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Importazione e transito di determinati ungulati

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Importazione e transito di determinati ungulati

 

SINTESI DI:

Direttiva 2004/68/CE — Che stabilisce norme per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni da paesi terzi e per il transito all’interno dell’UE di determinati ungulati* riportati nell’allegato I.
  • Gli animali importati o in transito nell’UE devono provenire dai paesi o dalle regioni riportate in un elenco di paesi terzi autorizzati ed essere accompagnati da certificati veterinari. I paesi terzi devono altresì soddisfare talune condizioni di polizia sanitaria particolari.

PUNTI CHIAVE

Elaborazione degli elenchi dei paesi terzi autorizzati

La Commissione europea, assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, elabora gli elenchi dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni. Durante la stesura di tali elenchi, essa tiene conto:

  • dello stato di salute del bestiame;
  • della legislazione del paese in questione in materia di salute e benessere degli animali;
  • dell’organizzazione dell’autorità competente e dei suoi servizi ispettivi;
  • del rispetto delle condizioni di polizia sanitaria dell’UE;
  • dell’adesione all’Organizzazione mondiale per la salute animale;
  • della notifica di malattie infettive o contagiose in maniera tempestiva;
  • di ogni esperienza acquisita in materia di importazioni di animali vivi provenienti da paesi terzi;
  • dei risultati delle ispezioni effettuate in paesi terzi;
  • delle misure di lotta contro le malattie animali infettive o contagiose attuate nei paesi terzi (cfr. allegato II).

Condizioni di polizia sanitaria particolari

L’importazione o il transito di animali provenienti da paesi terzi possono essere oggetto di condizioni di polizia sanitaria particolari che tengono conto:

  • della specie animale interessata;
  • dell’età e del sesso degli animali;
  • della destinazione o l’utilizzo previsto degli animali;
  • delle misure da applicarsi dopo l’importazione;
  • ogni disposizione speciale applicabile agli scambi intracomunitari.

Garanzie fornite dai paesi terzi

I paesi terzi autorizzati devono garantire che gli animali siano stati sottoposti al controllo di un veterinario ufficiale e rispettino talune condizioni di polizia sanitaria particolari.

Ogni lotto di animali deve essere accompagnato da un certificato veterinario attestante l’assenza di rischio proveniente dagli animali interessati e riportante alcune informazioni relative alla salute pubblica, la salute animale o il benessere degli animali.

Deroghe possono essere concesse a seconda della destinazione degli animali (zoo, spettacoli circensi, animali da compagnia, ecc.) o in funzione delle misure attuate dai paesi terzi per la lotta contro una malattia di cui all’allegato II.

Ispezioni nei paesi terzi

Nei paesi terzi possono essere realizzate ispezioni e/o controlli ad opera di esperti della Commissione per verificare la conformità o l’equivalenza delle norme di polizia sanitaria del paese rispetto alla legislazione europea.

Abrogazione

Regolamento (UE) 2016/429 (normativa in materia di sanità animale) abroga la direttiva dal 21 aprile 2021.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

Si applica dal giovedì 20 maggio 2004 con l’intento di diventare legge nei Paesi dell’UE entro il sabato 19 novembre 2005.

CONTESTO

La direttiva 2004/68/UE è stata adottata in risposta ai focolai di afta epizootica e di peste suina nell’UE.

TERMINI CHIAVE

Ungulati: animali artiodattili che comprendono bovini, suini, ovini, cavalli, daini ecc.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).

Le successive modifiche alla direttiva 2004/68/CE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

Consultare la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 06.03.2019

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