Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale
SINTESI DI:
Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA)
Decisione 2006/496/CE relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale
QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?
L’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) mira a:
- garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella Zona attraverso la cooperazione tra le Parti contraenti*;
- promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca nella Zona;
- tenere in considerazione le esigenze dei paesi in via di sviluppo confinanti con la zona, in particolare dei paesi in via di sviluppo meno sviluppati e dei piccoli stati insulari.
La decisione 2006/496/CE approva l’accordo.
PUNTI CHIAVE
L’accordo copre le acque internazionali tra l’Africa orientale e l’Australia occidentale (sostanzialmente a sud di 10 gradi a nord e a nord di 60 gradi a sud, escluse tutte le acque soggette alla giurisdizione nazionale). Le risorse alieutiche che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sono tutte le risorse ittiche, molluschi, crostacei e altre specie sedentarie presenti nella Zona, ma escluse le specie sedentarie che rientrano nella giurisdizione in materia di pesca degli Stati costieri e le specie altamente migratorie.
L’accordo consente la partecipazione delle entità di pesca le cui navi abbiano praticato o intendano praticare la pesca di risorse alieutiche SIOFA nella Zona.
Le Parti contraenti e le entità di pesca partecipanti applicano i seguenti principi:
- adottare misure sulla base delle risultanze scientifiche più attendibili per la conversazione delle risorse alieutiche;
- tenere conto dello sfruttamento sostenibile di tali risorse e applicare un approccio ecosistemico ai fini della loro gestione;
- garantire che il livello dell’attività di pesca sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse;
- applicare un approccio precauzionale in base al quale la mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata quale giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione;
- gestire le risorse in modo da mantenere il rendimento massimo sostenibile e da riportare gli stock depauperati a tali livelli;
- ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente marino;
- proteggere la biodiversità nell’ambiente marino;
- riconoscere le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
Le parti contraenti e le entità di pesca partecipanti:
- si riuniscono periodicamente in una «riunione delle Parti» per esaminare le questioni relative all’attuazione del presente Accordo e adottare le decisioni ad esso pertinenti;
- esaminano lo stato delle risorse della pesca e delle attività di pesca;
- promuovono la ricerca e la cooperazione con gli Stati costieri sulle risorse della pesca nelle acque soggette a giurisdizione nazionale;
- valutano l’impatto della pesca sulle risorse alieutiche e sull’ambiente marino;
- adottano misure di conservazione e di gestione basate che consentano di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse della pesca;
- adottano norme minime internazionali per una gestione responsabile delle operazioni di pesca;
- stabilisce le modalità per la raccolta, la convalida e la pubblicazione di dati scientifici e statistici;
- elaborano norme per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza, nonché norme in materia di fermo e ispezione delle navi operanti nelle acque marittime;
- prevengono, contrastano ed eliminano la pesca non dichiarata e non regolamentata;
- stabiliscono e assegnano quantitativi di cattura oltre alla ripartizione delle catture totali ammissibili o del livello globale di sforzo.
L’accordo istituisce i seguenti organi.
- Un Comitato scientifico che valuta le risorse alieutiche e l’impatto della pesca sull’ambiente marino e fornisce pareri scientifici e raccomandazioni per l’elaborazione delle misure di conservazione, gestione monitoraggio e raccolta di dati relativi alla pesca.
- Un Comitato di applicazione incaricato di verificare l’attuazione e l’osservanza delle misure di gestione e conservazione.
- Un Segretariato per l’applicazione e coordinamento delle disposizioni amministrative, per la stesura e registrazione dei verbali di seduta e l’archiviazione dei documenti ufficiali.
L’Accordo definisce gli obblighi delle Parti contraenti e delle entità di pesca partecipanti:
- attuare rapidamente il presente Accordo e le misure di conservazione, di gestione;
- raccogliere e scambiare annualmente dati scientifici, tecnici e statistici dettagliati, accurati e tempestivi sulle risorse della pesca e sulle attività delle loro navi;
- verificare l’attuazione e l’osservanza dell’Accordo e delle relative misure di gestione e conservazione;
- garantire che i loro soggetti nazionali e pescherecci si conformino alle disposizioni dell’Accordo;
- tenere un registro dei pescherecci nazionali che operano nella Zona e a scambiarsi le informazioni in esso contenute;
- indagare sulle presunte violazioni e trasmettere una relazione sui provvedimenti presi in risposta.
L’accordo prevede obblighi specifici per gli stati di bandiera* affinché:
- i pescherecci battenti la propria bandiera si conformino alle disposizioni del presente Accordo e alle misure di conservazione e di gestione non pratichino attività di pesca non autorizzate in acque soggette alla giurisdizione nazionale adiacenti alla Zona;
- predispongano e attuino un sistema di controllo satellitare per i pescherecci battenti la propria bandiera operanti nella Zona.
L’accordo prevede obblighi specifici per gli stati di approdo* affinché:
- controllino i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture a bordo dei pescherecci, utilizzando i suoi porti o i suoi terminali al largo;
- non autorizzino sbarchi, trasbordi o prestazioni di servizi in relazione ai pescherecci le cui catture sono state prelevate in violazione dell’Accordo e delle relative misure di conservazione e di gestione.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
L’accordo è stato firmato il 7 luglio 2006. È entrato in vigore in giugno 2012.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
Parti contraenti. Stati e delle organizzazioni internazionali di integrazione economica che hanno partecipato all’accordo.
Stato di bandiera. Uno Stato le cui navi sono autorizzate a battere la sua bandiera.
Stato di approdo. Un porto nazionale responsabile delle ispezioni delle navi.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) (GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15).
Decisione 2006/496/CE del Consiglio, del 6 luglio 2006 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 196 del 18.7.2006, pag. 14).
Ultimo aggiornamento: 13.07.2022