This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Rice
Riso
Riso
This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.
Riso
L'organizzazione comune del mercato del riso (OCM riso) stabilizza i prezzi e garantisce un tenore di vita equo agli agricoltori; definisce inoltre il regime dei prezzi e le modalità degli scambi con i paesi terzi. L'OCM riso resta in vigore fino al 31 agosto 2008.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [v. atti modificativi].
SINTESI
A partire dal 1° settembre 2008, i prodotti che i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento in esame sono disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Il regolamento riguarda l'organizzazione comune del mercato del riso (OCM riso), che in precedenza era disciplinata dal regolamento (CE) n. 3072/95.
L'OCM riso prevede interventi nel mercato interno, tra i quali la fissazione di un prezzo d'intervento, e alcune misure di sostegno ai prodotti europei scambiati sui mercati internazionali; essa è inoltre fortemente influenzata da alcuni accordi internazionali conclusi nell'ambito del GATT.
Campo di applicazione
L'OCM riso riguarda:
La campagna di commercializzazione inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
In base alla riforma agricola del 2003, che ha introdotto il principio del pagamento unico per azienda, possono essere versati agli agricoltori pagamenti diretti e aiuti specifici.
Mercato interno
Il prezzo d'intervento per tonnellata di risone (riso provvisto della lolla dopo la trebbiatura) ammonta a 150 EUR. Dal 1º aprile al 31 luglio di ogni anno gli organismi d'intervento possono acquistare fino a 75 000 tonnellate di riso. Se la qualità del risone offerto all'intervento differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, si applicano maggiorazioni o riduzioni. Gli organismi d'intervento possono poi mettere in vendita sul mercato comunitario o per l'esportazione verso i paesi terzi il risone immagazzinato.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le informazioni riguardanti la produzione, lo stoccaggio e i prezzi del riso in base alle dichiarazioni dei produttori e degli stabilimenti di lavorazione presenti sul loro territorio.
Regime degli scambi con i paesi terzi
Per le importazioni e le esportazioni è necessario un titolo di importazione o di esportazione, rilasciato dagli Stati membri e valido in tutta la Comunità.
I dazi all'importazione variano a seconda del prodotto:
In alcuni casi possono essere applicati dazi addizionali.
I contingenti tariffari sono aperti e gestiti dalla Commissione secondo diversi metodi basati sui criteri seguenti: ordine cronologico di presentazione delle domande ("primo arrivato, primo servito"), ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("esame simultaneo"), correnti commerciali tradizionali o altri criteri non discriminatori.
Per consentire l'esportazione dei prodotti contemplati dal regolamento può essere concessa una restituzione all'esportazione che serve a coprire la differenza tra i prezzi di questi prodotti sul mercato comunitario e i prezzi praticati sul mercato mondiale. Il regolamento detta i principi che disciplinano l'attribuzione delle restituzioni all'esportazione.
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'OCM, il Consiglio può vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo.
Negli scambi con i paesi terzi sono vietate le tasse di effetto equivalente a un dazio doganale e l'applicazione di restrizioni quantitative all'importazione o di misure di effetto equivalente. È tuttavia possibile adottare misure di salvaguardia qualora il mercato rischi di subire turbative causate dalle importazioni o dalle esportazioni.
Altre disposizioni
Salvo disposizioni contrarie del regolamento, al settore del riso si applicano le norme del trattato relative agli aiuti di Stato.
Gli Stati membri e la Commissione si scambiano le informazioni necessarie all'attuazione del regolamento. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali (FR), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un membro della Commissione.
Contesto
La prima organizzazione comune del mercato del riso risale al 1964, con il regolamento n. 16/64/CEE; da quando è entrata in vigore, l'OCM ha subito varie riforme (nel 1967, nel 1976 e nel 1995).
La riforma dell'OCM cereali, attuata nel 2003 dal regolamento in esame, mira a intervenire sugli squilibri che caratterizzano il mercato europeo del riso abbassando nel contempo il prezzo d'intervento. Tale riduzione si inserisce peraltro nel contesto della grande riforma agricola del 2003, che ha introdotto un aiuto specifico ai produttori di riso.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1785/2003 |
28.10.2003 |
- |
GU L 270 del 21.10.2003 |
Atto(i) modificativo(i) |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 247/2006 |
15.2.2006 |
- |
GU L 42 del 14.2.2006 |
Regolamento (CE) n. 797/2006 |
3.6.2006 |
- |
GU L 144 del 31.5.2006 |
Le modifiche e rettifiche successive del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata (pdf) ha solo un valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Modalità di applicazione
Regolamento (CE) n. 489/2005 della Commissione, del 29 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento [Gazzetta ufficiale L 81 del 30.3.2005].
Commercio con i paesi meno avanzati
Regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007, recante modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari applicabili al riso originario dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09 [Gazzetta ufficiale L 213 del 15.8.2007].
Riso Basmati
Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine [Gazzetta ufficiale L 176 del 30.6.2006].
Per ulteriori informazioni sull'OCM riso si prega di consultare la normativa europea in materia.
Ultima modifica: 11.03.2008