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Social security schemes and free movement of persons: Basic Regulation
Regimi di sicurezza sociale e libera circolazione delle persone: regolamento di base
Regimi di sicurezza sociale e libera circolazione delle persone: regolamento di base
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Regimi di sicurezza sociale e libera circolazione delle persone: regolamento di base
Questo regolamento coordina le legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale al fine di proteggere i diritti di previdenza sociale delle persone che si spostano all’interno dell’Unione europea.
ATTO
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità [Cfr atti modificativi].
SINTESI
Il regolamento è completato dal regolamento d'applicazione (CEE) n. 574/72 che ne espone nei dettagli l’applicazione pratica (autorità nazionali responsabili, formalità amministrative, ecc.)
Campo d'applicazione riguardo alle persone
Il regolamento si applica ai lavoratori (salariati o non salariati) cittadini di uno Stato membro di un paese terzo o apolidi/profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti. Esso si applica inoltre ai superstiti di detti lavoratori, qualunque sia la loro nazionalità, nonché agli impiegati pubblici e al personale ad essi assimilato secondo la legislazione applicabile.
Il regolamento si applica anche alle persone che seguono degli studi o una formazione professionale e ai membri della loro famiglia.
Parità di trattamento
Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri e alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascun Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
Campo d'applicazione materiale
Il regolamento copre tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, le prestazioni di disoccupazione, nonché le prestazioni familiari e gli assegni in caso di morte. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra.
Revoca delle clausole di residenza
Le prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o ai superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri non possono subire riduzioni o modifiche, né sospensioni, soppressioni o confische se il beneficiario risiede nel territorio di un altro Stato membro.
Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o altre rendite possono applicarsi al beneficiario, anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di rendite ottenute sul territorio di un altro Stato membro. Tuttavia questa regola non si applica quando l'interessato gode di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, in caso di morte (pensione) o di malattie professionali che sono erogate dalle istituzioni di due o più Stati membri, in conformità delle disposizioni comunitarie.
Determinazione della legislazione applicabile
Il lavoratore è soggetto alla legislazione di un unico Stato membro.
Regole generali:
Sono previste regole particolari ed eccezioni.
Disposizioni particolari per le varie categorie di prestazioni
In materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni) gli interessati beneficiano, in linea di massima, di tutte le prestazioni acquisite nei vari Stati membri.
Entro certi limiti, ed a condizioni ben precise, un lavoratore in disoccupazione totale che soddisfa i requisiti della legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni e che si rechi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione mantiene il diritto a queste prestazioni.
Un lavoratore subordinato soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto alle prestazioni familiari per i membri della sua famiglia che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, secondo quanto è previsto dalla legislazione del primo Stato membro, come se risiedessero nel suo territorio.
In materia di prestazioni di malattia e di maternità, il regolamento rende possibile per i cittadini europei, a talune condizioni e secondo precise modalità, ottenere le cure sanitarie quando risiedono in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono assicurati, quando soggiornano all'estero o se desiderano farsi curare in un altro Stato membro.
Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, detta commissione amministrativa (CA.SS.TM), composta da un rappresentante del governo di ogni Stato membro
Essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione che nasca dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale tramite l'ammodernamento delle procedure di scambio di informazioni.
Nel quadro di quest'ultima funzione la commissione amministrativa ha introdotto la tessera di assicurazione sanitaria europea .
Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
Il Comitato consultivo, composto da rappresentanti del governo e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali di lavoratori e di datori di lavoro, formula pareri e proposte da presentare alla commissione amministrativa per l'eventuale revisione dei regolamenti.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CEE) n. 1408/71 |
1.10.1972 |
- |
GU L 149 del 5.7.1971 |
Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CEE) n. 1408/71 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul coordinamento dei sistemi di previdenza sociale [Gazzetta ufficiale L 166 del 30.04.2004].
Al fine di semplificare e di chiarire le regole comunitarie relative al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il regolamento (CE) 883/2004. Quest’ultimo costituisce il nuovo punto di riferimento per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri. Esso facilita considerevolmente la vita dei cittadini europei che possono ora più facilmente esercitare il loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea. Inoltre, esso migliora gli obblighi di cooperazione fra le amministrazioni in materia di previdenza sociale.
Il presente regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 1408/71 a decorrere dalla data d'entrata in vigore del suo regolamento d’applicazione (previsto per la fine del 2009). Inoltre, gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento e del Consiglio, del 17 giugno 2008, riguardante l'esecuzione di misure al fine di tenere conto dell'evoluzione delle legislazioni nazionali.
Tuttavia il regolamento (CEE) n. 1408/71 resta in vigore e i suoi effetti giuridici restano validi in relazione agli atti seguenti
Il regolamento (CE) n. 883/2004 rende parimenti obbligatorio lo scambio elettronico dei dati fra le amministrazioni degli Stati membri, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del suo regolamento d'applicazione. La segreteria della commissione tecnica (prevista dal regolamento (CE) n. 1290/97, del 27 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 sta preparando tale scambio elettronico di dati in base a un'architettura europea comune utilizzante lo standard XML (eXtended markup language).
Per ulteriori informazioni si consulti la guida on line [pdf] "I vostri diritti di previdenza sociale quando vi spostate all'interno dell'Unione europea – Aggiornamento: 2004"
Ultima modifica: 09.09.2008