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European network for the protection of public figures
Rete europea di protezione delle personalità
Rete europea di protezione delle personalità
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Rete europea di protezione delle personalità
La responsabilità della protezione delle personalità da aggressioni e attentati durante le visite nell’Unione europea (EU) compete agli Stati membri. In seguito all’aumento degli spostamenti di personalità all'interno dell'Unione, tale decisione istituisce una rete europea di protezione delle personalità che funge da struttura formale per la comunicazione e la consultazione tra autorità nazionali.
ATTO
Decisione 2002/956/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La protezione delle personalità è compito dello Stato membro della visita. Fatta salva la raccomandazione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, riguardante la determinazione di una scala di valutazione comune delle minacce nei confronti di personalità in visita nell'Unione europea e un’iniziativa della Spagna, il Consiglio ha adottato tale decisione per colmare le lacune esistenti nella legislazione sulla protezione delle personalità.
Tale decisione istituisce una rete europea per la protezione delle personalità. La rete è composta dai servizi di polizia nazionali e da altri servizi competenti in materia di protezione delle personalità. Ogni Stato membro designa un unico punto di contatto nazionale per la rete. Anche gli Stati candidati all’UE e l’Europol possono designare i punti di contatto.
Per «personalità» si intende la persona che visita l’UE, nell’esercizio o meno di incarichi ufficiali e abbia diritto a un servizio di protezione conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro o in virtù della regolamentazione di un’organizzazione o un’istituzione internazionale o sopranazionale.
Le attività della rete sono promosse dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.
La rete ha i seguenti obiettivi
La rete presenta ogni anno al Consiglio una relazione sull'evoluzione delle sue attività. Il Consiglio valuterà le attività della rete ogni tre anni.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Decisione 2002/956/GAI |
29.11.2002 |
- |
GU L 333 del 10.12.2002 |
Atto/i modificatore/i |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Decisione 2009/796/GAI |
19.11.2009 |
- |
GU L 283 del 30.10.2009 |
Ultima modifica: 08.04.2010