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Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura

Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura

 

SINTESI DI:

Orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura

QUAL È LO SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI?

PUNTI CHIAVE

Valutazione della compatibilità

Gli orientamenti stabiliscono i criteri per identificare dove gli aiuti di Stato possono essere compatibili con le norme dell’Unione, in particolare:

  • gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo economico del settore della pesca e dell’acquacoltura, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
  • gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
  • gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da eventi eccezionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE.

Il regolamento (UE) 2021/1139, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, esenta taluni pagamenti effettuati dagli Stati membri ai sensi di tale regolamento dal controllo degli aiuti di Stato.

Ambito di applicazione

Gli orientamenti si applicano a:

  • tutti gli aiuti concessi al settore della pesca e dell’acquacoltura, comprese le componenti di aiuti a finalità regionale che riguardano il settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • regimi di aiuti e aiuti individuali;
  • tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Gli orientamenti escludono le imprese in difficoltà a meno che non si applichi un’eccezione.

Misure che vanno oltre le esenzioni per categoria

Notifica

Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione europea di qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto, con alcune eccezioni:

  • gli aiuti conformi al regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca;
  • gli aiuti mirati conformi a tutte le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria, tra cui:
    • aiuti alla formazione;
    • aiuti per l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti;
    • aiuti nell’ambito della ricerca e dello sviluppo;
    • aiuti all’innovazione a favore delle PMI;
    • aiuti a favore di lavoratrici e lavoratori svantaggiati o con disabilità;
    • aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche;
    • aiuti connessi a prodotti finanziari sostenuti dal fondo InvestEU;
  • aiuti de minimis (piccoli importi di aiuti di Stato) conformi al regolamento (UE) n. 717/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione (si veda la sintesi).

Orientamenti rivisti

Gli orientamenti rivisti definiscono nel dettaglio le norme di valutazione della compatibilità ed elencano le categorie di aiuti da valutare. Essi comprendono alcune modifiche significative:

  • norme più ampie riguardanti le malattie animali nell’acquacoltura, consentendo di concedere aiuti per le malattie emergenti e per la lotta contro le specie invasive;
  • nuove categorie di aiuti, quali gli aiuti per le misure riguardanti la flotta e l’arresto delle attività di pesca e gli aiuti per gli investimenti in attrezzature di sicurezza per i pescherecci nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

Modalità d’applicazione

  • La Commissione autorizzerà soltanto regimi di aiuti di durata limitata. I regimi di aiuti in linea di principio non devono essere applicati per più di sette anni.
  • I regimi con un bilancio di aiuti di Stato o che hanno rappresentato spese superiori a 150 milioni di euro in un dato anno o che ammontano a 750 milioni di euro per la loro durata totale devono effettuare una valutazione ex post.
  • Gli Stati membri devono tenere una documentazione dettagliata di tutte le misure di aiuto e presentare alla Commissione relazioni annuali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?

Gli orientamenti sono in vigore dal 1o aprile 2023.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82).

Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 717/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 10.01.2024

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