Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regolamento finanziario quadro per le agenzie di regolamentazione decentrate

Regolamento finanziario quadro per le agenzie di regolamentazione decentrate

 

SINTESI DI:

Regolamento delegato (UE) 2019/715 sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom e di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce le regole finanziarie applicabili agli organismi dell’Unione europea (Unione) di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (si veda la sintesi). Gran parte di tali organismi sono agenzie decentrate* (note anche come agenzie di regolamentazione) istituite dai trattati dell’Unione, che hanno personalità giuridica e ricevono fondi dell’Unione. Per rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento delegato della Commissione europea, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea che istituiscono l’organismo dell’Unione in questione devono fare riferimento all’articolo 70 del regolamento finanziario.
  • Ciascun organismo dell’Unione deve adottare le proprie regole finanziarie in linea con il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione. Può discostarsi dalle regole del regolamento delegato soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

PUNTI CHIAVE

Ogni organismo dell’Unione che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento delegato della Commissione deve rispettare i seguenti principi di bilancio.

  • Unità e verità del bilancio:
    • il bilancio dell’organismo deve prevedere e autorizzare, per ciascun esercizio finanziario, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per il suo lavoro;
    • tutte le entrate e le spese devono essere imputate a una linea del bilancio;
    • nessuna spesa può eccedere la somma autorizzata dal bilancio.
  • Annualità:
    • l’esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre;
    • regole specifiche definiscono il trattamento degli stanziamenti di impegno* e di pagamento*;
    • qualora il bilancio non venga adottato entro l’inizio dell’esercizio finanziario, i pagamenti mensili sono limitati a un dodicesimo del totale corrispondente del bilancio dell’anno precedente.
  • Pareggio:
    • entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio;
    • l’organismo non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio;
    • i finanziamenti non spesi ricevuti dal bilancio dell’Unione devono essere rimborsati alla Commissione.
  • Unità di conto:
    • il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro;
    • alcune regole determinano come convertire in euro le altre valute.
  • Universalità:
    • l’insieme delle entrate deve coprire l’insieme dei pagamenti;
    • tutte le entrate e le spese devono essere iscritte per la totalità del loro importo, senza compensazione fra di esse;
    • alcune regole specifiche si applicano alle entrate, a seconda che queste siano generate esternamente o internamente.
  • Specializzazione:
    • gli stanziamenti sono specificati per titoli, capitoli, articoli e voci di bilancio;
    • il direttore può effettuare storni di stanziamenti da titolo a titolo o da capitolo a capitolo, a determinate condizioni.
  • Sana gestione finanziaria e performance:
    • i pagamenti devono rispettare i principi di economia, efficienza ed efficacia;
    • i pagamenti sono orientati alle performance, sulla base degli obiettivi dei programmi e delle attività, e agli indicatori atti a misurare i progressi raggiunti;
    • l’esercizio di analisi comparativa comprende un esame dell’efficienza dei servizi orizzontali dell’organismo e un’analisi costi/benefici di una condivisione dei servizi o di un loro trasferimento a un altro organismo o alla Commissione;
    • i programmi e le attività che comportano spese importanti sono oggetto di una valutazione ex ante (basata sulle previsioni) e di una valutazione ex post (basata sull’esito finale).
  • Controllo interno dell’esecuzione del bilancio:
    • si applica a tutti i livelli di gestione;
    • intende fornire ragionevoli garanzie quanto a:
      • efficacia, efficienza ed economia delle operazioni,
      • affidabilità delle relazioni,
      • salvaguardia degli attivi e informazione,
      • prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità,
      • adeguata gestione dei rischi delle operazioni sottostanti.
  • Trasparenza:
    • una sintesi del bilancio dell’organismo, e dei suoi eventuali bilanci rettificativi, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro 3 mesi dall’adozione;
    • l’organismo pubblica sul proprio sito web il bilancio, una tabella dell’organico e dettagli sugli agenti contrattuali e sugli esperti nazionali distaccati, e trasmette le informazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti europea e alla Commissione entro 4 settimane dalla loro adozione;
    • l’organismo pubblica sul proprio sito web informazioni sui destinatari dei fondi dell’Unione;
    • per quanto riguarda il conflitto di interessi, l’organismo pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione.

Regole sulla formazione e sulla struttura del bilancio.

  • L’organismo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio un progetto di documento unico di programmazione. Tale documento contiene informazioni sui programmi di lavoro, sulle stime del bilancio e sulla politica immobiliare.
  • La Commissione, dopo aver sentito il parere del Parlamento europeo e del Consiglio, adotta il progetto di bilancio, che diventa definitivo dopo l’adozione del bilancio dell’Unione.
  • Il bilancio dell’organismo deve contenere uno stato delle entrate e delle spese separati e informazioni sul numero di persone dell’organico.

