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Il Fondo per una transizione giusta

Il Fondo per una transizione giusta

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Istituisce il Fondo per una transizione giusta (JTF, Just Transition Fund), che mira a sostenere le persone, le economie e l’ambiente dei territori che affrontano gravi sfide socio-economiche derivanti dal passaggio verso un’Unione europea (Unione) climaticamente neutra.

PUNTI CHIAVE

  • Il JTF mira a contribuire al singolo obiettivo specifico di consentire a regioni e persone di affrontare gli impatti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione dell’Unione verso i suoi obiettivi 2030 per l’energia e il clima e un’economia dell’Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell’accordo di Parigi (si veda la sintesi).
  • È il primo pilastro del meccanismo per una transizione giusta, insieme al regime InvestEU e allo strumento di prestito per il settore pubblico.
  • È un elemento chiave del Green Deal europeo (si veda la sintesi).

Ambito di applicazione

Il JTF sostiene investimenti sostenibili nelle seguenti attività:

  • piccole e medie imprese, comprese microimprese e start-up;
  • attività di ricerca e innovazione, comprese quelle svolte dalle università e dalle organizzazioni pubbliche di ricerca;
  • energie rinnovabili ed efficienza energetica;
  • mobilità locale intelligente e sostenibile, compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture;
  • ammodernamento delle reti di teleriscaldamento;
  • innovazione e connettività digitali;
  • riabilitazione dei siti dismessi e delle infrastrutture verdi;
  • riqualificazione dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro;
  • istruzione e inclusione sociale, inclusi investimenti in infrastrutture per centri di formazione, strutture per la cura dell’infanzia e l’assistenza agli anziani.

È escluso il sostegno alle seguenti attività:

  • disattivazione o costruzione di centrali nucleari;
  • attività legate ai prodotti del tabacco;
  • investimenti legati ai combustibili fossili;
  • imprese in difficoltà, salvo se autorizzate in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali.

Risorse

Accesso ai finanziamenti

  • L’accesso ai finanziamenti del JTF dipende dall’impegno degli Stati membri dell’Unione a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
  • Sarà disponibile solo il 50 % della dotazione nazionale per gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a conseguire l’obiettivo.

Meccanismo di ricompensa verde

  • Qualora le risorse del JTF siano integrate dopo il 31 dicembre 2024, le risorse aggiuntive saranno ripartite tra gli Stati membri sulla base di un meccanismo di «ricompensa verde».
  • Ciò significa che gli Stati membri che riducono le loro emissioni di gas a effetto serra a un ritmo più veloce riceveranno dotazioni aggiuntive.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o luglio 2021.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2021/1056 sono state integrate nel documento di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Si veda la versione consolidata.

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1129 della Commissione, del 5 luglio 2021, che stabilisce la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del Fondo per una transizione giusta (GU L 244 del 9.7.2021, pag. 4).

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano di investimenti per un’Europa sostenibile — Piano di investimenti del Green Deal europeo [COM(2020) 21 final del 14.1.2020].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.10.2021

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