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Scambi intracomunitari di suini riproduttori

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Scambi intracomunitari di suini riproduttori

L’Unione europea armonizza le norme sull’allevamento suino allo scopo di facilitare gli scambi intracomunitari di questi animali.

ATTI

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina. [Cfr. atti modificativi].

Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura.

Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori.

SINTESI

Queste linee guida regolano gli scambi intracomunitari di suini e le condizioni zootecniche e veterinarie da applicare.

La Commissione ha stabilito:

  • i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi;
  • i criteri per la creazione di libri genealogici e registri;
  • i criteri di inclusione nei libri genealogici e registri;
  • i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori;
  • il certificato a carico degli Stati membri per la commercializzazione di suini da riproduzione, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni.

Fino all'entrata in vigore di queste disposizioni, i controlli ufficiali in ciascuno Stato membro e i libri genealogici sono riconosciuti dagli altri Stati membri.

Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare, per motivi zootecnici, gli scambi intracomunitari di suini di razza pura da riproduzione e ibridi, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni.

L'istituzione dei libri genealogici e dei registri non può essere vietata, limitata od ostacolata per motivi zootecnici, fermo restando il rispetto per le condizioni previste dalla normativa comunitaria.

L'approvazione ufficiale delle associazioni di allevatori e/o delle organizzazioni di allevamento e/o delle aziende private che istituiscono o mantengono i registri in conformità con le norme comunitarie non può essere vietata, limitata od ostacolata.

Gli Stati membri istituiscono e mantengono un elenco delle agenzie che sono responsabili della creazione e della tenuta dei libri genealogici, prima di inviarlo agli altri Stati membri e al pubblico.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 88/661/CEE

22.12.1988

1.1.1989

GU L 382, 31.12.1988

Direttiva 90/118/CEE

12.3.1990

1.1.1991

GU L 71, 17.3.1990

Direttiva 90/119/CEE

12.3.1990

1.1.1991

GU L 71, 17.3.1990

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Atto di adesione della Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia

1.1.1995

-

GU L 241, 29.8.1994

Regolamento (CE) n. 806/2003

5.6.2003

-

GU L 122, 16.5.2003

Direttiva 2008/73/CE

3.9.2008

1.1.2010

GU L 219, 14.8.2008

Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 88/661/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 89/501/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].

Decisione 89/502/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].

Decisione 89/503/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].

Decisione 89/504/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].

Decisione 89/505/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].

Decisione 89/506/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].

Decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi [Gazzetta ufficiale L 247 del 23.8.1989].

Ultima modifica: 22.06.2011

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