Il regolamento stabilisce che:

  • le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili, e ognuno di essi dispone delle risorse necessarie per svolgere le proprie funzioni;
  • le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore, e includono:
    • esecuzione delle entrate e delle spese conformemente al principio della sana gestione finanziaria,
    • la messa in atto della struttura organizzativa e dei controlli interni,
    • la predisposizione di controlli ex ante ed eventualmente ex post,
    • l’uso di sistemi cartacei o elettronici per conservare i documenti giustificativi originali relativi al bilancio per almeno 5 anni,
    • la presentazione al consiglio di amministrazione di una relazione annuale di attività consolidata dettagliata;
  • il consiglio di amministrazione nomina un contabile indipendente, incaricato di:
    • provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate e al recupero dei crediti,
    • preparare e presentare i conti e tenere la contabilità,
    • definire e convalidare i sistemi contabili, compresi, ove necessario, quelli prescritti dall’ordinatore.

Si applicano le seguenti regole relative alle spese:

  • tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento;
  • gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti tre categorie:
    • impegno di bilancio specifico: quando il destinatario e l’importo della spesa sono determinati,
    • impegno di bilancio globale: quando il destinatario o l’importo della spesa sono indeterminati,
    • impegno di bilancio accantonato: quando è destinato a coprire le spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo;
  • gli impegni sono soggetti a limiti temporali;
  • i pagamenti si basano sulla prova della conformità dell’azione corrispondente al contratto.

L’organismo dell’Unione deve disporre di una funzione di audit interno. Il revisore interno della Commissione svolge le proprie funzioni:

  • consigliando riguardo i rischi, la qualità dei sistemi di gestione e controllo e i possibili miglioramenti;
  • verificando l’efficacia dei sistemi di gestione, di controllo e di audit interni, e delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi;
  • godendo di accesso integrale e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria e godendo di totale indipendenza nello svolgimento del proprio lavoro.

I contributi finanziari dell’organismo dell’Unione devono contribuire a conseguire un obiettivo strategico dell’Unione e i risultati specificati. Questi possono spaziare dal rimborso dei costi ammissibili fino ai finanziamenti a tasso fisso.

L’organismo dell’Unione deve informare senza indugio la Commissione in merito ai casi di frode e altre irregolarità finanziarie presunte, a qualsiasi indagine della Procura europea o dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, completata o in corso, e ad eventuali audit o controlli da parte della Corte dei conti o del servizio di audit interno, senza compromettere la riservatezza delle indagini.

Le norme contabili annuali stabiliscono che l’organismo dell’Unione debba fornire gli stati finanziari, le relazioni sull’esecuzione del bilancio e i documenti giustificativi.

La Corte dei conti, un revisore esterno indipendente, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo esaminano l’attuazione del bilancio prima che i parlamentari europei approvino, o rifiutino, i conti annuali (nota come «procedura di discarico»).

Il personale della Commissione e la Corte dei conti hanno accesso ai siti, ai locali e ai dati dell’organismo dell’Unione, al fine di effettuare i controlli. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode può effettuare indagini, controlli e verifiche sul posto.

Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, che stabiliva il precedente regolamento finanziario quadro.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore l’11 maggio 2019 ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2019, ad esclusione dell’articolo 32 (documento unico di programmazione) e dell’articolo 48 (relazione annuale di attività consolidata), che si applicano dal 1o gennaio 2020.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Agenzie di regolamentazione/decentrate: organismi dell’Unione istituiti in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e del trattato Euratom che hanno personalità giuridica e ricevono contributi a carico del bilancio dell’Unione. Ad esse vengono affidate funzioni di bilancio specifiche, al fine di contribuire all’attuazione delle politiche dell’Unione e di sostenere il processo decisionale riunendo competenze specialistiche. Tali organismi possono assumere funzioni tecniche, di regolamentazione e di supervisione.

Si distinguono per dimensioni e scopo, ma condividono struttura di base e modalità di funzionamento simili.

Stanziamenti d’impegno: impegni a pagare, a condizione che siano rispettate determinate condizioni.
Stanziamenti di pagamento: tutte le spese risultanti dagli impegni assunti nell’esercizio finanziario corrente o in quelli precedenti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento delegato 2019/715 della Commissione (UE), del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del regolamento finanziario (GU C 121, 9.4.2021, pag. 1).

Comunicazione della Commissione sul rafforzamento della governance degli organismi dell’Unione ai sensi dell’articolo 70 del regolamento finanziario 2018/1046 e delle linee guida del documento unico di programmazione e della relazione annuale di attività consolidata [C(2020) 2297, 20.4.2020].

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 03.11.2021

Top