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Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (2021-2027)

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (2021-2027)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/691 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • L’obiettivo del regolamento consiste nel rinnovamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per il periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. In seguito, il fondo è stato rinominato Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG).
  • Il fondo fornisce sostegno ai dipendenti e a lavoratrici e lavoratori autonomi, che hanno perso il posto di lavoro a causa di eventi di ristrutturazione significativi.

PUNTI CHIAVE

Missione e obiettivi

  • Il FEG è un fondo di solidarietà che finanzia misure attive per il mercato del lavoro, tra cui attività di formazione, ricerche di posti di lavoro e creazione di imprese, quando si verificano perdite di posti di lavoro impreviste e considerevoli derivanti da eventi di ristrutturazione significativi.
  • Si tratta di un fondo di emergenza che esula dai massimali del QFP.

Criteri di intervento

  • • Il sostegno del FEG si attiva in caso di perdita di oltre 200 posti di lavoro (numero ridotto rispetto ai 500 del periodo 2014-2020), sia di tipo subordinato che autonomo, nell’arco di quattro mesi per licenziamenti nella stessa impresa o nella stessa regione, oppure nell’arco di sei mesi nel caso di un’impresa o di un gruppo di imprese, in particolare piccole e medie, dello stesso settore e della stessa zona geografica. Per i licenziamenti in un’impresa, tale soglia può comprendere fornitori e aziende produttrici a valle.
  • Nei mercati del lavoro di piccole dimensioni, le domande che non rispecchiano tale soglia possono essere accettate qualora gli esuberi sortiscano un forte impatto sull’occupazione e sull’economia a livello locale, regionale o nazionale. In via eccezionale, ciò potrebbe applicarsi inoltre ai mercati del lavoro di maggiori dimensioni; tuttavia, gli aiuti finanziari per l'insieme di tali casi nel corso di un determinato anno non devono superare il 15 % del massimale annuale del FEG.
  • Il FEG non si applica a lavoratrici e lavoratori licenziati in seguito a tagli di bilancio da parte di uno Stato membro dell’Unione europea (Unione) (licenziamenti del settore pubblico).

Misure ammissibili

Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del lavoro che fanno parte di un pacchetto coordinato di servizi personalizzati, volto al reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo di lavoratrici e lavoratori espulsi dal lavoro. Ciò potrebbe comprendere quanto segue:

  • formazione e riqualificazione, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e altre competenze digitali;
  • certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite;
  • assistenza nella ricerca di lavoro;
  • attività per gruppi mirati;
  • orientamento professionale e servizi di consulenza;
  • tutoraggio;
  • assistenza al ricollocamento;
  • promozione dell’imprenditorialità;
  • aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese, al rilevamento di imprese da parte dei dipendenti, nonché alle attività di cooperazione;
  • misure di durata limitata (non oltre il 35 % del pacchetto complessivo), quali indennità di mobilità, prestazioni per figli a carico, indennità di formazione, indennità di soggiorno e di assistenza, accanto a incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, a condizione che le persone beneficiate partecipino in modo attivo alla ricerca di un posto di lavoro o alla formazione.

La diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale e nell’ambito di un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse deve essere considerata un elemento orizzontale nella progettazione dei pacchetti coordinati.

Il FEG non sostiene misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi. Gli Stati membri possono richiedere aiuti per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione. Le domande al FEG approvate hanno una validità di 24 mesi.

Gli investimenti per il lavoro autonomo, la creazione di imprese e per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non devono superare i 22 000 EUR per persona beneficiaria. Il contributo finanziario del FEG si limita a ciò che occorre per fornire aiuti temporanei e una tantum a beneficiari selezionati.

Domande

  • Gli Stati membri sono tenuti a presentare domanda per il contributo FEG entro 12 settimane dal periodo di riferimento in cui si verificano le perdite di posti di lavoro, la quale sarà oggetto di esame da parte della Commissione europea, che proporrà la mobilitazione del FEG all’autorità di bilancio, ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio. Tale procedura risulta necessaria poiché il FEG esula e supera i massimali del QFP.
  • La decisione sulla concessione della mobilitazione del FEG è presa dall’autorità di bilancio entro sei settimane dal ricevimento della proposta da parte della Commissione.

Tasso di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento del FEG è in linea con il tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nello Stato membro in questione, sebbene non sarà inferiore al 60 %.

Abrogazione

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n.1309/2013 con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021.

A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021 ad eccezione dell’articolo 15 (procedura ed esecuzione di bilancio) che si applica dal 3 maggio 2021.

CONTESTO

  • L’osservatorio europeo sul cambiamento coadiuva la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative per contribuire a valutare tendenze di globalizzazione, cambiamenti in ambito tecnologico e ambientale, ristrutturazioni e impiego del FEG.
  • Il pilastro europeo dei diritti sociali, creato in risposta alle sfide sociali in Europa, funge da quadro di orientamento per il FEG, permettendo all’Unione di metterne in atto i principi in caso di eventi di ristrutturazione significativi.
  • Il quadro comunitario di qualità per la previsione dei cambiamenti e della ristrutturazione costituisce lo strumento politico dell’Unione che delinea il quadro delle migliori pratiche per la previsione e la gestione della ristrutturazione aziendale.
  • Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

DOCUMENTO CORRELATO

Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, Commissione Europea, 4 marzo 2021.

Ultimo aggiornamento: 18.06.2021

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