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Partnership for the accession of Turkey
Partenariato per l’adesione della Turchia
Partenariato per l’adesione della Turchia
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Partenariato per l’adesione della Turchia
Il partenariato per l'adesione intende aiutare le autorità turche a soddisfare i criteri di adesione, insistendo in particolar modo sui criteri politici. Esso espone in maniera dettagliata le priorità della preparazione del paese all'adesione, in particolare l’applicazione dell'acquis, e costituisce un quadro di riferimento per la programmazione dell'assistenza preadesione.
ATTO
Decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l’adesione con la Repubblica di Turchia e che abroga la decisione 2006/35/CE.
SINTESI
Il partenariato per l’adesione della Turchia costituisce il principale strumento di orientamento per preparare il paese all’adesione. Esso si fonda sulla strategia di preadesione.
Il Consiglio europeo di Helsinki (dicembre 1999) ha riconosciuto che la Turchia è un paese candidato all'adesione in base agli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati. I negoziati di adesione sono stati avviati il 3 ottobre 2005.
La strategia di preadesione ingloba i quadri e gli strumenti del processo di adesione di un nuovo Stato membro. Essa offre alla Turchia un programma coerente di adesione e le consente di familiarizzarsi con le procedure e le politiche dell’Unione europea (UE), in particolare attraverso la partecipazione ai programmi comunitari.
OBIETTIVO
Obiettivo del partenariato per l’adesione è integrare in un quadro giuridico unico:
Il partenariato per l’adesione della Turchia, istituito nel 2001, è stato riveduto tre volte, nel 2003, nel 2006 e nel 2008. La sua evoluzione dipende dai progressi registrati e dagli sforzi che il paese deve ancora compiere in vista della preparazione all’adesione.
Per conseguire gli obiettivi individuati nel partenariato per l'adesione, la Turchia adotta un programma nazionale per l'adozione dell'acquis (PNAA), in cui indica le modalità e il calendario di attuazione degli interventi nei settori prioritari.
LE PRIORITÀ
Il partenariato per l'adesione fa una distinzione fra priorità a breve termine, da realizzarsi entro 1-2 anni, e priorità a medio termine, da realizzarsi entro 3-4 anni, che si basano principalmente sulla capacità della Turchia di rispettare:
Le priorità a breve e medio termine sono:
Valutazione
La Commissione valuta periodicamente i progressi compiuti dalla Turchia con riguardo alle priorità fissate dal partenariato per l'adesione e alle aree di ulteriore intervento. Questa valutazione riguarda l’osservanza dei criteri di adesione, compresa l’adozione e l' applicazione effettiva dell’acquis. L'attuazione del partenariato per l'adesione viene monitorata e valutata nel quadro dell'accordo di associazione tra l'UE e la Turchia.
QUADRO FINANZIARIO
La Turchia riceve assistenza finanziaria a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA) per il periodo 2007-2013. Il quadro finanziario indicativo pluriennale per il periodo 2009-2011 (QFIP) indica l'ammontare dell’assistenza destinata alla Turchia a titolo dell'IPA, cioè circa 3 037,9 milioni di euro (2007 e 2008 compreso).
L’assistenza comunitaria è subordinata al rispetto degli elementi essenziali che disciplinano le relazioni bilaterali fra la Turchia e l’UE, dei criteri di Copenaghen e delle priorità definite dal partenariato. Qualora tali requisiti non siano soddisfatti, il Consiglio può sospendere l’assistenza finanziaria.
La Turchia usufruisce altresì dei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI (DE) (EN) (FR)) nell’ambito del suo mandato di prestito regionale destinato ai paesi vicini dell'Europa sudorientale.
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Decisione 2008/157/CE |
29.2.2008 |
- |
GU L 51 del 26.2.2008 |
ATTI CONNESSI
Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 (FR).
Il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati d’adesione con la Turchia il 3 ottobre 2005.
RELAZIONI BILATERALI
Accordo di associazione CEE-Turchia (1963) [Gazzetta ufficiale n. 217 del 29.12.1964].
Protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell’allargamento dell’Unione europea [Gazzetta ufficiale L 254 del 30.9.2005].
ASSISTENZA FINANZIARIA
Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) [GU L 210 del 31.7.2006].
Quadro finanziario indicativo pluriennale (QFIP) per:
VALUTAZIONE
Le relazioni (EN) possono essere consultate sul sito della direzione generale allargamento della Commissione europea.
Ultima modifica: 29.05.2008