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"Il crimine non paghi"

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"Il crimine non paghi"

La confisca e il recupero dei proventi di reato sono il fulcro vitale della lotta efficace al crimine organizzato. La presente comunicazione ribadisce l'impegno della Commissione ad adottare misure di accompagnamento legislative e non legislative.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 novembre 2008 - Proventi della criminalità organizzata: garantire che il "crimine non paghi" [COM(2008) 766 def. – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La confisca e il recupero dei proventi di reato, come pure la cooperazione internazionale in questo settore, sono il fulcro vitale della lotta al crimine organizzato nell'Unione europea (UE). I risultati raggiunti in questo settore rimangono però modesti, soprattutto se paragonati ai redditi stimati dei gruppi di criminalità organizzata, e le disposizioni degli Stati membri non sono ancora del tutto armonizzate.

Gli strumenti giuridici dell'UE consistono attualmente delle decisioni quadro:

Tali decisioni quadro hanno l'intento di instaurare un approccio comune in materia di confisca e recupero dei proventi della criminalità organizzata. L'attuazione a livello nazionale delle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2005/212/GAI rimane però incompleta. È ancora troppo presto per valutare l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI. La cattiva attuazione può essere il risultato di una mancanza di chiarezza e uniformità dei testi. Perciò, la Commissione propone una riformulazione del quadro normativo UE esistente.

Allo stesso tempo, la Commissione propone di avviare discussioni sulla scorta delle esperienze degli Stati membri, in vista di estendere alcuni concetti giuridici e introdurre nuove disposizioni sulla confisca. I seguenti argomenti potrebbero offrire spunti di discussione:

  • confisca in assenza di procedimento penale (confisca civile), ogniqualvolta esista il sospetto che i beni siano il prodotto di gravi reati, e non è possibile intentare una causa contro la persona sospettata di aver commesso il reato (perché è deceduta o è latitante);
  • possesso "ingiustificato" dei beni, da considerarsi nuova fattispecie di reato nei casi in cui vi sia sproporzione tra i beni posseduti e quelli dichiarati e qualora l'indagato intrattenga abitualmente rapporti con noti criminali;
  • garantire il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco e confisca dell'UE, indipendentemente dalla loro natura (penale o civile);
  • estendere il campo di applicazione della confisca obbligatoria a seguito di condanna per ingenti profitti derivanti da alcuni reati gravi commessi;
  • obbligo di fornire informazioni sui conti correnti e sulle operazioni bancarie di soggetti identificati, dando così applicazione alle disposizioni del protocollo della convenzione UE relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 2001, che deve ancora essere ratificata da numerosi paesi.

È inoltre necessario approfondire la cooperazione fra gli Stati membri per garantire alle autorità nazionali un rapido scambio di informazioni sull'ubicazione dei beni. A tal fine, la Commissione incoraggia gli Stati membri a completare il recepimento della decisione 2007/845/GAI del Consiglio, che prevede l'istituzione degli uffici nazionali per il recupero dei beni. Finora, non tutti gli Stati membri hanno designato questi uffici; inoltre, gli uffici esistenti presentano strutture, poteri e pratiche che differiscono notevolmente fra loro. La Commissione raccomanda che tali uffici fungano da punto di contatto per tutte le attività di confisca a livello nazionale, e abbiano:

  • un assetto pluridisciplinare ed esperti provenienti da diversi campi correlati;
  • un canale di comunicazione sicuro e standardizzato per uno scambio più rapido e agevole delle informazioni;
  • i poteri necessari a svolgere le attività d'individuazione, reperimento e blocco temporaneo dei beni;
  • Europol che coordina le loro attività operative e garantisce un rapido scambio delle informazioni;
  • Eurojust che agevola la loro cooperazione con le autorità giudiziarie e il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco e confisca.

Occorre inoltre migliorare la cooperazione con i paesi terzi in materia di confisca. Pertanto, la Commissione continuerà a promuovere la ratifica e l'attuazione da parte dell'UE e degli Stati membri delle convenzioni internazionali che comportano misure relative alla confisca dei proventi illeciti, fra cui:

  • la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC);
  • la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC);
  • le convenzioni del Consiglio d'Europa relative al riciclaggio dei capitali e alla confisca ("convenzioni di Strasburgo").

Le citate convenzioni internazionali hanno l'intento di promuovere la cooperazione internazionale per individuare, reperire, bloccare e confiscare beni derivanti da attività criminali. È comunque necessario intensificare la cooperazione con i paesi terzi, in particolare moltiplicando gli accordi di ripartizione dei beni, e lo sviluppo delle migliori pratiche.

La Commissione promuove inoltre l'adozione di misure di accompagnamento non legislative, come:

  • nuovi strumenti atti a favorire l'individuazione e il reperimento dei beni, incluso l'accesso ai registri centrali nazionali da parte degli uffici di recupero dei beni. Occorrerebbe creare un registro delle decisioni di blocco e confisca tuttora pendenti nell'Unione;
  • un programma di formazione comune europeo rivolto agli operatori incaricati delle indagini finanziarie e delle analisi del crimine, che è attualmente in fase di sviluppo;
  • una metodologia di raccolta dei dati statistici nazionali sui beni confiscati e bloccati, affinché risultino comparabili, che è attualmente in fase di definizione nell'ambito del piano d'azione UE 2006-2010 sulle statistiche relative alla criminalità.

Ultima modifica: 22.05.2009

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