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Horizon Europe – Association agreements with non-EU countries
Orizzonte Europa: accordi di associazione con paesi terzi
Orizzonte Europa: accordi di associazione con paesi terzi
Accordo sulla partecipazione dell’Armenia al programma Orizzonte Europa
Accordo internazionale sulla partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma Orizzonte Europa
Accordo internazionale sulla partecipazione della Georgia al programma Orizzonte Europa
Accordo sulla partecipazione di Israele al programma Orizzonte Europa
Accordo internazionale sulla partecipazione del Kosovo al programma Orizzonte Europa
Accordo sulla partecipazione della Moldova al programma Orizzonte Europa
Accordo internazionale sulla partecipazione del Montenegro al programma Orizzonte Europa
Accordo internazionale sulla partecipazione della Macedonia del Nord al programma Orizzonte Europa
Accordo sulla partecipazione della Serbia al programma Orizzonte Europa
Accordo internazionale sulla partecipazione della Turchia al programma Orizzonte Europa
Lo status di paese associato rappresenta la forma più vicina di cooperazione in materia di ricerca e innovazione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) e i paesi terzi, permettendo a questi ultimi di partecipare a varie azioni del programma Orizzonte Europa alle stesse condizioni, ossia diritti e obblighi, degli Stati membri.
Tale rapporto privilegiato semplifica il lavoro e il finanziamento di progetti congiunti. Il quadro aumenta le opportunità per ricercatori e ricercatrici, nonché enti a livello nazionale, di collaborare con le proprie controparti negli Stati membri e in altri paesi associati. Inoltre, fornisce l’accesso a un vasto spettro di inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito dei programmi quadro dell’Unione. Non sono previsti requisiti amministrativi aggiuntivi, a condizione che i soggetti giuridici soddisfino gli stessi requisiti di qualsiasi altra personalità giuridica con sede nell’Unione.
Cooperazione internazionale
Ambito di applicazione
I paesi terzi partecipano a tutte le parti (o «pilastri») di Orizzonte Europa, attuato dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (si veda la sintesi) e tramite un contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia.
Partecipazione e cooperazione
Gli accordi di associazione stabiliscono le norme per la partecipazione a Orizzonte Europa, garantendo il trattamento equo di tutti i partner associati, in particolare per quanto riguarda:
Le persone giuridiche stabilite negli Stati membri posso prendere parte a programmi e progetti equivalenti, o ad alcune loro parti, nel paese terzo, nel rispetto delle loro leggi (si veda l’allegato II).
Entrambe le parti sono tenute a promuovere e incentivare in modo reciproco pratiche di scienza aperta nei propri programmi e progetti, ai sensi delle norme del programma Orizzonte Europa e delle normative o dei regolamenti nazionali del paese terzo interessato.
L’unica limitazione alla partecipazione al programma riguarda la protezione delle attività strategiche, degli interessi, dell’autonomia e della sicurezza dell’Unione, come definito dall’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento.
Comitato misto per la ricerca e l’innovazione
Gli accordi di associazione istituiscono un comitato misto costituito da membri provenienti dall’Unione e dal paese terzo interessato. I suoi compiti comprendono quanto segue:
I comitati misti si riuniscono almeno una volta all’anno, ma si incentiva la corrispondenza regolare tra le parti per seguire da vicino la corretta attuazione dell’accordo.
Gli accordi di associazione sono applicabili (entrata in vigore o applicazione provvisoria) a partire dal 1o gennaio 2021.
|
Firma |
Applicazione provvisoria/ entrata in vigore |
Albania |
01.02.2022 |
30.05.2022 |
Armenia |
12.11.2021 |
11.02.2022 |
Bosnia-Erzegovina |
06.12.2021 |
11.01. 2022 |
Georgia |
07.12.2021 |
01.02.2022 |
Israele |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
Kosovo* |
23.11.2021 |
24.02.2022 |
Moldova |
27.10.2021 |
16.12.2021 |
Montenegro |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
Macedonia del Nord |
06.12.2021 |
10.12.2021 |
Serbia |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
Turchia |
27.10.2021 |
18.11.2021 |
Per ulteriori informazioni, si veda:
Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e il Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica d’Albania al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 174).
Accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica d’Armenia al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 48).
Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, sulla partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 79).
Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e la Georgia, dall’altra parte, sulla partecipazione della Georgia al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — Programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 158).
Accordo tra l’Unione europea, da una parte, e Israele, dall’altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 143).
Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e il Kosovo*, dall’altra parte, sulla partecipazione del Kosovo al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 95).
Accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Moldova al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 18).
Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e il Montenegro, dall’altra, sulla partecipazione del Montenegro al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 110).
Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, la Repubblica di Macedonia del Nord, dall’altra, sulla partecipazione della Macedonia del Nord al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 126).
Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia sulla partecipazione della Repubblica di Serbia al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 63).
Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Turchia, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 33).
Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).
Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).
Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167I del 12.5.2021, pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 723/2009 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 22.07.2022