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Aiuti di Stato — settori agricolo e forestale

Aiuti di Stato — settori agricolo e forestale

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo agli aiuti de minimis nel settore agricolo

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 definisce le norme per gli aiuti de minimis* nel settore dell’agricoltura. Stabilisce le condizioni in base alle quali i piccoli importi di aiuti non sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e non devono essere notificati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Definisce la soglia e le condizioni degli aiuti per evitare distorsioni degli scambi commerciali o della concorrenza all’interno del mercato unico.

Il regolamento (UE) 2022/2472, noto come regolamento di esenzione per il settore agricolo, dichiara specifiche categorie di aiuti compatibili con le norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea (Unione) e le esenta dalla notifica preventiva e dall’approvazione da parte della Commissione.

Le modifiche consentono agli Stati membri dell’Unione di fornire gli aiuti rapidamente, semplificare le procedure e aumentare la trasparenza, la valutazione e il controllo dell’assistenza finanziaria erogata.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) 2022/2472 si applica alle seguenti categorie di aiuti nazionali:

  • microimprese, piccole e le medie imprese (PMI), come definite nell’allegato I, che svolgono:
    • attività agricole: produzione, trasformazione e commercializzazione;
    • attività non agricole nelle zone rurali;
  • attività di tutela dell’ambiente in ambito agricolo;
  • attività di conservazione del patrimonio culturale e naturale nelle aziende agricole e nelle foreste;
  • attività di riparazione dei danni provocati da catastrofi naturali nel settore agricolo;
  • attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell’agricoltura e nella silvicoltura;
  • altre attività forestali.

Esso stabilisce:

  • le diverse soglie al di sotto delle quali gli aiuti non devono essere notificati;
  • le norme sull’intensità massima degli aiuti e sui costi ammissibili;
  • le condizioni specifiche per le singole categorie di aiuti.

Gli aiuti devono:

  • essere trasparenti per consentire il calcolo preciso dell’equivalente sovvenzione lordo (sovvenzioni, prestiti, garanzie, contributi in conto interessi);
  • fornire un incentivo a modificare il comportamento di un beneficiario potenziale (una domanda scritta per richiedere gli aiuti deve essere presentata prima di avviare il progetto o l’attività);
  • essere pubblicati sui siti web nazionali e della Commissione (gli allegati II e III ne illustrano i requisiti).

Il regolamento richiede:

  • alla Commissione di istruire gli Stati membri a notificare gli aiuti futuri se riscontra che gli aiuti già concessi non soddisfano le condizioni della legislazione;
  • agli Stati membri di:
    • trasmettere alla Commissione una sintesi di ciascun tipo di aiuto che forniscono e di presentare una relazione annuale;
    • conservare registri dettagliati, con documenti giustificativi, per almeno dieci anni;
    • fare valutare i regimi di aiuti da esperti indipendenti dopo la loro attuazione se la spesa supera i 150 milioni di euro in un anno o 750 milioni di euro per tutta la durata del regime.

