 2004 tenendo conto dell'allargamento

Le elezioni del Parlamento europeo per la legislatura 2004 - 2009 si sono svolte dal 10 al 13 giugno 2004. Appena un mese prima, il 1º maggio 2004, l'Unione europea era passata da 15 a 25 Stati membri (DE), (EN), (FR).

Per preparare le elezioni del 2004 (FR) la Commissione:

  • ha organizzato due riunioni con gli esperti elettorali degli Stati membri. Tali riunioni, tenutesi nel 2002 e nel 2003, avevano per oggetto l'attuazione delle disposizioni della direttiva volte a evitare il doppio voto e la doppia candidatura (articolo 13). Scopo delle riunioni era migliorare il sistema di scambio delle informazioni tra gli Stati membri, previsto nel medesimo articolo. Nella pratica, tuttavia, il sistema non funziona in modo efficiente, motivo per cui, nel dicembre 2006, la Commissione ha proposto alcune modifiche della direttiva;
  • ha voluto permettere a tutti i cittadini dell'Unione allargata di partecipare alle elezioni. Le elezioni si sono svolte poco dopo l'adesione di dieci nuovi Stati membri. Nell'aprile 2003 la Commissione aveva già presentato una comunicazione sulle misure che gli Stati membri avrebbero dovuto prendere per garantire la partecipazione di tutti i cittadini dell'Unione alle elezioni del 2004 [PDF]. La comunicazione mirava ad accelerare l'attuazione dell'acquis (DE) (EN) (FR) comunitario in materia e a garantire la tempestiva iscrizione di tutti i cittadini nelle liste elettorali;
  • ha ricordato la decisione del Consiglio su Cipro. La decisione 2004/511/CE del Consiglio, del 10 giugno 2004, prevede che, qualora entrasse in vigore una soluzione globale della questione di Cipro, si tengano nell'intera isola di Cipro elezioni straordinarie onde eleggere i rappresentanti del popolo cipriota al Parlamento europeo per il restante periodo della legislatura o eventualmente per una successiva legislatura. In base al protocollo n. 10 su Cipro dell'atto di adesione del 2003 [PDF, pagina 25], l'acquis comunitario è sospeso nella parte nord dell'isola ("nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo"). Le elezioni per la legislatura 2004-2009 non si sono pertanto tenute in quelle zone;
  • ha riferito sulla deroga concessa al Lussemburgo. Nel gennaio 2003 la Commissione ha presentato una relazione [PDF] sulla concessione di una deroga al Granducato di Lussemburgo. L'articolo 14 della direttiva consente a uno Stato membro di riservare il diritto di voto agli elettori residenti in tale Stato da un periodo minimo non superiore a cinque anni. Condizione per la concessione della deroga è che la percentuale dei cittadini dell'Unione in età di voto ivi residenti senza averne la cittadinanza sia superiore al 20 %. La Commissione è giunta alla conclusione che le circostanze che giustificavano la concessione di una deroga al Lussemburgo erano ancora di attualità e che pertanto non era necessario proporre modifiche;
  • ha chiesto che i risultati elettorali non vengano pubblicati prematuramente. La Commissione ha chiesto agli Stati membri di non pubblicare i risultati dello scrutinio prima delle ore 22.00 CET del 13 giugno (ora di chiusura delle urne negli ultimi Stati membri). La decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio che modifica l'atto del 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, ha preso effetto il 1º aprile 2004: essa prevede che uno Stato membro possa rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi elettorali negli altri Stati membri.

Partecipare alle elezioni: un calo preoccupante dei votanti

La Commissione ribadisce che la partecipazione dei cittadini alla vita democratica è essenziale ed esprime preoccupazione per il declino del numero complessivo dei votanti alle elezioni del Parlamento europeo, che si è aggravato nelle elezioni del 2004. Malgrado i numerosi elettori provenienti dai dieci nuovi Stati membri, ha votato solo il 45,6 % degli aventi diritto.

In base ai dati forniti dagli Stati membri, la Commissione ha tratto le conclusioni seguenti.

  • Iscrizione nelle liste elettorali: nelle elezioni europee del 2004 la percentuale dei cittadini UE iscritti nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza è stata bassa. Ciononostante, il numero degli iscritti nelle liste elettorali è salito rispetto alle elezioni precedenti: 5,9 % nel 1994, 9 % nel 1999 e 11,9 % nel 2004. L'aumento potrebbe dipendere da una maggiore consapevolezza dei cittadini UE dei propri diritti, dagli sforzi compiuti dagli Stati membri per promuovere la partecipazione al voto e dalla maggiore mobilità dei cittadini.
  • Presentazione della candidatura: il numero di cittadini comunitari che si sono candidati alle elezioni nello Stato membro in cui risiedono senza averne la cittadinanza è diminuito (57 candidati nell'UE nel 2004 contro 62 nel 1999). Questo calo potrebbe spiegarsi con le formalità amministrative che i candidati devono sobbarcarsi per presentare la candidatura, in particolare l'obbligo di presentare un attestato delle autorità competenti dello Stato membro di origine che certifichi che il candidato non è decaduto dal diritto di eleggibilità. Inoltre, la Commissione critica le difficoltà per i cittadini comunitari di diventare membri di partiti politici nazionali esistenti o di fondare un nuovo partito politico. In pratica, nella maggior parte dei casi, i candidati sono proposti dai partiti politici. La Commissione incoraggia gli Stati membri a offrire ai cittadini UE che non hanno la cittadinanza del paese in cui risiedono la possibilità di diventare membri dei partiti politici nazionali alle stesse condizioni valide per i loro cittadini. La Commissione esaminerà ulteriormente la compatibilità delle disposizioni nazionali summenzionate con la direttiva.

