Lotta alla contraffazione dell’euro (Pericles IV)
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2021/840 che istituisce un programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV»)
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Esso istituisce un programma di scambio, assistenza e formazione (Pericles IV) per la protezione dell’euro contro la contraffazione, in vigore per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione europea (Unione), che stabilisce:
- gli obiettivi generali e specifici del programma;
- l’importo, i moduli e le norme per il finanziamento dell’Unione.
PUNTI CHIAVE
Gli obiettivi generali della legislazione intendono:
- prevenire e combattere la contraffazione e le frodi correlate;
- preservare l’integrità di banconote e monete in euro.
Gli obiettivi specifici del programma intendono proteggere banconote e monete in euro dalla contraffazione mediante:
- il sostegno e l’integrazione delle misure nazionali;
- l’aiuto alle autorità nazionali e unionali volto alla creazione di una cooperazione stretta e allo scambio reciproco di migliori pratiche, nonché con la Commissione europea e, ove appropriato, con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
Il bilancio settennale per l’attuazione del programma ammonta a 6 193 284 euro ai prezzi correnti, e può essere utilizzato per:
- la fornitura di assistenza tecnica e amministrativa, tra cui attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione e sistemi informatici istituzionali;
- il finanziamento di sovvenzioni fino al 75 % e, in casi eccezionali, fino al 90 % dei costi ammissibili di progetti proposti dalle autorità nazionali;
- l’attuazione di azioni appaltate della Commissione* a integrazione dei progetti proposti dalle autorità nazionali.
La Commissione:
Le seguenti attività sono ammissibili al finanziamento:
- diverse forme di formazione, scambio di informazioni e divulgazione, in particolare in ambiti quali migliori pratiche, metodologia, banche dati operative, ricerca e assistenza scientifica e tecniche di analisi e di indagine;
- assistenza tecnica, scientifica e operativa, in particolare per le risorse didattiche dell’Unione, studi multidisciplinari e transnazionali, assistenza tecnica e cooperazione riguardante almeno due paesi;
- acquisto di attrezzature per autorità specializzate nella lotta contro la contraffazione in paesi terzi.
Il programma punta alla partecipazione di:
- agenzie, ovvero forze di polizia, uffici doganali e amministrazioni finanziarie, per il rilevamento e la lotta alla contraffazione;
- servizi segreti;
- banche nazionali centrali e commerciali, zecche e altri istituti finanziari;
- magistrati e giuristi specializzati;
- gruppi specializzati, quali camere di commercio e industria e organizzazioni che rappresentano piccole e medie imprese, rivenditori e società di servizi e trasporto valori.
La Commissione:
- adotta programmi di lavoro;
- presenta informazioni annuali al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE relative ai risultati derivanti dal programma, sulla base delle informazioni provenienti dai paesi partecipanti e dai beneficiari e di indicatori quantitativi e qualitativi elencati nell’allegato, tra cui l’individuazione di valuta in euro contraffatta e lo smantellamento di officine illegali;
- fornisce una valutazione finale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE entro due anni dal completamento del programma, in seguito a una valutazione intermedia indipendente eseguita entro quattro anni dal suo avvio;
- può adottare atti delegati.
La legislazione richiede che:
- i destinatari dei finanziamenti dell’Unione ne rendano nota l’origine e forniscano informazioni efficaci e mirate sulle azioni e sui risultati a destinatari diversi che spaziano dagli organi di informazione al pubblico;
- la Commissione svolga campagne di informazione e comunicazione sul programma.
La legislazione abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 dal 1o gennaio 2021 (si veda la sintesi). Tuttavia, tutte le azioni avviate nell’ambito del regolamento (UE) n. 331/2014 continueranno ad attuarsi fino al loro termine.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.
CONTESTO
Il regolamento è concepito per il rafforzamento della fiducia del pubblico e delle imprese nell’autenticità di banconote e monete in euro. Ciò migliora la fiducia nell’economia dell’Unione e garantisce la sostenibilità delle finanze pubbliche.
Per maggiori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Azioni appaltate della Commissione: azioni appaltate con l’obiettivo di promuovere gli scambi di informazioni e personale, l’assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata per tutelare la moneta unica dell’Unione contro la contraffazione e frodi correlate.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (GU L 186 del 27.5.2021, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 30.07.2021