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Orizzonte Europa: accordi di associazione con paesi terzi

Orizzonte Europa: accordi di associazione con paesi terzi

 

SINTESI DI:

Accordo internazionale sulla partecipazione dell’Albania al programma quadro di ricerca e innovazione (Orizzonte Europa)

Accordo sulla partecipazione dell’Armenia al programma Orizzonte Europa

Accordo internazionale sulla partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma Orizzonte Europa

Accordo internazionale sulla partecipazione della Georgia al programma Orizzonte Europa

Accordo sulla partecipazione di Israele al programma Orizzonte Europa

Accordo internazionale sulla partecipazione del Kosovo al programma Orizzonte Europa

Accordo sulla partecipazione della Moldova al programma Orizzonte Europa

Accordo internazionale sulla partecipazione del Montenegro al programma Orizzonte Europa

Accordo internazionale sulla partecipazione della Macedonia del Nord al programma Orizzonte Europa

Accordo sulla partecipazione della Serbia al programma Orizzonte Europa

Accordo internazionale sulla partecipazione della Turchia al programma Orizzonte Europa

QUAL È L’OBIETTIVO DEGLI ACCORDI?

Lo status di paese associato rappresenta la forma più vicina di cooperazione in materia di ricerca e innovazione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) e i paesi terzi, permettendo a questi ultimi di partecipare a varie azioni del programma Orizzonte Europa alle stesse condizioni, ossia diritti e obblighi, degli Stati membri.

Tale rapporto privilegiato semplifica il lavoro e il finanziamento di progetti congiunti. Il quadro aumenta le opportunità per ricercatori e ricercatrici, nonché enti a livello nazionale, di collaborare con le proprie controparti negli Stati membri e in altri paesi associati. Inoltre, fornisce l’accesso a un vasto spettro di inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito dei programmi quadro dell’Unione. Non sono previsti requisiti amministrativi aggiuntivi, a condizione che i soggetti giuridici soddisfino gli stessi requisiti di qualsiasi altra personalità giuridica con sede nell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Cooperazione internazionale

Ambito di applicazione

I paesi terzi partecipano a tutte le parti (o «pilastri») di Orizzonte Europa, attuato dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (si veda la sintesi) e tramite un contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

Partecipazione e cooperazione

Gli accordi di associazione stabiliscono le norme per la partecipazione a Orizzonte Europa, garantendo il trattamento equo di tutti i partner associati, in particolare per quanto riguarda:

  • i termini e le condizioni per la partecipazione a Orizzonte Europa, compresi i diritti di partecipazione dei rappresentanti dei paesi terzi relativi alle strutture organizzative del programma;
  • i contributi finanziari, sotto forma di un contributo operativo e di una quota di partecipazione, e la loro relativa gestione ed esecuzione, nonché i costi d’esercizio (le norme dettagliate sono stabilite nell’allegato I);
  • il funzionamento del meccanismo di correzione automatica volto a definire i contributi finanziari nell’arco dell’attuazione del programma (le norme dettagliate sono stabilite nell’allegato I).

Le persone giuridiche stabilite negli Stati membri posso prendere parte a programmi e progetti equivalenti, o ad alcune loro parti, nel paese terzo, nel rispetto delle loro leggi (si veda l’allegato II).

Entrambe le parti sono tenute a promuovere e incentivare in modo reciproco pratiche di scienza aperta nei propri programmi e progetti, ai sensi delle norme del programma Orizzonte Europa e delle normative o dei regolamenti nazionali del paese terzo interessato.

L’unica limitazione alla partecipazione al programma riguarda la protezione delle attività strategiche, degli interessi, dell’autonomia e della sicurezza dell’Unione, come definito dall’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento.

Comitato misto per la ricerca e l’innovazione

Gli accordi di associazione istituiscono un comitato misto costituito da membri provenienti dall’Unione e dal paese terzo interessato. I suoi compiti comprendono quanto segue:

  • la verifica, la valutazione e il riesame dell’attuazione del presente accordo, in particolare:
    • la partecipazione e le prestazioni delle persone giuridiche del paese terzo nell’ambito di Orizzonte Europa;
    • il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione di organismi e aziende di una delle parti ai programmi e ai progetti dell’altra parte (reciprocità, si veda l’allegato II);
    • l’attuazione del meccanismo dei contributi finanziari e del meccanismo di correzione automatica;
    • lo sfruttamento dei risultati della ricerca, compresi i diritti di proprietà intellettuale;
  • l’esame delle modalità di miglioramento e sviluppo della cooperazione e dello scambio di informazioni su qualsiasi questione riguardante l’attuazione dell’accordo.

I comitati misti si riuniscono almeno una volta all’anno, ma si incentiva la corrispondenza regolare tra le parti per seguire da vicino la corretta attuazione dell’accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Gli accordi di associazione sono applicabili (entrata in vigore o applicazione provvisoria) a partire dal 1o gennaio 2021.

 

Firma

Applicazione provvisoria/ entrata in vigore

Albania

01.02.2022

30.05.2022

Armenia

12.11.2021

11.02.2022

Bosnia-Erzegovina

06.12.2021

11.01. 2022

Georgia

07.12.2021

01.02.2022

Israele

06.12.2021

06.12.2021

Kosovo*

23.11.2021

24.02.2022

Moldova

27.10.2021

16.12.2021

Montenegro

06.12.2021

06.12.2021

Macedonia del Nord

06.12.2021

10.12.2021

Serbia

06.12.2021

06.12.2021

Turchia

27.10.2021

18.11.2021

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e il Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica d’Albania al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 174).

Accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica d’Armenia al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 48).

Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, sulla partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 79).

Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e la Georgia, dall’altra parte, sulla partecipazione della Georgia al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — Programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 158).

Accordo tra l’Unione europea, da una parte, e Israele, dall’altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 143).

Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e il Kosovo*, dall’altra parte, sulla partecipazione del Kosovo al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 95).

Accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Moldova al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 18).

Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e il Montenegro, dall’altra, sulla partecipazione del Montenegro al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 110).

Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, la Repubblica di Macedonia del Nord, dall’altra, sulla partecipazione della Macedonia del Nord al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 126).

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia sulla partecipazione della Repubblica di Serbia al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 63).

Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Turchia, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 33).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167I del 12.5.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 723/2009 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.


* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione UNSCR 1244/99 e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Ultimo aggiornamento: 22.07.2022

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