Sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS)
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28)
Decisione (UE) 2019/1349 relativa alla procedura e alle condizioni per l’esercizio da parte di un’autorità competente di determinati poteri in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2019/25)
Decisione (UE) 2017/2098 su aspetti procedurali relativi all’imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2017/33)
Decisione (UE) 2017/2097 sulla metodologia di calcolo delle sanzioni per violazioni dei requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/35)
QUALI SONO GLI SCOPI DEL REGOLAMENTO E DELLE DECISIONI?
- Il regolamento (UE) n. 795/2014 stabilisce i requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS).
- La decisione (UE) 2019/1349 stabilisce le procedure e le condizioni per l’esercizio da parte delle autorità competenti di determinati poteri di esecuzione in materia di sorveglianza degli SPIS.
- La decisione (UE) 2017/2098 stabilisce gli aspetti procedurali relativi all’imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014.
- La decisione (UE) 2017/2097 stabilisce la metodologia di calcolo delle sanzioni per violazioni dei requisiti di sorveglianza per gli SPIS.
PUNTI CHIAVE
Ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) adotta decisioni motivate che identificano quali sistemi di pagamento* si qualificano come SPIS. Il processo per identificare un sistema di pagamento come SPIS è chiaramente delineato. La BCE effettua un esercizio di revisione e di identificazione su base annuale e l’elenco degli SPIS viene riportato sul sito web della BCE.
Un sistema di pagamento è identificato come SPIS se:
- può essere notificato come sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE relativa ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli (cfr. sintesi);
- soddisfa determinati criteri quantitativi nell’arco di un anno civile.
Inoltre, in casi eccezionali, il Consiglio direttivo della BCE può identificare uno SPIS sulla base di una sentenza valida e motivata.
I gestori dello SPIS* sono tenuti a:
- garantire che i quadri giuridici in cui operano offrano un elevato grado di certezza per le loro attività;
- avere obiettivi documentati che privilegino la sicurezza e l’efficienza del loro sistema;
- disporre di meccanismi di governance efficaci e documentati;
- garantire ruoli e responsabilità chiaramente definiti per i loro consigli di amministrazione o di vigilanza. La composizione dei consigli di amministrazione e la loro gestione assicura l’integrità e un’adeguata combinazione di competenze tecniche, conoscenze ed esperienze sia degli SPIS che dei mercati finanziari in generale.
I gestori dello SPIS devono:
- stabilire e mantenere un quadro solido per individuare, misurare, monitorare e gestire in modo completo i rischi, compreso il rischio di liquidità o di credito e i rischi commerciali generali o operativi che possono sorgere;
- accettare come garanzia solo contante o attività con basso rischio di credito di liquidità e di mercato che soddisfano determinate condizioni;
- applicare norme e procedure per:
- garantire che il regolamento definitivo avvenga in moneta di banca centrale o in attività con un rischio di credito e di liquidità basso o nullo, entro la data di scadenza;
- consentire loro di continuare a rispettare i loro obblighi in caso di inadempienza di un partecipante;
- stabilire procedure per garantire il regolamento monetario;
- stabilire procedure per garantire il regolamento monetario;
- detenere attività proprie e dei partecipanti presso soggetti vigilati e regolamentati (noti come «custodi») che sono competenti a proteggere pienamente tali attività;
- determinare la propria strategia di investimento, garantita da debitori* di alto profilo;
- stabilire e divulgare criteri di accesso e partecipazione ai propri servizi che non siano discriminatori e siano sottoposti a revisione annuale;
- disporre di un processo per individuare e soddisfare le esigenze dei mercati che servono;
- adottare norme e procedure chiare e complete che siano pienamente comunicate ai partecipanti.
Qualora un gestore dello SPIS non abbia rispettato il regolamento, l’autorità competente* può imporre misure correttive e/o la BCE può imporre sanzioni. Le decisioni (UE) 2017/2098 e (UE) 2017/2097 forniscono il quadro a tal fine.
