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La politica sociale

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La politica sociale

INTRODUZIONE

Il trattato di Lisbona rafforza la dimensione sociale dell'Unione europea (UE). Riconosce, nei trattati istitutivi, i valori sociali dell'Unione e comprende nuovi obiettivi sociali.

Al contrario, le competenze dell'Unione europea in questo settore non presentano grandi cambiamenti. Il trattato di Lisbona prevede alcune innovazioni, ma l'elaborazione e l'attuazione delle politiche sociali restano essenzialmente di competenza degli Stati membri.

IL RICONOSCIMENTO DEI PRINCIPI E DEI DIRITTI SOCIALI

Il pieno riconoscimento degli obiettivi sociali nei trattati istitutivi non ha soltanto un significato simbolico. Esso implica altresì una migliore integrazione degli obiettivi sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche europee in generale.

Inoltre, il trattato di Lisbona modifica tre articoli dei trattati istitutivi, al fine di chiarire e rafforzare gli obiettivi sociali dell'Unione europea:

  • l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea oggi include tra gli obiettivi dell'Unione la piena occupazione, il progresso sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la protezione sociale;
  • l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'UE precisa che un elevato livello di occupazione, un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale devono essere presi in considerazione nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione;
  • l'articolo 152 del trattato sul funzionamento dell'UE sancisce il ruolo delle parti sociali nell'UE; inoltre, riconosce il contributo al dialogo sociale del vertice sociale tripartitico per la crescita e l'occupazione che riunisce i rappresentanti del Consiglio, della Commissione e le parti sociali.

Il trattato di Lisbona riconosce inoltre il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La Carta possiede ormai un effetto giuridico vincolante e può essere invocata dinanzi a un giudice. Questo riconoscimento è un passo in avanti in materia sociale dal momento che la Carta garantisce diritti sociali per le persone che risiedono nel territorio dell'UE:

  • il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa (articolo 27 della Carta);
  • il diritto di negoziazione e di sciopero (articolo 28 della Carta);
  • il diritto di accesso ai servizi di collocamento (articolo 29 della Carta);
  • la tutela in caso di licenziamento ingiustificato (articolo 30 della Carta);
  • il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31 della Carta);
  • il divieto del lavoro minorile e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro (articolo 32 della Carta);
  • la conciliazione tra vita familiare e vita professionale (articolo 33 della Carta);
  • la sicurezza sociale (articolo 34 della Carta);
  • la protezione della salute (articolo 35 della Carta).

L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA SOCIALE A LIVELLO EUROPEO

La politica sociale fa parte delle competenze condivise tra l'UE e gli Stati membri. Tuttavia, le politiche sociali sono più efficacemente applicate a livello degli Stati membri che a livello europeo. Pertanto, in conformità al principio di sussidiarietà, il ruolo dell'UE si limita in questo settore a sostenere e integrare l'azione degli Stati membri.

Il trattato di Lisbona mantiene questo modello di ripartizione delle competenze. Inoltre, esso mantiene l'adozione di testi secondo la procedura legislativa ordinaria per la maggior parte delle misure in materia di politica sociale.

Per alcune misure, invece, è mantenuto il voto all'unanimità del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, e il trattato di Lisbona riprende la specifica clausola passerella che è stata introdotta dal trattato di Nizza (articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Si rammenta che tale clausola passerella autorizza il Consiglio a decidere all'unanimità di applicare la procedura legislativa ordinaria nei seguenti settori:

  • la protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
  • la rappresentanza e la difesa collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  • le condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione.

Infine, il trattato di Lisbona prevede due innovazioni:

  • il voto a maggioranza qualificata è esteso alle misure relative alle prestazioni sociali dei lavoratori migranti (articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
  • il metodo di coordinamento aperto è stato istituzionalizzato riconoscendo che la Commissione può adottare iniziative per incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore sociale e agevolare il coordinamento delle loro azioni. Queste iniziative possono per esempio assumere la forma di studi o di pareri in vista di definire degli orientamenti e degli indicatori e di organizzare lo scambio di pratiche esemplari con l'organizzazione di una valutazione periodica (articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'UE).

Ultima modifica: 14.04.2010

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