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Lotta alla contraffazione dell’euro (Pericles IV)

Lotta alla contraffazione dell’euro (Pericles IV)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/840 che istituisce un programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV»)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Esso istituisce un programma di scambio, assistenza e formazione (Pericles IV) per la protezione dell’euro contro la contraffazione, in vigore per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione europea (Unione), che stabilisce:

  • gli obiettivi generali e specifici del programma;
  • l’importo, i moduli e le norme per il finanziamento dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Gli obiettivi generali della legislazione intendono:

  • prevenire e combattere la contraffazione e le frodi correlate;
  • preservare l’integrità di banconote e monete in euro.

Gli obiettivi specifici del programma intendono proteggere banconote e monete in euro dalla contraffazione mediante:

  • il sostegno e l’integrazione delle misure nazionali;
  • l’aiuto alle autorità nazionali e unionali volto alla creazione di una cooperazione stretta e allo scambio reciproco di migliori pratiche, nonché con la Commissione europea e, ove appropriato, con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Il bilancio settennale per l’attuazione del programma ammonta a 6 193 284 euro ai prezzi correnti, e può essere utilizzato per:

  • la fornitura di assistenza tecnica e amministrativa, tra cui attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione e sistemi informatici istituzionali;
  • il finanziamento di sovvenzioni fino al 75 % e, in casi eccezionali, fino al 90 % dei costi ammissibili di progetti proposti dalle autorità nazionali;
  • l’attuazione di azioni appaltate della Commissione* a integrazione dei progetti proposti dalle autorità nazionali.

La Commissione:

Le seguenti attività sono ammissibili al finanziamento:

  • diverse forme di formazione, scambio di informazioni e divulgazione, in particolare in ambiti quali migliori pratiche, metodologia, banche dati operative, ricerca e assistenza scientifica e tecniche di analisi e di indagine;
  • assistenza tecnica, scientifica e operativa, in particolare per le risorse didattiche dell’Unione, studi multidisciplinari e transnazionali, assistenza tecnica e cooperazione riguardante almeno due paesi;
  • acquisto di attrezzature per autorità specializzate nella lotta contro la contraffazione in paesi terzi.

Il programma punta alla partecipazione di:

  • agenzie, ovvero forze di polizia, uffici doganali e amministrazioni finanziarie, per il rilevamento e la lotta alla contraffazione;
  • servizi segreti;
  • banche nazionali centrali e commerciali, zecche e altri istituti finanziari;
  • magistrati e giuristi specializzati;
  • gruppi specializzati, quali camere di commercio e industria e organizzazioni che rappresentano piccole e medie imprese, rivenditori e società di servizi e trasporto valori.

La Commissione:

  • adotta programmi di lavoro;
  • presenta informazioni annuali al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE relative ai risultati derivanti dal programma, sulla base delle informazioni provenienti dai paesi partecipanti e dai beneficiari e di indicatori quantitativi e qualitativi elencati nell’allegato, tra cui l’individuazione di valuta in euro contraffatta e lo smantellamento di officine illegali;
  • fornisce una valutazione finale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE entro due anni dal completamento del programma, in seguito a una valutazione intermedia indipendente eseguita entro quattro anni dal suo avvio;
  • può adottare atti delegati.

La legislazione richiede che:

  • i destinatari dei finanziamenti dell’Unione ne rendano nota l’origine e forniscano informazioni efficaci e mirate sulle azioni e sui risultati a destinatari diversi che spaziano dagli organi di informazione al pubblico;
  • la Commissione svolga campagne di informazione e comunicazione sul programma.

La legislazione abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 dal 1o gennaio 2021 (si veda la sintesi). Tuttavia, tutte le azioni avviate nell’ambito del regolamento (UE) n. 331/2014 continueranno ad attuarsi fino al loro termine.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.

CONTESTO

Il regolamento è concepito per il rafforzamento della fiducia del pubblico e delle imprese nell’autenticità di banconote e monete in euro. Ciò migliora la fiducia nell’economia dell’Unione e garantisce la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Azioni appaltate della Commissione: azioni appaltate con l’obiettivo di promuovere gli scambi di informazioni e personale, l’assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata per tutelare la moneta unica dell’Unione contro la contraffazione e frodi correlate.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (GU L 186 del 27.5.2021, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 30.07.2021

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