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Social policy
La politica sociale
La politica sociale
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La politica sociale
INTRODUZIONE
Il trattato di Lisbona rafforza la dimensione sociale dell'Unione europea (UE). Riconosce, nei trattati istitutivi, i valori sociali dell'Unione e comprende nuovi obiettivi sociali.
Al contrario, le competenze dell'Unione europea in questo settore non presentano grandi cambiamenti. Il trattato di Lisbona prevede alcune innovazioni, ma l'elaborazione e l'attuazione delle politiche sociali restano essenzialmente di competenza degli Stati membri.
IL RICONOSCIMENTO DEI PRINCIPI E DEI DIRITTI SOCIALI
Il pieno riconoscimento degli obiettivi sociali nei trattati istitutivi non ha soltanto un significato simbolico. Esso implica altresì una migliore integrazione degli obiettivi sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche europee in generale.
Inoltre, il trattato di Lisbona modifica tre articoli dei trattati istitutivi, al fine di chiarire e rafforzare gli obiettivi sociali dell'Unione europea:
Il trattato di Lisbona riconosce inoltre il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La Carta possiede ormai un effetto giuridico vincolante e può essere invocata dinanzi a un giudice. Questo riconoscimento è un passo in avanti in materia sociale dal momento che la Carta garantisce diritti sociali per le persone che risiedono nel territorio dell'UE:
L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA SOCIALE A LIVELLO EUROPEO
La politica sociale fa parte delle competenze condivise tra l'UE e gli Stati membri. Tuttavia, le politiche sociali sono più efficacemente applicate a livello degli Stati membri che a livello europeo. Pertanto, in conformità al principio di sussidiarietà, il ruolo dell'UE si limita in questo settore a sostenere e integrare l'azione degli Stati membri.
Il trattato di Lisbona mantiene questo modello di ripartizione delle competenze. Inoltre, esso mantiene l'adozione di testi secondo la procedura legislativa ordinaria per la maggior parte delle misure in materia di politica sociale.
Per alcune misure, invece, è mantenuto il voto all'unanimità del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, e il trattato di Lisbona riprende la specifica clausola passerella che è stata introdotta dal trattato di Nizza (articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Si rammenta che tale clausola passerella autorizza il Consiglio a decidere all'unanimità di applicare la procedura legislativa ordinaria nei seguenti settori:
Infine, il trattato di Lisbona prevede due innovazioni:
Ultima modifica: 14.04.2010