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Reti di trasporto del gas naturale

Reti di trasporto del gas naturale

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce le norme per l’accesso a:

  • reti di trasporto* del gas naturale;
  • stoccaggio del gas;
  • impianti di gas naturale liquefatto.

Queste norme mirano a neutralizzare gli ostacoli alla concorrenza nel mercato dell’Unione europea (Unione) per il gas naturale e a garantirne il regolare funzionamento.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento determina:

  • in che modo sono impostate le tariffe (esclusivamente per l’accesso alle reti);
  • i servizi da offrire;
  • l’assegnazione di capacità ai gestori dei sistemi di trasporto del gas (GST)*;
  • requisiti di trasparenza (come le norme relative alla pubblicazione di come i GST o le autorità nazionali competenti determinano le tariffe e della struttura tariffaria);
  • regole di bilanciamento* e oneri di sbilancio sul mercato.

Certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto

Le autorità di regolamentazione nazionali sono tenute a notificare alla Commissione europea le decisioni relative alla certificazione di un GST. La Commissione ha due mesi di tempo per emettere il suo parere all’autorità, che adotta quindi la decisione finale relativa alla certificazione del GST. La decisione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio

Il regolamento modificativo (UE) 2022/1032 impone alle autorità degli Stati membri dell’Unione di certificare tutti i gestori dei siti di stoccaggio del gas sotterranei. Ciò mira a evitare i potenziali rischi di influenza esterna sulle infrastrutture critiche di stoccaggio, che potrebbero compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione e altri interessi essenziali in materia di sicurezza. Ogni gestore che non ottiene tale certificazione dovrà rinunciare alla proprietà o al controllo degli impianti di stoccaggio del gas all’interno dell’Unione.

Creazione della Rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas

I GST del gas dovevano presentare alla Commissione e all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) un progetto di statuto della Rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas (REGST del gas), un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno entro il 3 marzo 2011.

Codici di rete

La Commissione è tenuta a consultare ACER e REGST del gas in merito all’istituzione di un elenco annuale delle priorità per lo sviluppo di un insieme di norme note come codici di rete. Questi codici vengono elaborati sulla base di un orientamento non vincolante che ACER trasmette alla Commissione. I codici fanno riferimento in particolare a:

Compiti della REGST del gas

La REGST del gas ha il compito di adottare:

  • strumenti comuni di gestione della rete;
  • un piano decennale di sviluppo della rete;
  • raccomandazioni per una cooperazione tecnica coordinata fra i GST dell’UE;
  • un programma annuale di lavoro;
  • una relazione annuale;
  • prospettive annuali di approvvigionamento per il periodo estivo e invernale.

Costi e tariffe

Le autorità di regolamentazione stabiliscono le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle. Gli Stati membri possono prendere decisioni in materia di tariffe e decidere che esse possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste.

Servizi di accesso per i terzi

  • I GST devono fornire i propri servizi in maniera non discriminatoria a tutti gli utenti della rete. Nel codice di rete sui meccanismi di assegnazione delle capacità vengono stabilite norme di assegnazione dettagliate.
  • I gestori dei sistemi di gas naturale liquefatto e delle strutture di stoccaggio devono offrire i loro servizi su base non discriminatoria e renderli compatibili con l’uso di reti interconnesse di trasporto del gas. Gli Stati membri devono decidere se l’accesso allo stoccaggio debba essere regolamentato o negoziato.

Gestione della congestione

  • Tutti i soggetti operanti sul mercato devono poter disporre della capacità massima delle reti e degli impianti di stoccaggio e di GNL.
  • I GST devono praticare e pubblicare procedure trasparenti di gestione della congestione, le quali garantiscano che gli scambi transfrontalieri di gas avvengono su base non discriminatoria.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 3 marzo 2011. Il regolamento ha abrogato il regolamento (CE) n. 1775/2005 con effetto a decorrere dal 3 marzo 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Trasporto. Trasporto di gas dalle aree di produzione ai consumatori finali mediante gasdotti interrati.
Gestore di sistema di trasporto (GST). Un’entità che trasporta energia, come il gas naturale, a livello nazionale o regionale per mezzo di un’infrastruttura fissa.
Bilanciamento. Ricevere e fornire gas oppure prelevarlo da una società pari. Il bilanciamento può essere effettuato giornalmente, mensilmente o stagionalmente, con sanzioni penali generalmente valutate per sbilancio eccessivo.
Gestione della congestione. La congestione si manifesta quando il sistema di trasporto non è in grado di trasferire la potenza secondo le richieste del mercato. La gestione della congestione garantisce l’uso della potenza disponibile senza violare i vincoli del sistema.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

Le successive modifiche al regolamento di esecuzione (CE) n. 715/2009 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1).

Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 29).

Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 13).

Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15).

Ultimo aggiornamento: 31.10.2022

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