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Azione per il clima: riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra (2021-2030)

Azione per il clima: riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra (2021-2030)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento, noto come regolamento sulla condivisione degli sforzi, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857, mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra* provenienti dai seguenti settori: trasporti nazionali (esclusi l’aviazione), edifici, agricoltura, piccola industria e rifiuti. Tali settori sono responsabili di quasi il 60 % delle emissioni nell’Unione europea (Unione).
  • A tale scopo, il regolamento stabilisce gli obiettivi per il 2030 per la riduzione delle emissioni di gas serra negli Stati membri dell’Unione. Stabilisce inoltre le norme sulla definizione dei limiti annuali di emissione di gas serra, espressi in assegnazioni annuali di emissioni, per gli anni 2021-2030 che portano progressivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. Il regolamento sulla condivisione degli sforzi fa parte di un insieme di politiche e misure volte a ridurre le emissioni dell’Unione di almeno il 55 % entro il 2030, come richiesto dal regolamento (UE) 2021/1119, la normativa europea sul clima (si veda la sintesi), che ha reso giuridicamente vincolante l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050.

PUNTI CHIAVE

Non tutti gli Stati membri hanno lo stesso obiettivo per il 2030. Il regolamento sulla condivisione degli sforzi distribuisce l’onere della riduzione delle emissioni di gas serra in base a considerazioni di equità e di rapporto costi-efficacia.

Entro il 2030, gli Stati membri devono ridurre i propri livelli di emissioni di gas serra del 2005 secondo le percentuali stabilite nella colonna 2 dell’allegato I, che va dal 10 % (Bulgaria) al 50 % (Danimarca, Germania, Lussemburgo, Finlandia e Svezia).

La Commissione europea ha il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni individuali degli Stati membri per gli anni 2021-2030, espressi in tonnellate di CO2 equivalenti, in conformità con le traiettorie lineari stabilite nel regolamento. Dato che gli obiettivi per il 2030 e il sistema di traiettorie per il loro raggiungimento sono stati modificati nel 2023, la Commissione modificherà nel 2023 la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione per aggiornare il numero di assegnazioni annuali di emissioni attribuite agli Stati membri negli anni 2023-2030.

Le norme di flessibilità presenti nel regolamento permettono agli Stati membri di:

  • prendere in prestito, entro certi limiti, le assegnazioni annuali di emissioni a partire dall’anno successivo per coprire le emissioni in eccesso in un determinato anno;
  • riportare, sotto determinate condizioni, la parte in eccesso della propria assegnazione annuale di emissioni agli anni successivi;
  • trasferire fino al 10 % (nel periodo 2021-2025) e fino al 15 % (2026-2030) della propria assegnazione annuale a un altro Stato membro;
  • compensare, a determinate condizioni, qualsiasi eccesso delle proprie emissioni con assorbimenti di gas serra dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (disciplinato dal regolamento LULUCF).

Nove Stati membri (elencati nell’allegato II: Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia) possono cancellare una percentuale limitata delle proprie quote del sistema di scambio delle quote di emissione fino a un massimo complessivo di 100 milioni di tonnellate di CO2 equivalente al fine di compensare eventuali parti in eccesso di emissioni nei settori del regolamento sulla condivisione degli sforzi. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione entro il 31 dicembre 2023 se intendono utilizzare o utilizzare ulteriormente la cancellazione limitata delle quote del sistema di scambio di quote di emissioni.

La Commissione effettuerà le verifiche della conformità nel 2027 (riguardanti le emissioni nel periodo 2021-2025) e nel 2032 (in merito alle emissioni nel 2026-2030). Se da tali verifiche emerge che, in un dato anno, dopo aver utilizzato le flessibilità di cui sopra, uno Stato membro non dispone di assegnazioni di emissione sufficienti per coprire tutte le proprie emissioni di gas serra, la quantità di emissioni in eccesso sarà moltiplicata per 1,08 e il risultato sarà aggiunto alle emissioni generate nell’anno successivo.

Gli Stati membri che soddisfano determinati criteri di prodotto interno lordo e di emissioni di gas a effetto serra possono ricevere un numero limitato di assegnazioni dalla riserva di sicurezza contenente un massimo di 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per compensare le emissioni che potrebbero produrre in eccesso per i propri obiettivi del 2030.

La Commissione:

  • regola e pubblica le assegnazioni annuali di emissioni per ogni Stato membro;
  • garantisce un’accurata contabilizzazione, tramite il Registro dell’Unione, della conformità alle norme del regolamento;
  • sottopone a riesame il regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea entro sei mesi da ogni bilancio globale nell’ambito dell’accordo di Parigi (si veda la sintesi). Tale relazione includerà, in particolare, una valutazione della necessità di ulteriori politiche e misure dell’Unione in considerazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra necessarie in un quadro successivo al 2030, che può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative.

Il regolamento (UE) 2018/842 modifica inoltre il regolamento (UE) n. 525/2013, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1999 (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2018/842 è in vigore dal 9 luglio 2018.

Il regolamento di modifica (UE) 2023/857 è in vigore dal 16 maggio 2023.

CONTESTO

Il regolamento rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l’adempimento del precedente impegno dell’Unione preso nell’ambito dell’accordo di Parigi volto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

I settori interessati dal regolamento riguardano quasi il 60 % delle emissioni nazionali complessive dell’Unione.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Emissioni di gas a effetto serra. Emissioni derivanti da anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi, trifluoruro di azoto ed esafluoro di zolfo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/842 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 11.12.2023

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