This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Management, conservation and control measures in the Inter-American Tropical Tuna Convention area
Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali
Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali
Conservazione e gestione
Protezione di specie marine
Osservatori scientifici a bordo di navi con palangari
Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci con palangari abbiano a bordo un osservatore scientifico per coprire almeno il 5 % dello sforzo di pesca esercitato dai pescherecci di lunghezza superiore a 20 metri. L’osservatore scientifico ha il compito di registrare le catture delle specie ittiche bersaglio, la composizione delle specie e qualsiasi altra informazione biologica disponibile, nonché eventuali interazioni con specie non bersaglio, quali tartarughe marine, uccelli marini e squali. Il regolamento comprende norme dettagliate per garantire la sicurezza degli osservatori scientifici.
Obblighi relativi ai pescherecci
Dati sulle catture
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati sulle catture siano trasmessi annualmente alla Commissione per tutte le specie contemplate dalla convenzione, prestando particolare attenzione alle norme speciali per la segnalazione della pesca di tonno obeso da parte di pescherecci con reti a circuizione e tonniere con lenze e canne.
Il regolamento è in vigore a partire dal 15 febbraio 2021.
L’Unione europea ha concluso la convenzione nel 2006 in qualità di parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (si veda la sintesi).
Si veda anche:
Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2021, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1224/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).
Si veda. la versione consolidata.
Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua) (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24).
Decisione 2005/26/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua») (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).
Si veda. la versione consolidata.
Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull’attuazione della parte XI della stessa (Convenzione di Montego Bay) (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).
Ultimo aggiornamento: 09.04.2021