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Ordine di protezione europeo: sostegno alle vittime di reati nell’Unione europea

Ordine di protezione europeo: sostegno alle vittime di reati nell’Unione europea

SINTESI DI:

Direttiva 2011/99/UE: ordine di protezione europeo

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

  • Permette alle vittime di violenza, in particolare di violenza domestica e di stalking, di continuare a godere di protezione dal reo quando si spostano in un altro paese dell’UE.
  • Stabilisce le norme che permettono a un giudice o a un’autorità equivalente in un paese dell’UE di emettere un ordine di protezione europeo quando la persona protetta si trasferisce in un altro paese dell’UE.
  • Opera parallelamente al regolamento (UE) n. 606/2013, che introduce un semplice certificato in modo che un ordine emesso in un paese dell’UE possa essere rapidamente e facilmente riconoscibile in un altro.

PUNTI CHIAVE

Per emettere un ordine di protezione europeo, ci deve essere una misura di protezione nazionale esistente in atto in quel paese dell’UE, che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o restrizioni:

  • divieto di frequentare determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta;
  • divieto o regolamentazione dei contatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta, anche per telefono, posta elettronica o ordinaria, fax o altro;
  • divieto o regolamentazione dell’avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.

Emissione di un ordine

Sono previste diverse condizioni, tra le quali:

  • la persona protetta decide di risiedere o già risiede, oppure decide di soggiornare o già soggiorna, in un altro paese dell’UE;
  • la persona protetta stessa richiede l’ordine;
  • la persona che determina il pericolo ha diritto di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione, se questi diritti non sono stati concessi a tale persona nel procedimento che ha portato all’adozione della misura di protezione.

L’ordine può essere richiesto sia nel paese dell’UE in cui la persona protetta risiede o soggiorna attualmente (Stato di esecuzione) che in quello in cui verrà emesso l’ordine (Stato di emissione).

Non riconoscimento di un ordine

Lo Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere un ordine per una serie di motivi, tra cui:

  • l’ordine è incompleto o non è stato completato entro il termine stabilito dall’autorità competente dello Stato di esecuzione;
  • la misura di protezione si riferisce a un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione;
  • la misura di protezione non impone uno o più dei divieti o limitazioni di cui sopra.

Se lo Stato di esecuzione si rifiuta di riconoscere l’ordine, dovrà:

  • informare senza indugio lo Stato di emissione e la persona protetta circa il suo rifiuto e i relativi motivi;
  • informare la persona protetta circa la possibilità di chiedere l’adozione di una misura di protezione conformemente al diritto nazionale;
  • informare la persona protetta circa le possibilità di ricorso applicabili contro tale decisione previste dal diritto nazionale.

Esecuzione di un ordine

Lo Stato di esecuzione è responsabile dell’adozione e dell’applicazione delle misure volte a effettuare l’ordine. In caso di violazione, esso può:

  • imporre sanzioni penali e adottare ogni altra misura, laddove tale violazione configuri un reato nella legislazione dello Stato di esecuzione;
  • adottare decisioni di natura non penale in relazione alla violazione;
  • adottare altre misure urgenti e provvisorie per porre fine alla violazione, in attesa di una successiva decisione dello Stato di emissione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 10 gennaio 2012. I paesi dell’UE dovevano recepirla nelle proprie legislazioni nazionali entro l’11 gennaio 2015.

CONTESTO

Si veda anche la sezione «Vittime» sul sito Internet dedicato alla giustizia della Commissione europea.

ATTO

Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2-18)

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4-12)

Ultimo aggiornamento: 25.01.2016

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