Ai sensi della decisione (UE) 2019/1349 della BCE, le autorità competenti possono:
- richiedere ai gestori dello SPIS di:
- fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per garantire il rispetto della regolamentazione o il buon funzionamento del sistema di pagamento;
- nominare un esperto indipendente per indagare o riesaminare il funzionamento dello SPIS;
- effettuare una sorveglianza continua e/o caso per caso per garantire che i gestori dello SPIS rispettino tutti i requisiti;
- cooperare con altre autorità al fine di esercitare le competenze previste dalla decisione.
Ai sensi della decisione (UE) 2017/2098, l’autorità competente può imporre misure correttive a un gestore dello SIPS per inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014. La decisione definisce gli aspetti procedurali pertinenti al riguardo. La mancata attuazione delle misure correttive da parte del gestore dello SPIS può comportare l’imposizione di una sanzione da parte della BCE.
La decisione (UE) 2017/2097 stabilisce la metodologia che la BCE deve seguire per calcolare l’importo delle sanzioni da imporre al gestore dello SPIS in caso di violazione del regolamento (UE) n. 795/2014. Tale decisione fissa l’importo di base come 50 % della somma dei seguenti importi:
- 1 % del fatturato;
- 0,0001 % del valore dei pagamenti trattati.
La decisione fissa inoltre i limiti all’importo delle sanzioni e alla durata delle penalità di mora da imporre.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO IL REGOLAMENTO E LE DECISIONI?
- Il regolamento (UE) n. 795/2014 si applica dal 12 agosto 2014.
- La decisione (UE) 2019/1349 è in vigore dal 5 settembre 2019.
- La decisione (UE) 2017/2098 e la decisione (UE) 2017/2097 si applicano dal 6 dicembre 2017.
Da allora sono state modificate per tener conto degli sviluppi.
CONTESTO
- I sistemi di pagamento svolgono un ruolo importante nella stabilità e nell’efficienza del settore finanziario e dell’economia dell’area euro nel suo complesso. In gran parte invisibili, garantiscono il flusso sicuro dei pagamenti elettronici dal pagatore al beneficiario e tra istituti finanziari.
- Garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento è uno dei compiti statutari dell’Eurosistema.
- In base ai principi generali per le infrastrutture dei mercati finanziari, gli SPIS dovrebbero essere soggetti a un controllo efficace perché potrebbero potenzialmente innescare rischi sistemici* se non sono sufficientemente protetti contro i rischi ai quali sono esposti. Inoltre, le autorità competenti hanno bisogno di poteri e risorse sufficienti per svolgere i rispettivi compiti, anche adottando misure correttive.
- La BCE ritiene che un sistema di pagamento sia di importanza sistemica qualora l’interruzione all’interno di esso sia in grado di provocare perturbazioni tra i partecipanti o più in generale nel sistema finanziario. Oltre a una manciata di sistemi di pagamento di importanza sistemica, nell’area euro vi sono 38 sistemi non di importanza sistemica.
- Per maggiori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Sistema di pagamento: accordo formale tra tre o più partecipanti con regole comuni e procedure standardizzate per l’esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti.
Gestore dello SPIS: l’entità giuridica responsabile della gestione dello SPIS.
Debitore: persona che deve o assume un obbligo contrattuale ad un altro.
Autorità competente: la Banca centrale europea o una banca centrale nazionale dell’Eurosistema responsabile in via principale della sorveglianza.
Rischio sistemico: il rischio che un partecipante o il gestore dello SPIS non adempia ai rispettivi obblighi in uno SPIS farà sì che altri partecipanti e/o il gestore dello SPIS non sia in grado di adempiere ai propri obblighi al momento della scadenza, con potenziali effetti di ricaduta che minacciano la stabilità o la fiducia nel sistema finanziario.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 795/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione (UE) 2019/1349 della Banca centrale europea, del 26 luglio 2019, relativa alla procedura e alle condizioni per l’esercizio da parte di un’autorità competente di determinati poteri in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2019/25) (GU L 214 del 16.8.2019, pag. 16).
Si veda la versione consolidata.
Decisione (UE) 2017/2098 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, su aspetti procedurali relativi all’imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2017/33) (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 34).
Si veda la versione consolidata.
Decisione (UE) 2017/2097 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, sulla metodologia di calcolo delle sanzioni per violazioni dei requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/35) (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 31).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 30.08.2021