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Esenzione per accordi di specializzazione (dal 2023)

Esenzione per accordi di specializzazione (dal 2023)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1067 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vieta gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza. Tuttavia, l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE prevede un’eccezione per gli accordi i cui benefici superano gli effetti negativi.
  • Il regolamento applica l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE a talune tipologie di accordi di specializzazione* che soddisfano determinate condizioni, esentandoli dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. Crea una zona di sicurezza giuridica per tali accordi, evitando così la necessità di una valutazione individuale della loro compatibilità con l’articolo 101 del TFUE.
  • Il regolamento mira a garantire una protezione efficace della concorrenza e a fornire la certezza del diritto alle imprese.

PUNTI CHIAVE

Tipi di accordi contemplati dal regolamento

Il regolamento riguarda tre tipi di accordi di produzione, che insieme sono definiti accordi di specializzazione:

  • accordi di specializzazione unilaterale*;
  • accordi di specializzazione reciproca*;
  • accordi di produzione comune*.

Il regolamento si applica anche agli accordi di specializzazione che comprendono:

  • disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale a una o più parti se tali disposizioni sono necessarie per l’attuazione dell’accordo e non sono il suo scopo principale;
  • obblighi di fornitura o di acquisto esclusivi;
  • distribuzione comune dei prodotti di specializzazione*.

Soglia relativa alla quota di mercato

  • L’esenzione prevista dal regolamento si applica a condizione che la quota di mercato combinata delle parti non superi il 20 % sul mercato o sui mercati rilevanti ai quali appartengono i prodotti specializzazione. Se tali prodotti sono prodotti intermedi utilizzati da una o più parti come fattori di produzione a valle di prodotti che vendono anche, la quota di mercato combinata delle parti non deve a sua volta superare il 20 % sul mercato rilevante al quale appartengono i prodotti a valle.
  • Qualora la quota di mercato combinata delle parti si trovi inizialmente entro la soglia del 20 %, ma in seguito superi tale soglia, l’esenzione continua ad applicarsi per un periodo di tolleranza di due anni civili consecutivi.
  • Le quote di mercato sono calcolate sulla base di dati sul valore delle vendite o, se questi dati non sono disponibili, sulla base di altre informazioni di mercato affidabili, compresi i volumi delle vendite.

Restrizioni fondamentali

L’esenzione non si applica agli accordi di specializzazione che contengono «restrizioni fondamentali», tra cui una o più delle seguenti restrizioni:

  • la fissazione dei prezzi in caso di vendita di prodotti a terzi, ad eccezione della fissazione dei prezzi praticati nei confronti di clienti diretti nell’ambito della distribuzione comune;
  • la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione:
    • delle disposizioni relative alle quantità di prodotti concordate nel contesto di accordi di specializzazione unilaterale o reciproca;
    • della fissazione della capacità e dei volumi di produzione nell’ambito di accordi di produzione comune;
    • della fissazione di obiettivi di vendita nell’ambito della distribuzione comune;
  • la ripartizione di mercati o clienti.

Revoca dell’esenzione per categoria

Il beneficio dell’esenzione per categoria può essere revocato dalla Commissione europea o dalle autorità nazionali garanti della concorrenza a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 qualora venga constatato che un accordo di specializzazione specifico abbia effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE.

In particolare, la Commissione può utilizzare questo potere quando il mercato rilevante è altamente concentrato e la concorrenza è già debole, ad esempio a causa di uno o più dei seguenti fattori:

  • posizioni individuali di mercato occupate da altri operatori economici presenti sul mercato;
  • legami esistenti tra altri operatori economici presenti sul mercato per effetto di accordi paralleli di specializzazione;
  • legami tra le parti e altri operatori economici presenti sul mercato.

Sussistono norme transitorie per gli accordi che erano già in vigore il 30 giugno 2023 e che erano disciplinati dalla precedente esenzione per categoria per gli accordi di specializzazione [regolamento (UE) n. 1218/2010], ma che non soddisfano le condizioni della nuova esenzione per categoria. Tali accordi permangono esenti per categoria fino al 30 giugno 2025.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il 1o luglio 2023 e si applicherà fino al 30 giugno 2035.

CONTESTO

  • La precedente esenzione per categoria per gli accordi di specializzazione [regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione] è scaduta il 30 giugno 2023. Era pertanto necessario un nuovo regolamento. Il regolamento (UE) 2023/1067 migliora la chiarezza di determinate norme e riguarda più tipi di accordi di produzione.
  • Gli accordi di specializzazione consentono alle imprese con competenze e risorse complementari di operare in modo più efficiente e fornire prodotti a minor costo. Grazie alla concorrenza effettiva, i consumatori possono beneficiarne.
  • Il regolamento è accompagnato da orientamenti orizzontali rivisti sull’applicazione dell’articolo 101 del TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Accordo di specializzazione. Un accordo di specializzazione unilaterale, un accordo di specializzazione reciproco o un accordo di produzione comune.
Accordo di specializzazione unilaterale. Un accordo tra due o più parti attive sullo stesso mercato dei prodotti, in base al quale una o più parti concordano di cessare totalmente o parzialmente di produrre determinati prodotti o di non produrre tali prodotti e di acquistare i prodotti da una o più delle altre parti.
Accordo di specializzazione reciproca. Un accordo tra due o più parti che operano sullo stesso mercato dei prodotti, in base al quale due o più parti, su base reciproca, concordano di cessare totalmente o parzialmente di produrre o di non produrre determinati prodotti, ma di produrne di diversi e di acquistare i prodotti da una o più delle altri parti.
Accordo di produzione comune. Un accordo in base al quale due o più parti concordano di produrre congiuntamente determinati prodotti.
Prodotto di specializzazione. Un prodotto fabbricato nell’ambito di un accordo di specializzazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1067 della Commissione, del 1o giugno 2023, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 20).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 259 del 21.7.2023, pag. 1).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sull’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2003 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche consolidate (GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 09.10.2023

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