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Euratom-UK agreement on cooperation on the safe and peaceful uses of nuclear energy
Accordo di cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare tra l’Euratom e il Regno Unito
Accordo di cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare tra l’Euratom e il Regno Unito
Cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare (altri settori potrebbero essere reciprocamente stabiliti) che può comprendere:
La cooperazione deve comprendere disposizioni in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale qualora tali diritti esistano.
Forme della cooperazione nucleare
La cooperazione può rivestire le forme seguenti (altre forme potrebbero essere reciprocamente stabilite):
Controlli di sicurezza nucleare
Il materiale nucleare cui si applica il presente accordo è altresì soggetto ai seguenti controlli di sicurezza.
Nell’Unione europea:
Nel Regno Unito:
Entrambe le parti si impegnano ad applicare un sistema solido ed efficace di contabilità e controllo del materiale nucleare, al fine di garantire che il materiale nucleare soggetto al presente accordo non sia distolto dal suo uso pacifico.
Sicurezza nucleare
Le parti riconoscono il proprio impegno rispetto alle seguenti convenzioni in materia di sicurezza nucleare:
Le parti acconsentono a proseguire la loro cooperazione, a mantenere contatti regolari e a condividere informazioni sulla sicurezza nucleare, sulla radioprotezione, sulla preparazione e sulla risposta alle emergenze e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compresi i risultati delle valutazioni inter pares internazionali, se del caso. Ciò riguarda:
L’Unione europea può invitare il Regno Unito a partecipare, in qualità di «paese terzo» (paese extra-UE), ai suddetti sistemi e gruppi.
Protezione fisica
Le parti si impegnano ad applicare le misure di protezione fisica, con riferimento agli obblighi in virtù della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari modificata, ove opportuno, e delle raccomandazioni sulla sicurezza nucleare per la protezione fisica del materiale nucleare e degli impianti nucleari, che insieme ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi, includono inoltre il trasporto dei materiali nucleari.
Arricchimento e ritrattamento
Risulta necessario il consenso scritto dell’altra parte prima di procedere all’arricchimento di qualsiasi materiale nucleare al 20 % o superiore nell’isotopo uranio 235. Ciascuna parte autorizza l’altra parte a procedere al ritrattamento di combustibile nucleare contenente materiale nucleare in conformità alle condizioni specificate nell’allegato.
Ricerca e sviluppo nucleari
Le parti si adoperano per facilitare la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo sull’energia nucleare per l’uso pacifico, acconsentendo alla partecipazione di ricercatori e ricercatrici nonché di organizzazioni provenienti da tutti i settori di ricerca, compresi università, laboratori e il settore privato. La cooperazione può comprendere:
Scambio di informazioni e competenze tecniche
Le parti acconsentono alla promozione e all’agevolazione di un proporzionato scambio di informazioni e competenze tecniche nell’ambito di applicazione del l’accordo. Le informazioni pervenute da terze parti non rientrano nell’ambito di applicazione.
Le informazioni che la parte fornitrice considera di interesse commerciale devono essere trasmesse solo in base ai termini e alle condizioni stabiliti dalla parte fornitrice.
Le parti incoraggiano e favoriscono lo scambio di informazioni tra persone soggette alla giurisdizione delle rispettive parti su questioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo. Le informazioni in possesso di tali persone devono essere trasmesse solo con il loro consenso e in base ai termini e alle condizioni da esse stabiliti.
Le parti sono tenute ad adottare tutte le precauzioni del caso per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in sede di applicazione dell’accordo.
L’accordo è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni, vedere:
Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell’energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare (GU L 445 del 31.12.2020, pag. 5).
Decisione (Euratom) 2020/2255 della Commissione, del 29 dicembre 2020, relativa alla conclusione, da parte della Commissione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell’energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare e alla conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 445 del 31.12.2020, pag. 2).
Scambio di lettere sull’applicazione provvisoria dell’accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell’energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare (GU L 445 del 31.12.2020, pag. 23).
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU C 203 del 7.6.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14).
Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).
Le successive modifiche alla decisione 2007/198/Euratom sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 25.02.2021