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Pre-trial supervision – mutual recognition
Misure cautelari: reciproco riconoscimento
Misure cautelari: reciproco riconoscimento
Misure cautelari: reciproco riconoscimento
SINTESI DI:
Decisione 2009/829/GAI del Consiglio — Misure cautelari (alternative alla detenzione)
SINTESI
COSA FA QUESTA DECISIONE QUADRO?
Consente ai cittadini europei in attesa di giudizio in un altro paese dell’Unione europea (UE) di ritornare al paese d’origine fino a quando non inizia il loro processo.
Il loro paese d’origine li sorveglia utilizzando misure non detentive (al di fuori della prigione), ad esempio, chiedendo loro di presentarsi alla stazione di polizia ogni giorno.
Questo evita così una prolungata custodia cautelare all’estero.
PUNTI CHIAVE
Se l’indagato accetta di tornare al paese d’origine, il paese del processo deciderà il tipo di sorveglianza*.
Il paese del processo invia la sua decisione al paese d’origine, unitamente ad un certificato.
Il paese d’origine ha a disposizione 20 giorni lavorativi per riconoscere la decisione.
A volte, i paesi non riconoscono una decisione se:
Per taluni reati, i paesi sono obbligati a riconoscere le decisioni. Tra questi:
Se l’indagato non si presenta al processo, il paese d’origine può «consegnarlo», ovvero costringerlo a tornare con un mandato d’arresto europeo.
Dal 2014, anche il Regno Unito (1) fa parte di questo sistema.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?
A decorrere dal 1o dicembre 2012.
CONTESTO
Reciproco riconoscimento delle misure cautelari
TERMINI CHIAVE
Le *misure cautelari possono richiedere all’indagato di:
ATTO
Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Decisione quadro 2009/829/GAI |
1.12.2009 |
1.12.2012 |
ATTI COLLEGATI
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare [COM(2014) 57 final del 5 febbraio 2014]
Decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1o dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell’acquis di Schengen (GU L 345 dell’1.12.2014, pagg. 6-9)
Ultimo aggiornamento: 28.09.2015
(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.