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Accordo di cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare tra l’Euratom e il Regno Unito

Accordo di cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare tra l’Euratom e il Regno Unito

 

SINTESI DI:

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell’energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare

Decisione (Euratom) 2020/2255 della Commissione relativa alla conclusione, da parte della Commissione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell’energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare e alla conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra.

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

  • Questo accordo di cooperazione nucleare tra il Regno Unito e l’Euratom prevede una collaborazione di ampio respiro in materia di uso sicuro e pacifico dell’energia nucleare, basata sulla garanzia del rispetto degli obblighi internazionali di non proliferazione e del mantenimento di standard elevati di sicurezza nucleare fornita da entrambe le parti. La cooperazione contempla:
    • la promozione degli scambi e della cooperazione commerciale;
    • la fornitura e il trasferimento di materiali nucleari, comprese le tecnologie nucleari;
    • i controlli di sicurezza nucleare;
    • la sicurezza nucleare e la radioprotezione, tra cui la preparazione e la risposta alle emergenze, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, l’uso di radioisotopi e radiazioni nell’agricoltura, nell’industria, in medicina e ricerca e sviluppo.
  • Vi si evidenzia inoltre la necessità dell’uso esclusivo per scopi pacifici di qualsiasi prodotto o materiale preso in esame nell’accordo.
  • La decisione approva la conclusione dell’accordo di cooperazione nucleare e l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda le questioni che rientrano nell’ambito del trattato Euratom per conto dell’Euratom, e prevede l’applicazione provvisoria di tali accordi a partire dal 1o gennaio 2021, in attesa del completamento delle procedure richieste per la loro entrata in vigore.

PUNTI CHIAVE

Cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare (altri settori potrebbero essere reciprocamente stabiliti) che può comprendere:

  • gli scambi e la cooperazione commerciale;
  • la fornitura di materiale nucleare, materiale non nucleare o apparecchiature;
  • il trasferimento di tecnologia, compresa la trasmissione di informazioni pertinenti ai fini della cooperazione nucleare;
  • l’appalto di apparecchiature e dispositivi;
  • la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, incluso lo smaltimento geologico;
  • la sicurezza nucleare e radioprotezione, compresi la preparazione alle emergenze e il monitoraggio dei livelli di radioattività nell’ambiente;
  • i controlli di sicurezza e la protezione fisica;
  • l’uso di radioisotopi e radiazioni nell’agricoltura, nell’industria, in medicina e nella ricerca nell’interesse della salute pubblica;
  • l’esplorazione geologica e geofisica, lo sviluppo, la produzione, la trasformazione e l’uso delle risorse di uranio;
  • aspetti normativi degli usi pacifici dell’energia nucleare;
  • ricerca e sviluppo.

La cooperazione deve comprendere disposizioni in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale qualora tali diritti esistano.

Forme della cooperazione nucleare

La cooperazione può rivestire le forme seguenti (altre forme potrebbero essere reciprocamente stabilite):

  • trasferimento di materiale, apparecchiature e tecnologia;
  • scambio di informazioni in ambiti di reciproco interesse, quali i controlli di sicurezza, la sicurezza nucleare, i livelli di radioattività nell’ambiente e la fornitura di radioisotopi;
  • scambi, visite e formazione del personale amministrativo, scientifico e tecnico e degli esperti;
  • convegni e seminari;
  • scambio di informazioni, assistenza e servizi scientifici e tecnici, anche per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo;
  • progetti comuni, joint venture e gruppi di lavoro o studio a livello bilaterale;
  • cooperazione commerciale in relazione al ciclo del combustibile nucleare, tra cui la conversione e l’arricchimento dell’uranio.

Controlli di sicurezza nucleare

Il materiale nucleare cui si applica il presente accordo è altresì soggetto ai seguenti controlli di sicurezza.

Nell’Unione europea:

Nel Regno Unito:

Entrambe le parti si impegnano ad applicare un sistema solido ed efficace di contabilità e controllo del materiale nucleare, al fine di garantire che il materiale nucleare soggetto al presente accordo non sia distolto dal suo uso pacifico.

Sicurezza nucleare

Le parti riconoscono il proprio impegno rispetto alle seguenti convenzioni in materia di sicurezza nucleare:

Le parti acconsentono a proseguire la loro cooperazione, a mantenere contatti regolari e a condividere informazioni sulla sicurezza nucleare, sulla radioprotezione, sulla preparazione e sulla risposta alle emergenze e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compresi i risultati delle valutazioni inter pares internazionali, se del caso. Ciò riguarda:

L’Unione europea può invitare il Regno Unito a partecipare, in qualità di «paese terzo» (paese extra-UE), ai suddetti sistemi e gruppi.

Protezione fisica

Le parti si impegnano ad applicare le misure di protezione fisica, con riferimento agli obblighi in virtù della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari modificata, ove opportuno, e delle raccomandazioni sulla sicurezza nucleare per la protezione fisica del materiale nucleare e degli impianti nucleari, che insieme ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi, includono inoltre il trasporto dei materiali nucleari.

Arricchimento e ritrattamento

Risulta necessario il consenso scritto dell’altra parte prima di procedere all’arricchimento di qualsiasi materiale nucleare al 20 % o superiore nell’isotopo uranio 235. Ciascuna parte autorizza l’altra parte a procedere al ritrattamento di combustibile nucleare contenente materiale nucleare in conformità alle condizioni specificate nell’allegato.

Ricerca e sviluppo nucleari

Le parti si adoperano per facilitare la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo sull’energia nucleare per l’uso pacifico, acconsentendo alla partecipazione di ricercatori e ricercatrici nonché di organizzazioni provenienti da tutti i settori di ricerca, compresi università, laboratori e il settore privato. La cooperazione può comprendere:

Scambio di informazioni e competenze tecniche

Le parti acconsentono alla promozione e all’agevolazione di un proporzionato scambio di informazioni e competenze tecniche nell’ambito di applicazione del l’accordo. Le informazioni pervenute da terze parti non rientrano nell’ambito di applicazione.

Le informazioni che la parte fornitrice considera di interesse commerciale devono essere trasmesse solo in base ai termini e alle condizioni stabiliti dalla parte fornitrice.

Le parti incoraggiano e favoriscono lo scambio di informazioni tra persone soggette alla giurisdizione delle rispettive parti su questioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo. Le informazioni in possesso di tali persone devono essere trasmesse solo con il loro consenso e in base ai termini e alle condizioni da esse stabiliti.

Le parti sono tenute ad adottare tutte le precauzioni del caso per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in sede di applicazione dell’accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, vedere:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell’energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare (GU L 445 del 31.12.2020, pag. 5).

Decisione (Euratom) 2020/2255 della Commissione, del 29 dicembre 2020, relativa alla conclusione, da parte della Commissione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell’energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare e alla conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 445 del 31.12.2020, pag. 2).

DOCUMENTI CORRELATI

Scambio di lettere sull’applicazione provvisoria dell’accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell’energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare (GU L 445 del 31.12.2020, pag. 23).

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU C 203 del 7.6.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14).

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

Le successive modifiche alla decisione 2007/198/Euratom sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 25.02.2021

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