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Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea da frodi e corruzione

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea da frodi e corruzione

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/785 che istituisce il programma antifrode dell’Unione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento istituisce il programma antifrode dell’Unione europea (Unione), per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Esso ne definisce:

  • obiettivi generali e specifici;
  • livello, forme e regole degli interventi e dei finanziamenti.

PUNTI CHIAVE

Gli obiettivi generali del programma intendono:

  • tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;
  • sostenere la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione europea per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

Essi sono attuati attraverso tre obiettivi specifici:

  • prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione (114,207 milioni di EUR della dotazione finanziaria del programma);
  • sostenere, tramite la piattaforma del sistema d’informazione antifrode (AFIS), lo scambio di informazioni e le attività operative di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo (60 milioni di euro della dotazione finanziaria);
  • favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda i fondi in regime di gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione (7 milioni di EUR della dotazione finanziaria).

La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo di sette anni è di 181,207 milioni di EUR a prezzi correnti, di cui fino al 2 % può essere utilizzato per finanziare:

  • l’assistenza tecnica e amministrativa connessa con l’attuazione del programma, come le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

Il programma può coprire alcuni costi aggiuntivi, quali l’installazione e la manutenzione dell’infrastruttura tecnica permanente e le spese di viaggio e soggiorno (l’allegato I contiene un elenco indicativo).

I paesi terzi possono partecipare al programma in virtù di determinate condizioni, tra le quali il diritto per l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

Il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma è pari all’80 % dei costi ammissibili. In circostanze eccezionali, può aumentare al 90 %.

Le seguenti attività sono ammissibili al finanziamento:

  • fornire conoscenze tecniche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici efficaci che rafforzino la cooperazione transnazionale e multidisciplinare;
  • potenziare gli scambi di personale, assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite la predisposizione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere;
  • fornire sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale, in particolare alle autorità doganali e alle autorità di contrasto, al fine di rafforzare la lotta alla frode e ad altre attività illecite;
  • rafforzare la capacità informatica negli Stati membri e nei paesi terzi, intensificare lo scambio di dati, sviluppare e mettere a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e la sorveglianza delle attività di intelligence;
  • organizzare attività di formazione specializzata, seminari sull’analisi dei rischi, conferenze e studi intesi a migliorare la cooperazione e il coordinamento;
  • organizzare qualsiasi altra azione prevista dai programmi di lavoro necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e specifici.

I seguenti soggetti* sono ammessi al finanziamento dell’Unione:

  • le autorità pubbliche, gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro (purché operativi da almeno un anno), a condizione che:
    • contribuiscano agli obiettivi generali e specifici del programma
    • abbiano sede in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma o elencato nel programma di lavoro;
  • i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione, o le organizzazioni internazionali.

La Commissione:

  • adotta i programmi di lavoro;
  • sorveglia i progressi sulla base degli indicatori di cui all’allegato II;
  • riferisce annualmente sulla performance del programma al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea nel quadro della sua relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e sulla lotta contro la frode;
  • conduce valutazioni indipendenti, obiettive e tempestive;
  • esegue una valutazione intermedia del programma non più tardi di quattro anni dal suo avvio, e una valutazione finale entro quattro anni dal suo termine;
  • comunica le conclusioni delle valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le pubblica sul sito web della Commissione;
  • può adottare atti delegati fino al 31 dicembre 2028;
  • realizza regolarmente azioni di informazione e comunicazione sui progetti finanziati e sui risultati ottenuti.

Il Parlamento europeo può formulare raccomandazioni per il programma di lavoro annuale.

I destinatari dei finanziamenti dell’Unione sono tenuti a:

  • fornire i dati necessari e tempestivi per garantire un monitoraggio efficiente del programma, compresi gli Stati membri, se del caso;
  • rendere nota l’origine dei finanziamenti ricevuti e garantirne la visibilità.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Viene applicato retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2021.

CONTESTO

Il programma è gestito e attuato dall’OLAF. Sostituisce il programma Hercule III (regolamento (UE) n. 250/2014 (si veda la sintesi) attivo dal 2014 al 2020 con una dotazione finanziaria di 104,9 milioni di EUR.

Migliora il precedente integrando le proprie attività con quelle di due sistemi dell’OLAF:

TERMINI CHIAVE

Soggetto: una persona, un’azienda o un’organizzazione che possiede diritti e obblighi giuridici.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla cooperazione tra queste e la Commissione per garantire la corretta applicazione della legge in materia doganale e agricola (GU L 82 22.3.1997, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 515/97 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 06.07.2021

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