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Return of illegal immigrants to their countries: joint flights
Rimpatrio di immigrati irregolari nei loro paesi d’origine: i voli congiunti
Rimpatrio di immigrati irregolari nei loro paesi d’origine: i voli congiunti
Rimpatrio di immigrati irregolari nei loro paesi d’origine: i voli congiunti
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA PRESENTE DECISIONE?
Stabilisce le procedure relative alla cooperazione fra due o più paesi dell’UE per l’espulsione di immigrati irregolari dall’Unione per via aerea.
PUNTI CHIAVE
Tali fasi comprendono anche questioni quali il checkin, la sicurezza e l’uso di misure coercitive*.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA PRESENTE DECISIONE?
Si applica a partire dal 7 agosto 2004.
CONTESTO
Ogni anno, a un numero compreso fra 400 000 e 500 000 cittadini stranieri viene ingiunto di lasciare l’UE perché vi sono entrati, o vi soggiornano, illegalmente. Solo il 40 % viene rimpatriato nel paese di origine o nel paese dal quale è entrato nell’UE. Garantire il rimpatrio degli immigrati irregolari è essenziale per assicurare la credibilità della migrazione legale.
Per ulteriori informazioni, si veda:
* TERMINI CHIAVE
misure coercitive: possono essere usate nei confronti di persone che rifiutano o si oppongono all’allontanamento; devono essere proporzionali e non devono eccedere un ragionevole livello di forza o compromettere la capacità di respirare di una persona.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’organizzazione di voli congiunti per l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28-35)
ATTI COLLEGATI
Direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26-31)
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34-36)
Ultimo aggiornamento: 29.07.2016