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Norme per gli scambi commerciali attraverso la linea verde a Cipro

Norme per gli scambi commerciali attraverso la linea verde a Cipro

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui esercita un controllo effettivo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/455 che rettifica il regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui esercita un controllo effettivo

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (CE) n. 1480/2004, adottato conformemente al regolamento (CE) n. 866/2004 (regolamento relativo alla «linea verde»):
    • stabilisce norme sugli scambi di merci attraverso la linea verde* dalle zone di Cipro non sottoposte al controllo effettivo del governo di Cipro («le zone») alle zone di Cipro sotto il suo controllo effettivo;
    • fornisce l’autorità necessaria per gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione europea per effettuare le ispezioni fitosanitarie* su tutta la frutta e verdura coltivata nelle zone.
  • Il regolamento (UE) 2023/455 modifica il regolamento di cui sopra per includere una disposizione in virtù della quale gli esperti possono ispezionare le patate coltivate a partire da tuberi uso-seme di patate nelle zone per stabilire se possono essere oggetto di scambi commerciali attraverso la linea verde.

PUNTI CHIAVE

Documenti di accompagnamento

Per essere scambiate attraverso la linea verde, tutte le merci provenienti dalle zone devono essere accompagnate da un documento come stabilito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1480/2004. Tale documento:

  • contiene tutte le informazioni dettagliate necessarie all’identificazione delle merci (designazione, volume, valore, numero d’ordine, quantità, nome dello speditore e del destinatario);
  • garantisce la conformità alle norme in materia di origine e certifica che le merci provengono dalle zone;
  • è rilasciato dalla Camera di commercio turco-cipriota, che verifica l’esattezza delle informazioni;
  • non viene rilasciato per le merci soggette alle misure di difesa commerciale dell’Unione europea (Unione).

Gli operatori che richiedono il documento devono:

  • presentare una domanda scritta, come stabilito nell’allegato II del regolamento, contenente dichiarazioni del produttore sull’origine delle merci e dello speditore sulla loro destinazione;
  • conservare tutta la documentazione pertinente per almeno tre anni.

La Repubblica di Cipro:

  • informa la Commissione se sospetta che le norme di origine vengano violate; in questi casi, le merci possono essere scambiate attraverso la linea verde, ma saranno soggette al pagamento di tutti i dazi e le imposte qualora i documenti non siano in ordine;
  • applica un’imposta sul valore aggiunto alle merci provenienti dalle zone in cui queste sono successivamente inviate ad altri Stati membri dell’Unione.

Ispezioni e relazioni fitosanitarie

La Commissione nomina esperti fitosanitari indipendenti. Tali esperti:

  • ispezionano tutti i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci che richiedono un certificato fitosanitario, durante la produzione, la raccolta e la commercializzazione;
  • stabiliscono se le merci sono prive di organismi nocivi da quarantena nell’Unione o se sono conformi alle soglie per gli organismi nocivi non da quarantena;
  • verificano che le patate siano coltivate direttamente da tuberi-seme certificati o da tuberi uso-seme di patate sotto il controllo di esperti;
  • rilasciano una relazione, come stabilito nell’allegato III del regolamento, se le spedizioni soddisfano i criteri, e l’allegano al documento di accompagnamento;
  • sigillano i camion o altri mezzi di trasporto utilizzati in modo tale da impedire l’apertura della spedizione fino all’avvenuto attraversamento della linea dove verrà controllata dalle autorità cipriote.

Sicurezza alimentare e dei prodotti

  • L’allegato IV del regolamento contiene un elenco di decisioni della Commissione che vietano, per motivi di sicurezza alimentare, il trasporto attraverso la linea verde di alimenti composti per animali e additivi per mangimi.
  • Le autorità di Cipro e della zona orientale di sovranità* garantiscono che le merci trasportate rispettino le norme dell’Unione in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e tutela dei consumatori, come pure rispetto al divieto di importazione di merci contraffatte e usurpative.

Obblighi di comunicazione

La Camera di commercio turco-cipriota e le autorità cipriote comunicano alla Commissione ogni mese:

  • il tipo, il volume e il valore delle merci inviate con un documento di accompagnamento e commercializzate attraverso la linea verde;
  • le irregolarità eventualmente constatate e le sanzioni applicate e, nel caso delle autorità cipriote, tutte le informazioni relative alle tariffe o ai dazi eventualmente riscossi su merci soggette a restituzioni all’esportazione o a misure di intervento.

Le autorità cipriote comunicano ogni tre mesi alla Commissione il tipo, il volume e il valore delle merci la cui destinazione finale è al di fuori del paese.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (CE) n. 1480/2004 è in vigore dal 23 agosto 2004.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/455 è in vigore dal 6 marzo 2023.

CONTESTO

In seguito all’adozione del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (si veda la sintesi), occorre sottoporre a ispezione fitosanitaria una varietà molto più ampia di frutta e verdura affinché possa entrare nell’Unione. Le stesse regole devono essere applicate nelle zone per fare continuare il commercio esistente lungo la linea verde.

TERMINI CHIAVE

Linea verde. Si tratta di una zona cuscinetto controllata dalle Nazioni Unite che delimita le comunità greche e turche di Cipro. Si estende per circa 180 km in tutta l’isola. I suoi confini settentrionali e meridionali sono le linee dove le due entità si sono fermate dopo il cessate il fuoco del 16 agosto 1974, come registrato dalla forza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace a Cipro.
Ispezioni fitosanitarie. Misure a protezione della salute umana, animale o vegetale.
Zona orientale di sovranità. Si tratta di una zona di Cipro (precedentemente colonia del Regno Unito) che rimane sotto la sovranità del Regno Unito per scopi militari in conformità al trattato di indipendenza del 1960 firmato da Regno Unito, Grecia, Turchia e dai rappresentanti delle comunità greche e turco-cipriote.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione, del 10 agosto 2004, che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 3).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1480/2004 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/455 della Commissione, del 2 marzo 2023, che rettifica il regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo (GU L 67 del 3.3.2023, pag. 41).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.06.2023

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