Il regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

  • PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli:
    • investimenti in aziende agricole per migliorare le prestazioni agricole e la sostenibilità, le prestazioni ambientali e le infrastrutture;
    • ricomposizione fondiaria;
    • rilocalizzazione di fabbricati aziendali;
    • investimenti connessi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli;
    • avviamento per giovani agricoltori e agricoltrici, aziende agricole e associazioni e organizzazioni di aziende produttrici;
    • partecipazione a regimi di qualità;
    • scambio di conoscenze, informazioni e servizi di consulenza;
    • servizi di sostituzione nell’azienda agricola;
    • promozione dei prodotti agricoli;
    • riparazione dei danni provocati da eventi climatici avversi, quali temporali o siccità grave;
    • prevenzione, controllo ed eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e riparazione di qualsiasi danno;
    • bestiame e capi morti*;
    • pagamento di premi assicurativi e contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione;
    • riparazioni dei danni causati da animali protetti*;
    • conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura;
    • benessere degli animali;
    • cooperazione agricola.
  • Protezione dell’ambiente:
    • svantaggi correlati alle zone agricole del programma Natura 2000 dell’Unione (una rete di siti di riproduzione e di recupero per le specie rare e minacciate);
    • misure agroambientali-climatiche;
    • agricoltura biologica.
  • Conservazione del patrimonio culturale e naturale nelle aziende agricole o nelle foreste.
  • Riparazione dei danni arrecati da catastrofi naturali.
  • Ricerca, sviluppo e innovazione:
  • Silvicoltura:
    • forestazione e imboschimento;
    • sistemi agroforestali;
    • prevenzione e ripristino dei danni;
    • miglioramenti degli ecosistemi forestali;
    • compensazione per determinati requisiti obbligatori;
    • servizi ambientali e climatici e conservazione;
    • scambio di conoscenze, informazioni e servizi di consulenza;
    • investimenti nelle infrastrutture per sviluppare, modernizzare o adeguare il settore;
    • tecnologie per la trasformazione, la mobilitazione e la commercializzazione dei prodotti delle foreste;
    • conservazione delle risorse genetiche forestali;
    • avviamento di associazioni e organizzazioni di aziende produttrici;
    • ricomposizione fondiaria;
    • cooperazione nel settore forestale.
  • PMI nelle zone rurali:
    • servizi di base e infrastrutture;
    • avviamento di imprese per attività non agricole;
    • adesione delle aziende agricole ai regimi di qualità nel settore del cotone e dei prodotti alimentari, comprese attività di informazione e promozione;
    • cooperazione tra PMI;
    • progetti di sviluppo locale guidati dalla comunità.

Il regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 702/2014.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013:

  • si applica agli aiuti alle aziende che producono prodotti agricoli primari (ad esempio animali vivi, frutta o verdura);
  • non si applica agli aiuti per prodotti basati sul prezzo o sulla quantità offerti per la vendita, per l’esportazione verso paesi terzi o dipendenti dall’uso di beni nazionali;
  • stabilisce i limiti di base degli aiuti nazionali per tre esercizi finanziari a favore di:
    • un/una unico/a beneficiario/a (20 000 euro);
    • tutti i beneficiari (l’allegato I fornisce l’importo massimo cumulativo per ciascuno Stato membro);
  • consente agli Stati membri che gestiscono un registro centrale nazionale di aumentare l’importo nell’arco di un periodo di tre anni a una singola impresa a 25 000 euro e a tutti i beneficiari in base alla tabella di cui all’allegato II;

Richiede agli Stati membri di:

  • garantire che gli aiuti siano trasparenti indicandoli come sovvenzione in denaro lordo, nel caso di sovvenzioni o contributi in conto interessi, o il suo equivalente per prestiti e garanzie agevolati;
  • erogare nuovi aiuti de minimis unicamente ai sensi del regolamento;
  • conservare i registri per dieci anni;
  • fornire alla Commissione le informazioni richieste per iscritto.

Il regolamento (UE) 2022/2046 modifica gli allegati al regolamento (UE) n. 1408/2013 alla luce dell’uscita del Regno Unito dall’Unione. Sostituisce gli importi massimi cumulativi per tutto il Regno Unito originariamente indicati negli allegati solo per l’Irlanda del Nord.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (UE) 2022/2472 è in vigore dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2029.
  • Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è in vigore dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2027.

CONTESTO

Il regolamento 2022/2472 fa parte di un pacchetto di misure che la Commissione ha adottato per la revisione delle norme sugli aiuti di Stato nel settore dell’agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali. Tali norme riviste allineano gli aiuti di Stato alle priorità strategiche dell’Unione, ovvero alla politica agricola comune e al Green Deal europeo.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Aiuti de minimis. Piccoli importi di aiuti di Stato nazionali che non devono essere notificati alla Commissione.
Capi morti. Animali abbattuti o morti che non sono stati macellati per il consumo umano.
Animale protetto. Un animale protetto dalla normativa comunitaria o nazionale.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 485 del 21.12.2022, pag. 1).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 92).

Ultimo aggiornamento: 16.03.2023

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