Informare i cittadini in merito ai loro diritti resta essenziale

Benché i cittadini dell'Unione europea siano consapevoli di avere il diritto di votare e di presentarsi come candidati alle elezioni del Parlamento europeo, la Commissione è convinta che gli Stati membri debbano informare in maniera specifica i cittadini sulle modalità di esercizio dei loro diritti elettorali. La Commissione esorta gli Stati membri a inviare ai cittadini UE che non hanno la cittadinanza del paese in cui risiedono lettere personali con le opportune informazioni, nel maggior numero di lingue possibile, assieme alla scheda di iscrizione da rinviare alle autorità competenti.

Diritto di voto attivo e passivo: Gibilterra e Aruba

Nella relazione la Commissione riferisce anche degli importanti sviluppi giurisprudenziali relativi alle elezioni europee a Gibilterra e ad Aruba. La Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha sottolineato che spetta agli Stati membri stabilire chi detenga il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nel rispetto del diritto comunitario e, in particolare, del principio di parità di trattamento.

Gibilterra. Nel 2004 il Regno Unito ha organizzato per la prima volta le elezioni del Parlamento europeo a Gibilterra. In seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (EN), (FR) del 18 febbraio 1999, nella causa "Matthews contro Regno Unito" (FR), il paese ha adottato disposizioni nazionali che consentono agli elettori di Gibilterra di partecipare alle elezioni europee. La legge nazionale prevede un registro degli elettori per le elezioni europee a Gibilterra. In tale registro possono essere iscritti, oltre ai cittadini dell'Unione europea, i cittadini del Commonwealth in possesso di taluni requisiti ("qualifying Commonwealth citizen - QCC") che risiedono a Gibilterra e hanno almeno 18 anni.

Il 18 marzo 2004 la Spagna ha proposto dinanzi alla CGCE un ricorso per inadempimento contro il Regno Unito (causa C-145/04), sostenendo, tra l'altro, che solo ai cittadini dell'Unione può essere riconosciuto il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

Nella sentenza del 12 settembre 2006 la CGCE ha dichiarato che né il trattato CE né l'atto del 1976 indicano in modo esplicito e preciso chi siano i beneficiari del diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo. La determinazione dei titolari del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario. Il trattato CE non osta a che gli Stati membri concedano il diritto di voto e di eleggibilità a determinate persone che possiedono stretti legami con essi, pur non essendo loro cittadini o cittadini dell'Unione residenti sul loro territorio.

Gibilterra è un territorio europeo di cui uno Stato membro, il Regno Unito, assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e a cui si applicano le disposizioni del trattato CE (articolo 299 del trattato CE).

Aruba. Nella causa C-300/04 un'autorità olandese ha chiesto alla CGCE mediante rinvio pregiudiziale se, viceversa, uno Stato membro possa escludere dal diritto di voto alle elezioni europee talune categorie di propri cittadini residenti in un territorio d'oltremare associato alla Comunità (PTOM). Due cittadini olandesi avevano chiesto di essere iscritti nel registro elettorale per partecipare alle elezioni del Parlamento europeo, ma la loro domanda era stata respinta a causa della loro residenza ad Aruba (PTOM).

Nella sentenza del 12 settembre 2006 [PDF] la CGCE ha affermato che i cittadini di uno Stato membro i quali risiedono o sono domiciliati in un territorio facente parte dei PTOM possono far valere i diritti riconosciuti ai cittadini dell'Unione. Nel rispetto del diritto comunitario, gli Stati membri possono definire le condizioni per il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo. Tuttavia, nella fattispecie, il governo olandese non ha dimostrato a sufficienza che la diversità di trattamento osservata tra gli olandesi residenti in un paese terzo e quelli residenti nelle Antille olandesi e ad Aruba sia oggettivamente giustificata. Sussiste dunque una violazione del principio di parità di trattamento. Alla luce delle risposte fornite dalla CGCE, il giudice nazionale ha ritenuto illegittimo che i cittadini olandesi residenti nelle Antille olandesi e ad Aruba non siano stati iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Parlamento del giugno 2004. Le modalità di riparazione, che possono comprendere un risarcimento del danno subito, sono definite dall'ordinamento nazionale.

Ultima modifica: 05.02.2007

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