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Exemption for certain agreements between liner shipping companies (‘consortia’)
Esenzione per taluni accordi tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)
Esenzione per taluni accordi tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)
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Articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
L’articolo 101, paragrafo 1,TFEU vieta tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.
Tuttavia, in base all’articolo 101, paragrafo 3, in alcuni casi le disposizioni dell’articolo 101, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili qualora gli accordi possano generare taluni vantaggi sociali o per il consumatore e quindi promuovere una maggiore efficienza senza falsare il gioco della concorrenza.
Il regolamento riguarda i consorzi* che forniscono servizi marittimi internazionali di linea* tra uno o più porti della Comunità ed esonera i loro accordi, decisioni e pratiche specifiche dall’applicazione delle regole dell’Unione sulla concorrenza.
Accordi esentati
Sono consentite le seguenti attività di un consorzio:
Restrizioni fondamentali
L’esenzione di cui sopra non si applica ai consorzi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto:
Condizioni per l’esenzione
Perché il consorzio possa beneficiare dell’esenzione, la quota di mercato congiunta dei membri del consorzio sul mercato rilevante su cui esso opera non deve superare il 30%, calcolata con riferimento al volume complessivo delle merci trasportate dai membri all’interno o all’esterno del consorzio. Per beneficiare dell’esenzione, il consorzio deve dare ai membri il diritto di recedere, subordinatamente all’osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi, senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura. Per un consorzio fortemente integrato, il periodo massimo di preavviso può essere prolungato a 12 mesi.
Il regolamento è in vigore dal 26 aprile 2010. La sua validità, originariamente stabilità fino al 25 aprile 2015, è stata prorogata fino al 25 aprile 2024.
Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 823/2000, scaduto il 25 aprile 2010. Anche se le giustificazioni per un’esenzione di categoria* a favore dei consorzi marittimi di linea sono tuttora valide, il regolamento n. 906/2009 garantisce una maggiore convergenza con altri regolamenti di esenzione per categoria per la cooperazione orizzontale in vigore pur tenendo conto delle attuali pratiche di mercato nel settore del trasporto marittimo di linea.
Per maggiori informazioni, si veda:
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).
Regolamento della Commissione (CE) n. 906/2009, del 28 settembre 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81(3) del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (GU L 256, del 29.9.2009, pag. 31).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 906/2009 sono state integrate nel testo di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 23.09.2021